Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15065 del 17/07/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 15065 Anno 2015
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: ROSELLI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 5542-2014 proposto da:
OSSILAZIO

SRL

DONNINI

PARIDE,

elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA G.MAZZINI 27, presso lo
studio dell’avvocato LUCIO NICOLAIS, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO
ROSSI;
– ricorrenti –

2015

contro

1760

DONNINI

PARIDE,

OSSILAZIO

SRL

elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA G.MAZZINI 27, presso lo
studio

dell’avvocato

LUCIO .NICOLAIS,

che

li

Data pubblicazione: 17/07/2015

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO
ROSSI;
– controxicorrenti nonchè contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

– intimati –

Nonché da:
INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO

GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE

144,

presso lo

studio dell’avvocato ANDREA ROSSI, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato LETIZIA CRIPPA;
– ricorrenti incidentali nonchè contro

DONNINI PARIDE, OSSILAZIO SRL ;
– intimati

avverso la sentenza n. 171/2013 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 24/05/2013 r.g.n. 7342/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

22/04/2015 dal

Consigliere Dott. FEDERICO

ROSELLI;
udito l’Avvocato NICOLAIS LUCIO;
udito l’Avvocato CRIPPA LETIZIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso

INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589;

z

per il rigetto del ricorso principale:i’ . accoglimento
dell’incidentale.

CI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24 maggio 2013 la Corte d’appello di Roma, giudicando
in sede di rinvio, accoglieva la domanda proposta dall’Inail contro la s.r.l.
Ossilazio ed il suo amministratore Paride Donnini ed avente ad oggetto la
somma chiesta in regresso ex arti! d.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e già
pagata agli eredi del lavoratore Orlando Cianfaglini, deceduto in un

La Corte riteneva che l’infortunio, causato da liquido espulso da una
bombola a pressione con conseguenti lesioni mortali, fosse dovuto a colpa
concorrente dell’infortunato nella misura del trenta per cento.
La somma di euro 315.614,16, corrisposta dall’Inail a titolo di rendita e
somma capitale, doveva essere pagata in regresso dai due convenuti in
giudizio, responsabili in solido.
Contro questa sentenza ricorrono per cassazione in via principale la s.r.l.
Ossilazio insieme al Do/mini, e in via incidentale l’Inail. A ciascun ricorso
corrisponde un controricorso. Memoria dell’Inail.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi debbono essere riuniti ai sensi dell’art.335 cod. proc. civ.
Col primo motivo i ricorrenti principali lamentano la violazione
dell’art.112, secondo comma, d.P.R. n.1124 del 1965, per scadenza della
prescrizione annuale del diritto affermato dall’Inail.
11 motivo non è fondato giacché la prescrizione invocata dai ricorrenti
riguarda il diritto, spettante all’Istituto, ai contributi già liquidati (Cass.8
ottobre 1994 n.8236, 20 settembre 1990 n.9588, 17 giugno 1988 n.4153), e
non il diritto al regresso verso il datore di lavoro.
Con il secondo motivo gli stessi prospettano la violazione degli artt.1227,
2043, 2087, 2104 cod. civ., per non avere la Corte d’appello ritenuto la
colpa esclusiva del lavoratore nella determinazione dell’infortunio, ossia
nella mancata utilizzazione degli appositi attrezzi per aprire una bombola di
liquido compresso.

infortunio sul lavoro.

Col quarto motivo, invocando gli artt.115, 126, 207 cod. proc. civ., i
ricorrenti ripetono sostanzialmente la medesima censura ed aggiungono che
l’utilizzazione dei detti attrezzi da parte di altro dipendente non impediva al
lavoratore di attendere che gli stessi fossero utilizzabili.
I due connessi motivi sono infondati poiché esattamente la Corte d’appello
ha addebitato all’impresa la fornitura di un numero di attrezzi insufficiente

Il terzo motivo non può essere accolto poiché con esso i ricorrenti chiedono
a questa Corte il sindacato sull’ammissione di un mezzo di prova
documentale (concernente l’ammontare del debito), rimessa al sovrano
apprezzamento del giudice di merito.
Con l’unico motivo il ricorrente incidentale, invocando gli artt.10 e 11 d.P.R
n.1124 del 1965, si duole che la Corte d’appello abbia liquidato il credito in
regresso riducendo una somma, di euro 450.877,37 erogata dall’Inali
all’infortunato ed attestata dal dirigente dell’Istituto in data 13 giugno 2011.
Il motivo è inammissibile per difetto del suo stesso presupposto ossia
perché nella sentenza impugnata (pag.4, settimo capoverso) è scritto che la
detta attestazione del 13 giugno 2011 indica la somma di curo 315,614,16,
pari a quanto liquidato in dispositivo.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese
processuali.
PQM
La Corte riuniti i ricorsi, rigetta quello principaleYe dichiara inammissibile
quello incidentale. Compensa le spese.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 gagr, d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti
principali e di quello incidentale, dell’importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per i ricorsi, a normaklel comma 1 bis dello

• stesso art.13.
Così deciso in Roma il 22 aprile 2015
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DEPCM TATO
IN CANCELLERIA

rispetto al lavoro svolto dai dipendenti.

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