Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15066 del 21/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 21/07/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 21/07/2016), n.15066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4955-2012 proposto da:

M.G.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA OTTAVIANO 91, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE

D’OTTAVIO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.G., C.F. (OMISSIS), G.G.B.G. C.F.

(OMISSIS), CONIUGI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PO 25-B,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, rappresentati e difesi

dall’avvocato FIORELLA MEGALE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 9/2011 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 14/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 Con atto 12 e 20.4.2005 R.G. e G.G.B.G. convennero M.G. davanti al Tribunale di Reggio Calabria per ottenere la risoluzione per inadempimento del contratto di vendita 28.4.1989 avente ad oggetto un terreno con annesso fabbricato per il prezzo di Lire 138 000.000.

La convenuta si oppose alla domanda rilevando di avere estinto il debito cambiario e di avere corrisposto anche altre somme senza ottenere ricevuta.

2 Il Tribunale, con sentenza 29.6.2004, respinse la domanda di risoluzione, ma la Corte d’Appello di Reggio Calabria con sentenza 1.9.2010 accolse parzialmente l’impugnazione dei venditori e ribaltò l’esito del giudizio, dichiarando la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’acquirente, che condannò al rilascio dell’immobile.

Per giungere a tale conclusione, la Corte calabrese, osservò, per quanto qui interessa:

– che le trentasette cambiali emesse dalla compratrice per il pagamento del prezzo non furono onorate alla scadenza;

– che la circostanza del mancato tempestivo pagamento da parte dell’appellata era ampiamente emersa in corso di causa, essendo documentata dalla copia dei titoli e dagli atti di protesto di ventisei cambiali, oltre che ammessa dalla stessa appellata col riconoscimento di un accordo transattivo raggiunto con la banca procedente e l’affermazione circa l’avvenuta corresponsione di maggiori somme senza ricevere quietanza;

– che non era condivisibile la tesi del primo giudice (irrilevanza del mancato pagamento nei rapporti tra venditori e compratrice per effetto dello sconto delle cambiali alla banca da parte dei venditori i quali avrebbero ricevuto il corrispettivo della cessione) perchè in tal caso il creditore non perde l’azione di inadempimento perchè nell’azione causale la controversia che ne nasce è decisa secondo le regole del rapporto sostanziale sottostante, indifferente al rapporto cambiario.

3 La M. ricorre per cassazione formulando quattro motivi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c., a cui resistono con controricorso i R.- G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Col primo motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione delle norme che regolano la risoluzione del contratto (art. 1453 c.c.), omessa valutazione sull’importanza dell’inadempimento (art. 1455 c.c.) e mancanza di motivazione su un punto decisivo della controversia: la Corte d’Appello ha pronunciato la risoluzione per inadempimento senza però valutare l’importanza del ritardato adempimento, essendosi limitata a valutare il ritardo nel pagamento degli importi delle cambiali e a ritenere ammissibile l’azione causale del venditore che ha ricevuto, come corrispettivo, un regolamento cambiario in parte pagato alla scadenza e in parte in ritardo, ma non ha valutato in alcun modo la gravità del ritardo nel pagamento di alcune cambiali, con riferimento all’interesse dei creditori che pure dovevano essere valutati.

2 Col secondo motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 ancora violazione delle norme che regolano la risoluzione del contratto. A dire della ricorrente, la Corte d’Appello ha disapplicato il principio di diritto secondo cui è possibile rinunciare all’effetto risolutorio del contratto già verificatosi: la Corte d’Appello, pur avendo rilevato che l’acquirente aveva adempiuto la propria obbligazione provvedendo al pagamento in via transattiva delle cambiali andate protestate, ha ritenuto tale fatto un semplice “mancato tempestivo pagamento” non idoneo a rimuovere l’effetto risolutorio, trascurando di considerare che i venditori avevano accettato il tardivo adempimento dell’acquirente beneficiando degli effetti conseguenti all’estinzione della procedura esecutiva; inoltre rileva l’appellante che la Corte d’Appello non ha considerato l’incompatibilità logico-giuridica tra l’adempimento da parte del debitore e la pronuncia di risoluzione.

3 Col terzo motivo si denunzia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 132 c.p.c. per contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia. Secondo la ricorrente, ove si voglia ritenere che la Corte d’Appello, nel richiamare le argomentazioni del primo giudice, abbia voluto porre come presupposto della risoluzione il mancato parziale pagamento delle cambiali, la motivazione allora risulterebbe contraddittoria perchè invece si era ravvisato il ritardo nell’adempimento.

4 Col quarto motivo, rubricato in analogia col primo motivo (violazione delle norme che regolano la risoluzione del contratto, omessa valutazione sull’importanza dell’inadempimento e mancanza di motivazione), la ricorrente ritiene che anche nell’ipotesi riportata nel terzo motivo (cioè qualora si ritenga il mancato, parziale pagamento delle cambiali), la motivazione risulterebbe viziata per le ragioni esposte nel primo motivo per avere la Corte reggina totalmente ignorato la norma dell’art. 1455 c.c. che la obbligava a valutare la gravità dell’inadempimento.

5 Questi motivi – che ben si prestano ad esame congiunto, perchè strettamente collegati – sono infondati.

Innanzitutto, come correttamente rilevato dai giudici di appello, secondo un principio di diritto già affermato nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 11340 del 21/07/2003 Rv. 565313), il venditore cui, a fronte del prezzo, siano state rilasciate cambiali è titolare di una promessa (incondizionata) di pagamento (portata dalla cambiale) e non può dirsi che egli abbia ottenuto il pagamento del prezzo per il semplice fatto del rilascio dei titoli, secondo quanto pattuito o perchè, invece di attendere la scadenza delle cambiali abbia preferito passarle per lo sconto, ponendo in essere un contratto tra lui e la banca cui è estraneo il debitore. Il creditore del prezzo, quindi, non perde l’azione di risoluzione per inadempimento nel caso di mancato pagamento del prezzo da parte del compratore, pagamento che, sarebbe surrogato dalla somma, anticipata, al creditore del prezzo (scontatario) dalla banca (scontante). E, per converso, l’acquirente, tenuto al pagamento del prezzo, non perde la sua legittimazione passiva rispetto all’azione causale, come soggetto obbligato in base al rapporto fondamentale sottostante, anche se (eventualmente) rimane esposto all’azione cambiaria, indipendente, dalla prima e derivante dalla circolazione del titolo, la cui cessione (in una col credito in esso incorporato) non comporta la cessione del rapporto fondamentale che coesiste col rapporto cambiario.

Nell’azione causale, la controversia che ne nasce è decisa secondo le regole del rapporto sostanziale sottostante, che resta indifferente al rapporto cambiario, anche quanto all’onere della prova. L’attore che propone azione causale è tenuto a dare la prova del rapporto da cui deriva il credito e ciò, ex art. 2967 c.c., è sufficiente per ottenere giudizialmente il soddisfacimento della sua pretesa. E, quanto alla legittimazione, il fatto che al possessore (per girata) della cambiale spetti l’azione cambiaria non implica che il titolare del rapporto sottostante sia privato dell’azione causale (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 11340/2003 cit.).

Ciò chiarito sui rapporti tra azione causale e azione cambiaria, e tornando alla prima, secondo l’art. 1455 c.c. “il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra”.

Come ripetutamente affermato da questa Corte, l’obbligo del giudice di merito di accertare il presupposto dell’importanza dell’inadempimento, richiesto dall’art. 1455 c.c., al fine della pronunzia di risoluzione del contratto, deve ritenersi osservato, anche in difetto di un’espressa indagine diretta all’individuazione di tale presupposto, allorquando dal complesso della motivazione emerga che il giudice abbia comunque considerato gli elementi che incidevano in maniera rilevante sull’equilibrio contrattuale (v. tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 17328 del 17/08/2011 Rv. 618933; Sez. 3, Sentenza n. 1227 del 23/01/2006 (Rv. 586940; Sez. 3, Sentenza n. 19652 del 01/10/2004 Rv. 577458).

Nella fattispecie che ci occupa, la mancanza in sentenza di un richiamo espresso alla non scarsa importanza dell’inadempimento della M. non significa affatto che la Corte d’Appello abbia trascurato di valutare, seppure implicitamente, tale presupposto: depone in tal senso proprio il rilievo che ben ventisei cambiali (di importo compreso tra i 5.000.000 e i 2.500.000 milioni di Lire) non vennero pagate alla scadenza e furono protestate. Tale osservazione dei giudici di merito è infatti senz’altro sintomatica d una valutazione degli elementi incidenti in maniera rilevante sull’equilibrio contrattuale tenuto conto che, come risulta sempre dalla sentenza impugnata, il prezzo totale della vendita immobiliare era stato concordato in Lire 138.500.000 (da pagarsi con diciotto cambiali da 5.000.000 ciascuna, diciotto da Lire 2.500.000 ciascuna e una da Lire 3.500.000).

Ed allora, se anche – attraverso una ricostruzione ispirata al favor debitoris – tra le ventisei cambiali protestate si volessero annoverare innanzitutto quelle di importo minore (cioè le diciotto da Lire 2.500.000), poi quella da Lire 3.500.000 e, solo da ultime, sette tra le cambiali di importo maggiore (Lire 5.000.000 ciascuna) si arriverebbe ad un mancato pagamento da parte dell’acquirente-debitore per complessive Lire 83.500.000, pari ad oltre il 60% del prezzo di vendita.

Il percorso argomentativo seguito dalla Corte calabrese dimostra pertanto l’avvenuto esame degli elementi aventi incidenza rilevante sull’equilibrio contrattuale rappresentati dal mancato pagamento alla scadenza delle singole cambiali di un importo pari ad oltre il 60% del prezzo da parte della acquirente-debitrice, a nulla rilevando – per quanto detto – la scelta del creditore di rivolgersi alla banca per ottenere lo sconto dei titoli cambiari.

Nessuna illogicità si riscontra nella motivazione della sentenza impugnata perchè è chiaro che le argomentazioni dei giudici calabresi si riferiscono al mancato pagamento del prezzo “da parte del debitore” alle singole scadenze concordate (fatto assolutamente pacifico) e alla irrilevanza dell’anticipazione fatta dalla banca al proprio cliente (cioè alla parte venditrice) per effetto dell’operazione (onerosa) di sconto dei titoli rilasciati dall’acquirente e poi andati protestati.

Orbene, considerato che anche il ritardo costituisce inadempimento dell’obbligazione, il ricorso della M. avrebbe dovuto censurare specificamente, sotto il profilo della illogicità o contraddittorietà, la motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il mancato pagamento delle cambiali da parte della M. alle varie scadenze giustificasse la domanda di risoluzione, ma la censura proposta è di tipo prettamente fattuale perchè in sostanza si limita a contrapporre una alternativa soluzione del caso, affermando (a pag. 6) che “il semplice richiamo del ritardo dei pagamenti di alcune cambiali non vale a costruire presupposto giudico e idoneo giudizio sulla scarsa (o non) importanza dell’inadempimento” e che “la M. ha provveduto per intero a pagare tutte le cambiali scontate con la banca procedente”.

Una tale deduzione non è quindi in grado di scalfire la motivazione della Corte d’Appello che, come si è visto, ha valorizzato invece il dato oggettivo rappresentato dall’elevato importo dei titoli protestati rispetto al prezzo totale della vendita e ha considerato, del tutto in linea con la giurisprudenza di questa Corte, privo di rilievo lo sconto posto in essere dal creditore cambiario, operazione, questa, completamente sganciata dall’azione causale sottostante al rapporto cambiario.

Del resto, in materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell’art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, risultando insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Sez. 2, Sentenza n. 4314 del 04/03/2016 Rv. 639412 in motivazione; Sez. 3, Sentenza n. 6401 del 30/03/2015, Rv. 634986).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con addebito di spese alla parte ricorrente.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

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