Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15065 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 22/06/2010), n.15065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è

elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

CASEARIA ART SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, giusta delega in calce al controricorso,

dall’Avv. TRIVOLI Alessandro, elettivamente domiciliata in Roma, Via

del Poggio Laurentino, 66, presso lo studio “Trivoli &

Associati”;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 141/48/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Napoli, Sezione n. 48, in data 21.09.2006, depositata

il 25.10.2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 maggio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M., Dr. CENICCOLA Raffaele.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 31930/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 141/48/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Napoli, Sezione n. 48, il 21.09.2006 e DEPOSITATA il 25 ottobre 2006.

Con tale decisione, la Commissione di merito, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia del Territorio, per novità delle censure proposte.

2 – L’impugnazione di che trattasi, che riguarda avvisi di liquidazione imposta ipotecaria a seguito di revoca delle agevolazioni godute del D.P.R. n. 601 del 1973, ex artt. 15 e 19 si articola in due motivi con cui si deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 – nullità della sentenza – nonchè omessa motivazione della pronuncia impugnata.

3 – L’intimata, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.

4 – L’impugnazione non può trovare ingresso per omesso deposito di copia autentica dell’impugnata sentenza; in effetti, come si evince dalla nota di deposito e iscrizione a ruolo, la ricorrente, in quella sede si era riservata di effettuare la produzione, prescritta dall’art. 369 c.p.c., n. 2, ma non consta a ciò abbia provveduto separatamente con le modalità di legge.

5 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso, il controricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, per detti motivi il ricorso va dichiarato improcedibile;

Considerato che le spese del giudizio vanno poste a carico della parte ricorrente e liquidate in complessivi Euro tremilacento, di cui Euro tremila per onorario ed Euro 100,00 per spese vive, oltre contributo, spese generali ed accessori di legge;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro tremilacento, oltre contributo, spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

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