Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15064 del 21/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 21/07/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 21/07/2016), n.15064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17208-2011 proposto da:

M.A., (OMISSIS), P.M. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AMATRICE 50, presso lo studio

dell’avvocato FULVIO FICARELLI, rappresentati e difesi dall’avvocato

GIUSEPPE MARIANI;

– ricorrenti –

Nonchè da:

P.S., (OMISSIS), CONIUGATA IN REGIME DI COMUNIONE

LEGALE DEI BENI, ANCHE IN QUALITA’ DI COEREDE DI L.O. E

PROPRIETARIA PRO-QUOTA DEI BENI IMMOBILI, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 57, presso lo studio dell’avvocato

JVAN DOTTORINI, rappresentata e difesa dall’avvocato

F.B.;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

P.O.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 430/2010 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 06/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito gli Avv.ti Buchicchio Fabio e Dottorini Yvan difensori di

P.S. che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e

l’accoglimento dell’incidentale e depositano n. 4 cartoline di

ricevimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e l’assorbimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La coerede P.S., contitolare di quote relative all’eredità relitta da L.O., conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Orvieto la coerede P.M. e il coniuge M.A. per sentire dichiarare il diritto di prelazione e di riscatto relativamente alle ulteriori quote di 1/6, ai predetti alienati dagli altri coeredi U. e P.G. con atto di compravendita del l maggio 2005.

Premesso di avere acquistato a sua volta la quota di 1/6 appartenente all’altra coerede R., l’attrice agiva ai sensi dell’art. 732 c.c. osservando che non le era stata preventivamente notificata la proposta di vendita delle quote ereditarie che era stata alienata a un soggetto M.A. estraneo all’eredità, in quanto non era parte della comunione ereditaria; chiedeva, all’esito del riscatto, la divisione dei beni ereditari.

Si costituivano i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda; in particolare, P.M. e il M. spiegavano riconvenzionale di divisione ereditaria; P.O. aderiva alla prospettazione degli altri convenuti circa il difetto della condizione di extraneus del M.; in ogni caso, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarava di non rinunciare al diritto al riscatto della quota in contestazione.

Con sentenza non definitiva il Tribunale accoglieva la domanda di retratto successorio proposta dall’attrice sul rilievo che erano sussistenti le condizioni previste dall’art. 732 c.c., dichiarando fra l’altro inammissibile, perchè tardiva, la riconvenzionale di retratto proposta da P.O., così qualificando la domanda dal medesimo proposta; rimetteva la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio di divisione.

Con sentenza definitiva dep. il 6 ottobre 2010 la Corte di appello di Perugia rigettava l’impugnazione proposta dal M. e da P.M. avverso la decisione di accoglimento della domanda di retratto successorio, regolando le spese del grado di giudizio che poneva carico degli appellanti e a favore di P.S..

2.- Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione il M. e P.M. sulla base di unico motivo.

Resiste con controricorso P.S. proponendo ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi. Non ha svolto attività difensiva P.O.. La resistente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va dichiarata l’improcedibilità del ricorso principale ai sensi dell’art. 369 c.p.c., posto che risulta depositato il 30 giugno 2011 oltre il termine di venti giorni decorrente dalla notificazione nei confronti di P.S.. Infatti, il ricorso risulta ritualmente notificato ai difensori della predetta l’8 giugno 2011 ovvero agli avvocati F.B. e D.I. in (OMISSIS) a mani di L.M.R. impiegata addetta allo studio del domiciliatario avv. Buchicchio, non assumendo alcuna rilevanza che tale luogo non si identificasse con il domicilio eletto nel giudizio (presso lo studio di via (OMISSIS)). Al riguardo, va ricordato che la notifica dell’atto di impugnazione effettuata a mani della persona “addetta allo studio del domiciliatario” e in luogo diverso da quello indicato dal procuratore domiciliatario e pur in assenza di alcuna indicazione negli atti processuali, in cui non risulti nemmeno un’eventuale comunicazione all’Ordine degli avvocati da parte del destinatario, deve ritenersi perfettamente valida, dovendosi privilegiare il riferimento personale su quello topografico, in quanto, ai fini della notifica dell’impugnazione ai sensi dell’art. 330 c.p.c. l’elezione di domicilio presso lo studio del procuratore assume la mera funzione di indicare la sede di questo ed è priva di una sua autonoma rilevanza (Cass. 17391/2009; 9763/2012).

