Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15065 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 15065 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: BERRINO UMBERTO

SENTENZA
sul ricorso 5060-2008 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia, in
ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– ricorrente contro

2014
681

SANTANOCITA CIANO;
– intimato –

e sul ricorso 6856-2008 proposto da:
SANTANOCITA CIANO C.F. SNTCNI4OTO7M139P, elettivamente

Data pubblicazione: 02/07/2014

domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 70 (STUDIO PREVITI),
presso lo studio dell’avvocato BAURO FRANCESCO,
rappresentato e difeso dall’avvocato FAZIO PIETRO,
giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 1071/2007 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA, depositata il 15/11/2007 R.G.N. 1474/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/02/2014 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;
udito l’Avvocato PREVITI CARLA per delega FAZIO
PIETRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi.

contro

Svolgimento del processo
Santanocita Ciano, ufficiale giudiziario del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto,
inquadrato al VII° livello poi divenuto C1, chiese al giudice del lavoro di tale
Tribunale la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle differenze
retributive per l’attività espletata, a far data dalli17/1998, di ufficiale giudiziario

dipendenti dell’ottava qualifica funzionale ex D.P.R. 17/1/1990 n. 44, profilo 292, a
decorrere dalli/7/1998 e a quella dei dipendenti appartenenti all’area C2 del
CCNL vigente dal 6.4.2000.
Il giudice adito rigettò la domanda, mentre la Corte d’appello di Messina, investita
dall’impugnazione del lavoratore, l’ha accolta solo in parte con sentenza del 16/10
— 15/11/2007, condannando il Ministero della Giustizia alla corresponsione delle
differenze retributive tra quanto percepito dal dipendente e quanto dovutogli,
tenendo conto del trattamento spettante al personale appartenente all’area C2 a
far data dal 30/12/2000, oltre che degli accessori di legge.
Ha spiegato la Corte che competeva al Ministero decidere quali uffici UNEP
dovevano essere diretti da un funzionario e quali da un collaboratore, figure
appartenenti entrambe all’area “C”, differenziandosi le rispettive posizioni
economiche sulla base dello svolgimento delle mansioni, entrambe direttive, ma in
rapporto alle dimensioni e all’importanza dell’ufficio, per cui nella fattispecie non
poteva negarsi all’appellante il diritto alle differenze retributive a far data dal
30/12/2000, epoca in cui l’amministrazione, con Decreto Ministeriale di pari data,
aveva rideterminato la pianta organica dell’ufficio UNEP del Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto, stabilendo che in esso, composto di dodici unità, due
posti dovevano essere ricoperti da ufficiali giudiziari con inquadramento C2.
Per la cassazione della sentenza ricorre il Ministero della Giustizia con due motivi.
Resiste con controricorso Santanocita Giano il quale propone, a sua volta, ricorso
incidentale affidato a tre motivi.
Motivi della decisione

dirigente dell’UNEP, assumendo che la stessa era da ricondurre a quella dei

Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso principale e di quello
incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
1. Col primo motivo il Ministero ricorrente denunzia il vizio di violazione e falsa
applicazione del d.p.r. n. 44/1990, del CCNL per il comparto Ministeri sottoscritto il

aprile 2000, nonché del D.Lgs n. 29/1993, della legge n. 421/1992, del D.P.C.M. 4
ottobre 2000 e del D.M del 6 aprile 2001.
Ritiene il ricorrente che la Corte d’appello di Messina parte dall’assunto errato in
base al quale la nomina del Santanocita ad ufficiale giudiziario dirigente dell’UNEP
di Barcellona Pozzo di Gotto comportava di per sè l’ascrivibilità delle funzioni dal
medesimo svolte alla posizione economica C2 della figura professionale
dell’ufficiale giudiziario, come delineata dal CUL 5 aprile 2000.
Sostiene, invece, il Ministero che le posizioni economiche C2 e C3 della suddetta
figura professionale sono state introdotte solo a seguito della contrattazione
collettiva integrativa del 5 aprile 2000 e che le relative dotazioni organiche sono
state istituite nei singoli uffici con D.M. 6 aprile 2001. Aggiunge la difesa erariale
che, contrariamente all’affermazione della Corte d’appello di Messina, la
contrattazione collettiva integrativa ha demandato all’ufficiale giudiziario C1
l’attività di dirigenza non solo di una unità organica nell’ambito dell’ufficio UNEP,
ma anche di quest’ultimo nel suo complesso, quando per le sue dimensioni non ne
sia necessaria od opportuna l’ulteriore articolazione. Dunque, secondo tale
assunto difensivo, in forza del menzionato contratto gli ufficiali giudiziari C1, qual è
il Santanocita, possono tranquillamente dirigere uffici NEP di dimensioni limitate,
quale l’ufficio NEP di Barcellona Pozzo di Gotto. Infine, la stessa difesa fa rilevare
che solo col D.P.C.M. del 4 ottobre 2000 è stata prevista per la prima volta la
dotazione organica complessiva relativa alle posizioni economiche C3 e C2 della
figura professionale dell’ufficiale giudiziario, mentre il provvedimento di ripartizione
nelle strutture periferiche di tale dotazione risale ad epoca successiva con

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16/2/1999 e del Contratto collettivo integrativo del Ministero della Giustizia del 5

l’adozione del D.M. 6 aprile 2001 che ha acquistato efficacia solo in data 15
agosto 2001 all’atto della sua pubblicazione. Al riguardo viene fatto osservare che
la Corte d’appello ha riconosciuto il differenziale retributivo in relazione ad un
periodo antecedente alla individuazione della dotazione organica delle posizioni

UNEP del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Tutto ciò condurrebbe alla
conclusione che il Santanocita aveva continuato a svolgere, anche dopo il D.M. 6
aprile 2001, le medesime mansioni espletate prima della revisione della dotazione
organica, nell’ambito di un ufficio in cui, nonostante il predetto ampliamento, i posti
ricoperti erano rimasti invariati.
A conclusione del motivo vengono formulati i seguenti quesiti di diritto: “Dica la
Corte se in base alle norme sopra indicate spetti al San tanocita il differenziale
retributivo tra la qualifica superiore ed il livello di inquadramento (ufficiale
giudiziario dell’area funzionale C, posizione economica CI)” ” Dica la Corte se i
compiti svolti dal Santanocita nell’ambito dell’ufficio NEP di appartenenza siano
propri della qualifica in cui il medesimo è inquadrato.”
2. Col secondo motivo, dedotto per vizio di motivazione, la difesa dell’avvocatura
dello Stato imputa alla Corte d’appello di Messina di aver omesso di verificare se
sussistevano tutte le condizioni di validità contemplate dall’art. 40, comma 3, del
D.Igs n. 165/2001, se era stato convenuto di considerare le mansioni di ufficiale
giudiziario dirigente come riservate a dipendenti con inquadramento nella
posizione economica C2 e C3 e quali fossero, in quest’ultimo caso, le condizioni
cui era subordinata l’efficacia del nuovo inquadramento, con particolar riguardo
alla modificazione delle piante organiche e quale dovesse essere la data a partire
dalla quale le mansioni di dirigente di Ufficio NEP dovevano considerarsi proprie
della posizione economica C3.
Osserva la Corte che per ragioni di connessione i due motivi del ricorso principale
possono essere esaminati congiuntamente.

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economiche C2 della figura professionale dell’ufficiale giudiziario nell’ambito

Ebbene, il ricorso è inammissibile.
Invero, la difesa del ricorrente, nel contestare l’impugnata sentenza, fa leva, tra
l’altro. sulla circostanza che le dotazioni organiche riguardanti i singoli uffici erano
state istituite con D.M. 6 aprile 2001. Infatti, la stessa difesa erariale ha fatto

dotazione organica complessiva relativa alle posizioni economiche C3 e C2 della
figura professionale dell’ufficiale giudiziario e che il provvedimento di ripartizione
nelle strutture periferiche di tale dotazione venne adottato successivamente
attraverso l’emanazione del D.M. 6 aprile 2001, che acquistò efficacia solo in data
15 agosto 2001 all’atto della sua pubblicazione. Si fa, altresì, osservare che la
Corte d’appello ha riconosciuto, invece, il differenziale retributivo in relazione ad
un periodo antecedente alla individuazione della dotazione organica delle
posizioni economiche C2 della figura professionale dell’ufficilale giudiziario
nell’ambito UNEP del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Si fa, infine, notare
che con riguardo alla modificazione delle piante organiche la Corte di merito non si
era premurata di verificare quale fosse stata la data a partire dalla quale le
mansioni di dirigente di Ufficio NEP avrebbero potuto considerarsi proprie della
posizione economica C3.
Tuttavia, ad onta dei ripetuti richiami alle modificazioni rilevanti introdotte col
Decreto Ministeriale del 6 aprile 2001 ed alle conseguenze ricollegabili a tale
evento, il Ministero ricorrente non ha prodotto in giudizio il testo del suddetto
decreto sul quale fonda le proprie censure.
Orbene, avendo il decreto ministeriale natura di atto amministrativo e non di atto
normativo, relativamente ad esso non è applicabile il principio “iura novit curia” e
spetta alla parte interessata l’onere della relativa produzione, la quale non è
suscettibile di equipollenti.
Si è, infatti statuito (Cass. Sez. Un. n. 9941 del 29/4/2009) che “la natura di atti
meramente amministrativi dei decreti ministeriali (nella specie, il decreto del

rilevare che col D.P.C.M. del 4 ottobre 2000 era stata prevista per la prima volta la

Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004, attuativo del divieto
di procedere all’aggiornamento dell’indennità di confine) rende ad essi
inapplicabile il principio “iura novit curia” di cui all’art. 113 cod. proc. civ., da
coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell’art. 1 delle preleggi (che

che, in assenza di qualsivoglia loro produzione nel corso del giudizio di merito,
deve ritenersene inammissibile l’esibizione, ex art. 372 cod. proc. civ., in sede di
legittimità, dovendosi comunque escludere, ove invece gli atti e i documenti siano
stati prodotti nel corso del giudizio di merito, la sufficienza della loro generica
indicazione nella narrativa che precede la formulazione dei motivi, attesa la
necessità della “specifica” indicazione della documentazione posta a fondamento
del ricorso, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., che richiede la
precisa individuazione della fase di merito in cui la stessa sia stata prodotta.”
Si è, altresì, affermato (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20535 del 23/9/2009) che “in
tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del d.lgs. n. 40 del
2006, la nuova previsione dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ., oltre a
richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del
ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur
individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale puntuale indicazione, quando riguardi
un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto
nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ.,
anche che esso sia prodotto in sede di legittimità, con la conseguenza che, in
caso di omissione di tale adempimento, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile.”
1.a. Col primo motivo del ricorso incidentale Santanocita Giano si duole della
violazione dell’art. 5, all. 1 del D.P.R. n. 44 in relazione agli artt. 47 e 48 del d.p.r.
15/12/1959 n. 1229 in quanto la Corte d’appello gli ha riconosciuto le differenze
retributive solo a decorrere dal 30/10/2000, data di pubblicazione del D.M.

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non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto), con la conseguenza

30/12/2000, anziché dal 1° luglio 1998, come richiesto in conformità a quanto
disposto dall’art. 45, comma 17, del D.Igs n. 80/1998 che determinava in quel
giorno il discrimine temporale tra la giurisdizione amministrativa e quella ordinaria.
Il lavoratore contesta, quindi, che occorresse il provvedimento amministrativo

condizione necessaria per il conseguimento dei benefici economici di fonte legale
o contrattuale, tanto più che un tale provvedimento avrebbe potuto essere
disatteso dal giudice chiamato a pronunziarsi sulla domanda.
2. a. Col secondo motivo, dedotto per violazione dell’art. 25 del CCN 5/4/2000,
integrativo del CCNL 1998 — 2001, che prevede il collocamento nella posizione
economica C2 dei lavoratori cui è affidata la direzione dell’unità organica NEP, il
ricorrente in via incidentale obietta che per effetto delle suddette disposizioni
collettive il diritto alla remunerazione prevista per la suddetta posizione non poteva
dipendere dall’istituzione delle dotazioni organiche, in quanto discendeva
direttamente dal contratto.
Entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente per ragioni di
connessione, sono infondati.
Invero, con motivazione immune da rilevi di carattere logico-giuridico, la Corte
d’appello ha spiegato che intanto poteva essere riconosciuta al Santanocita la
posizione economica C2 per le mansioni dal medesimo espletate all’interno
dell’ufficio di Barcellona Pozzo di Gotto in quanto solo a seguito della
rideterminazione della pianta organica di quel medesimo ufficio fu previsto che
due dei dodici posti di ufficiale giudiziario dovessero essere in posizione C2.
Pertanto, solo a decorrere dalla data del 30/12/2000, in cui veniva concretamente
stabilita la nuova dotazione del personale con la specificazione delle posizioni
economiche, poteva sorgere in capo all’appellante il diritto alla fruizione del
relativo trattamento in coincidenza del nuovo inquadramento economico che da
quel momento gli competeva. In effetti, il trattamento in questione non poteva

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organizzativo dell’ufficio, attuativo di una legge o di una norma contrattuale, quale

derivare direttamente dal contratto senza la previa identificazione dell’esatto
numero delle unità lavorative che potevano beneficiarne all’interno della pianta
organica rideterminata in sede amministrativa.
3.a. Col terzo motivo il Santanocita lamenta la contraddittorietà della motivazione

subordinata la domanda di condanna della controparte alle differenze retributive a
decorrere dal 30/12/2000, quando in realtà ciò era stato dedotto al solo fine di far
comprendere che quanto meno il diritto gli competeva da quest’ultima data. Un
ulteriore motivo di contraddittorietà della decisione è ricondotto dal lavoratore a
quella parte della motivazione in cui si è negato che le differenze retributive
spettassero per il periodo 1/7/1998 — 29/12/2000 sulla base della considerazione
che il collaboratore UNEP di settima qualifica funzionale dirigeva uffici NEP non
riservati al profilo di funzionario UNEP, spettando all’amministrazione decidere
quali uffici UNEP dovessero essere diretti da un funzionario e quali da un
collaboratore.
Il motivo è inammissibile.
Infatti, manca nella conclusione del motivo un momento di sintesi, omologo del
quesito di diritto, che ne circoscriva puntualmente i limiti in ordine al fatto che
sarebbe oggetto della contraddittorietà della motivazione, per cui non emerge
dalla stessa doglianza in qual modo e per quali ragioni le determinazioni di merito
da parte del collegio giudicante avrebbe inciso sulla idoneità della relativa
decisione.
Si è, invero, già avuto modo di statuire (Cass. Sez. Un. n. 20603 del 10 ottobre
2007) che “in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i
provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40
ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poiché
secondo l’art. 366 bis cod. proc. cív., introdotto dalla riforma, nel caso previsto
dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a

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nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto che egli avesse proposto in via

pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al
quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le
quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la
decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del

ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua
ammissibilità.”
In definitiva, il ricorso incidentale va rigettato.
La reciproca soccombenza delle parti induce la Corte a ritenere interamente
compensate tra le stesse le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta
quello incidentale. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 26 febbraio 2014
Il Consigliere estensore

quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non

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