Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15065 del 31/05/2021

Cassazione civile sez. III, 31/05/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 31/05/2021), n.15065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28722/2019 proposto da:

Y.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO, 9,

presso lo studio dell’avvocato EDOARDO SPIGHETTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato SILVANA GUGLIELMO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA n. 1043/2019

depositato il 29/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Y.M., proveniente dal (OMISSIS), ricorre affidandosi a sei motivi, per la cassazione del decreto del Tribunale di Reggio Calabria che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto era stato perseguitato dalla famiglia, ricca e potente, della sua fidanzata: ha aggiunto che, dopo tre anni di relazione tenuta nascosta, la sua relazione era stata scoperta quando lui si era furtivamente introdotto nella abitazione della ragazza e dei suoi genitori; che era stato brutalmente aggredito tanto da aver riportato lesioni dalle quali era derivato un ricovero in ospedale di circa sette mesi. Poichè, dopo che era stato dimesso, aveva subito nuove minacce, aveva deciso di fuggire.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a) e c), con particolare riferimento all’omessa audizione dinanzi al giudice che doveva ritenersi, invece, obbligatoria in ragione della mancanza di videoregistrazione di quella svoltasi in sede amministrativa.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che “nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incogruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) questi faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile” (cfr. fra le più recenti Cass. 21584/2020; Cass. 22049/2020; Cass. 26124/2020; Cass. 25312/2020; Cass. 25439/2020; ed in termini Cass. 29304/2020).

1.3. Nel caso in esame, in cui la censura è riferita esclusivamente al mancato “rinnovo dell’audizione” essendo pacifico che l’udienza di comparizioni dinanzi al giudice venne fissata, il motivo è del tutto privo della indicazione della specifica richiesta del ricorrente con i punti sui quali intendeva fornire chiarimenti; nè viene rilevato alcunchè su modalità inidonee allo scopo attraverso le quali si era svolta l’audizione in sede amministrativa.

2. Con il secondo ed il terzo motivo – che devono essere congiuntamente trattati per la stretta connessione logica – il ricorrente deduce:

a. la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, per il mancato riconoscimento dello stato di rifugiato e della protezione sussidiaria. Lamenta che il Tribunale aveva escluso la ricorrenza di entrambe le fattispecie ritenendo erroneamente che dovessero sussistere rischi di danni gravi derivanti da ragioni particolari, laddove invece il giudice avrebbe dovuto indagare sulle tutele fornite dallo Stato, senza fondare il proprio convincimento solo sulla credibilità del racconto;

b. la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, sulla valutazione di mancanza di credibilità.

2.1. Entrambe le censure sono inammissibili: la seconda è l’antecedente logico della prima.

2.2. Il ricorrente, infatti, non ha colto la ratio decidendi della statuizione impugnata con la quale la credibilità del racconto narrato non è stata messa in discussione: il Tribunale, infatti, non ha espresso dubbi sulla veridicità dei fatti raccontati, ma ha fondato la decisione sulla statuizione secondo cui la ragione della fuga non poteva essere ricondotta a nessuno dei presupposti di tutte le forme di protezione invocate, evidenziando sia l’inesistenza di un rischio attuale, visto che il fatto era accaduto nel 2016, sia il fatto che lo stesso ricorrente aveva dichiarato di aver interrotto i rapporti con la fidanzata da circa tre anni.

2.3. I presupposti sui quali si fondano entrambe le doglianze non risultano, quindi, “centrate”, tenuto conto che il Tribunale ha escluso l’esistenza di qualsiasi forma di “persecuzione” in quanto l’aggressione doveva essere logicamente ricondotta, non soltanto alla relazione affettiva ostacolata, ma soprattutto alla reazione rispetto alla furtiva introduzione notturna del ricorrente in un’abitazione privata. (cfr. pag. 2 cpv. 3 della sentenza impugnata)

2.4. Trattasi di valutazioni di merito, fondate su un percorso logico congruo che, per tale ragione, non consente alla censura di trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

3. Con il quarto ed il quinto motivo – da trattare congiuntamente per la stretta connessione logica e la parziale sovrapponibilità – il ricorrente deduce:

a. la violazione della L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 9, in quanto il Tribunale non si era avvalso delle informazioni sulle condizioni “dell’Egitto” (quarto motivo);

b. la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14: lamenta, al riguardo, che non erano state acquisite C.O.I. aggiornate sulle condizioni del paese di origine, con particolare riferimento alla sussistenza di una condizione di violenza generalizzata derivante dal conflitto armato (quinto motivo).

4. In disparte l’evidente “lapsus calami” sul paese di origine (che non è l’Egitto ma il Pakistan: cfr. folio 7, secondo cpv.), il quarto motivo è infondato in punto di fatto, perchè nella motivazione del decreto sono state ampiamente riportate C.O.I. attendibili ed aggiornate (report EASO 2018) sulle condizioni del paese (cfr. pag. 3 del provvedimento impugnato): nè il ricorrente ne indica altre, diverse e più aggiornate che possano condurre ad una differente soluzione della controversia, visto che quelle riportate nel ricorso o sono riferite a notizie di anni risalenti nel tempo (Amnesty International 2016/2017: cfr. pag. 8, 9, 10, 11 del ricorso) oppure a testate giornalistiche non idonee allo scopo informativo predicato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

4.1. La censura contenuta nel quinto motivo, pertanto, risulta non decisiva.

5. Con il sesto motivo, infine, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e dell’art. 5, comma 6 TUI per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

5.1. Deduce, al riguardo, che era stata esclusa ingiustamente la sua vulnerabilità e la sua integrazione, ma omette di considerare che il Tribunale ha affermato che tali elementi della comparazione non erano stati da lui allegati (cfr. pag. 3 penultimo cpv.), visto che non ne aveva indicato i fattori significativi, sottolineando, al riguardo, che nel paese di origine si trovava ancora la sua numerosa famiglia con la quale era rimasto in contatto.

5.2. Per tale ragione, la censura è inammissibile, essendo priva di autosufficienza, in quanto il ricorrente – al fine di contrastare efficacemente la statuizione – non ha riportato o indicato la parte del ricorso in cui aveva dedotto con la necessaria specificità le circostanze necessarie a consentire al Tribunale di compiere il giudizio di comparazione, indispensabile per la decisione sulla fattispecie in esame.

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

7. Non sono dovute spese, atteso che la controversia viene decisa in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1..

8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte;

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA