Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15066 del 15/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 15/07/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 15/07/2020), n.15066
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 10083-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.V., (nella qualità di erede di T.L. e unica
proprietaria dell’u.i.), elettivamente domiciliata in ROMA VIA
BISAGNO 14, presso il proprio studio, rappresentata e difesa da se
stessa;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6420/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 25/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA
TORRE MARIA ENZA.
Fatto
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione da parte di C.V., erede di T.L. di avviso di accertamento per rendita catastale di unità immobiliare sita in Roma, microzona -(OMISSIS)- L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, in quanto spedito tramite servizio di posta privata il 13 febbraio 2017, in relazione a sentenza della CTP di Roma dep. il 13 luglio 2016 (come affermato dall’Agenzia ricorrente).
La contribuente, costituita in appello, si costituisce con controricorso nel presente giudizio e deposita successiva memoria. Memoria tardiva agenzia.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. O), del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3 e art. 38, comma 3 e dell’art. 327 c.p.c., comma 1, ex art. 360 c.p.c., n. 3;
2. col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 156 c.p.c.ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere l’appellato sanato le eventuali irregolarità della notifica con la sua tempestiva costituzione in giudizio;
Rilevata la necessità di acquisire il fascicolo dei gradi di merito, al fine di verificare la tempestività della proposizione dell’appello.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo; manda alla cancelleria per gli adempimenti necessari.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.
Depositato in cancelleria il 15 luglio 2020