Per effetto dell’avvenuto perfezionamento, la notificazione del ricorso comportava la decorrenza del termine prescritto per il deposito del ricorso, termine che dunque scadeva il 28 giugno, non potendo assumere rilievo nè la reiterata (seconda) notificazione del ricorso pure effettuata dai ricorrenti(e ricevuta peraltro dalla medesima incaricata) sempre alla predetta resistente nè la notificazione effettuata il 13 giugno 2011 a P.O.. Al riguardo va ricordato che il termine di venti giorni per il deposito del ricorso per cassazione fissato, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c. decorre, nel caso in cui esso risulti proposto contro due o più parti, dalla data dell’ultima notificazione eseguita alla parte cui il ricorso stesso non sia stato in precedenza notificato, sempre che si tratti di controparte sostanziale, legittimata ed interessata, cioè, a contraddire, non rilevando, per converso, eventuali, ulteriori notificazioni nei confronti di soggetti ormai estranei alla materia del contendere ancorchè parti nel giudizio di appello, mentre, nel caso di notifica reiterata nei confronti della medesima parte, il termine “de quo” decorre dalla data della prima notifica, a meno che quella precedente non debba considerarsi viziata da nullità (nel qual caso il termine stesso decorrerà dalla data della seconda notifica), cfr. Ordd. 7194/2016 e 24773/2002; Cass. 12240/2002. Ed invero, se come si è detto la prima notifica effettuata nel confronti di P.S. era perfettamente valida, deve escludersi che il predetto P.O. rivesta la qualità di parte sostanziale legittimata a contraddire nel presente giudizio di legittimità vertente contro la sentenza della Corte di appello che si è pronunciata sulla domanda proposta ex art. 732 c.c., decisa dal tribunale con la sentenza non definitiva, posto che, secondo quanto ritenuto dal tribunale, il medesimo aveva al riguardo formulato domanda riconvenzionale nei confronti dell’attrice, che peraltro era stata dichiarata inammissibile per tardività: tale statuizione non era stata impugnata con l’appello da P.O. rimasto in quel grado contumace; d’altra parte, in relazione alla domanda di retratto successorio decisa con sentenza definitiva dalla Corte di appello, P.O. neppure riveste la qualità di litisconsorte necessario, quale coerede. Infatti, qualora un coerede abbia alienato ad un estraneo la totalità o parte della sua quota e non abbia notificato agli altri coeredi la proposta di alienazione in modo da porli in condizione di esercitare il diritto di riscatto loro attribuito dall’art. 732 c.c., il negozio concluso è perfettamente valido tra le parti ma i coeredi, non notiziati della divisata alienazione, sono ammessi all’esercizio del riscatto verso il terzo acquirente e suoi aventi causa; il diritto di riscatto è attribuito singolarmente a ciascun coerede e, pertanto, il rapporto processuale conseguente all’esercizio di tale diritto si instaura esclusivamente tra il riscattante ed il terzo acquirente e l’accoglimento della domanda importa l’acquisto della quota o parte di quota alienata esclusivamente in favore del coerede riscattante, per cui non sussiste una ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti degli altri coeredi (Cass. 2934/1988; 1026/1986; 246/1983).

Il ricorso incidentale condizionato è assorbito.

Le spese della presente fase vanno poste in solido a carico dei ricorrenti, risultati soccombenti.

PQM

Dichiara il ricorso principale improcedibile assorbito l’incidentale. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore della resistente costituita delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per onorari di avvocato oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

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