Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15065 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. III, 07/07/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 07/07/2011), n.15065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9309-2010 proposto da:

M.S. in qualità di legale rappresentante pro tempore

ed amministratore unico della SA.MER. PETROL SURL, elettivamente

domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati PASCA ANTONIO e RIGLIACO FEDELE, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AUSL (OMISSIS) LECCE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 120/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

6.2.09, depositata il 03/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del DOtt. ANTONIETTA

CARESTIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. La SA.MER Petrol s.r.l., in qualità di legale rappresentate e amministratore unico della stessa, ha proposto ricorso per cassazione contro l’AUSL LE (OMISSIS) di Lecce avverso la sentenza del 3 marzo 2009, pronunciata in grado d’appello dalla Corte d’Appello di Lecce in una controversia inter partes.

p.2. L’intimata non ha resistito al ricorso.

p.3. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata all’avvocato della ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – Il ricorso appare inammissibile sia per mancanza di indicazione dei motivi a norma dell’art. 366 c.p.c., n. 4, sia perchè proposto senza l’osservanza dell’art. 366-bis c.p.c., applicabile ad esso nonostante l’abrogazione intervenuta il 4 luglio 2009 per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 47.

Sotto il primo aspetto il ricorso non contiene alcuna parte che assolva all’onere di indicazione dei motivi sui quali si fonda l’impugnazione con riferimento ai motivi individuati dall’art. 360 c.p.c.. Invero, il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4 implica che nella struttura del ricorso per cassazione, essendo tale mezzo di impugnazione a critica limitata ed a motivi tipizzati, quelli dell’art. 360 c.p.c., il ricorrente individui a quale tra di essi intende fare riferimento. Il che, prima dell’illustrazione, gli impone di “indicare” il motivo, evidentemente con espressioni che in qualche modo riecheggino quelle di cui all’art. 360 c.p.c. od anche soltanto evochino i numeri colà previsti, in modo da consentire alla Corte di comprendere di quale dei vizi di cui all’art. 360 c.p.c. nelle intenzioni del ricorrente è investita.

Sotto il secondo aspetto, si osserva che la L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, ha, infatti, sostanzialmente disposto che la norma abrogata rimanesse ultrattiva per i ricorsi notificati dopo quella data avverso provvedimenti pubblicati, come quello impugnato, anteriormente (si vedano: Cass. (ord.) n. 7119 del 2010; Cass. n. 6212 del 2010 Cass. n. 26364 del 2009; Cass. (ord.) n. 20323 del 2010).

Ne consegue che, se pure un motivo o più motivi riconducibili all’art. 360 fossero riconoscibili nella struttura del ricorso, essi non sarebbero rispettosi dell’art. 366-bis c.p.c. perchè nel ricorso non v’è traccia di alcunchè che sia identificabile con asserzioni dirette ad adempiere il requisito previsto da quella norma”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione.

Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA