Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15066 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. III, 07/07/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 07/07/2011), n.15066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9370-2010 proposto da:

N.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA NICCOLO’ V n. 19, presso lo studio dell’avvocato

GAGLIARDI MARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato GALLO CARLO

MARIA, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ZANARDELLI

23, presso lo studio dell’avvocato MARIA LETIZIA RIPOLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato RIPOLI OSVALDO, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

ARSSA – AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E PER I SERVIZI IN

AGRICOLTURA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 236/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 31.3.09, depositata il 14/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. N.G. ha proposto ricorso per cassazione contro L.G. e la A.R.S.S.A. – Agenzia regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura avverso la sentenza del 14 aprile 2009, pronunciata in grado d’appello dalla Corte d’Appello di Catanzaro in una controversia inter partes.

p.2. Nessuno dei due intimati ha resistito al ricorso.

p.3. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata all’avvocato della ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – il ricorso appare inammissibile perchè proposto senza l’osservanza dell’art. 366-bis c.p.c., applicabile ad esso nonostante l’abrogazione intervenuta il 4 luglio 2009 per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 47.

La L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, ha, infatti, sostanzialmente disposto che la norma abrogata rimanesse ulti attiva per i ricorsi notificati dopo quella data avverso provvedimenti pubblicati, come quello impugnato, anteriormente (si vedano: Cass. (ord.) n. 7119 del 2010; Cass. n. 6212 del 2010 Cass. n. 26364 del 2009; Cass. (ord.) n. 20323 del 2010).

Ora, il ricorso propone due motivi illustrati congiuntamente, il primo deducente omessa e/o insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, in relazione all’art. 360 c.pc., n. 5, il secondo “violazione e falsa applicazione della giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione partitamene delle sentenze n. 14221/1999, 8411/2006 e 9493/2007. Il primo motivo avrebbe dovuto concludersi o almeno contenere il momento di sintesi espressivo della cd. chiara indicazione cui alludeva la suddetta norma (secondo le prescrizioni indicate dalla giurisprudenza consolidata della Corte: per tutte Cass. Sez. un. n. 20603 del 2007). Il secondo, ipotizzando che con esso si sia inteso dedurre violazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 si sarebbe dovuto concludere con la formulazione di un quesito di diritto”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione.

Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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