Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15064 del 19/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 19/06/2017, (ud. 22/02/2017, dep.19/06/2017),  n. 15064

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15080-2011 proposto da:

V.F., C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE MENICHELLA, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati VINCENZO TRIOLO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE,

VINCENZO STUMPO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 2767/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 10/06/2010 R.G.N. 4002/2009.

Fatto

RILEVATO

che si controverte della questione se il diritto di V.F. alla riliquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola corrispostale in relazione alle 102 giornate lavorative effettuate nel 2003 debba determinarsi alla stregua del criterio della retribuzione fissata dalla contrattazione collettiva integrativa della provincia di Foggia o in base a quello del salario medio convenzionale rilevato nel 1995 e non più incrementato negli anni successivi; che la Corte d’appello di Bari, nel confermare la sentenza di primo grado e nel respingere l’impugnazione dell’assicurata, ha ritenuto dirimente l’accertata decadenza dal diritto ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 avendo riscontato che tra l’ultimo giorno utile per la presentazione dell’istanza amministrativa e la data del deposito del ricorso giudiziale era trascorso un periodo di tempo superiore ad un anno e trecento giorni;

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso con un motivo la V., al quale ha resistito con controricorso l’Inps.

Diritto

CONSIDERATO

che con un unico motivo di censura, in cui la V. deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 e D.L. n. 103 del 1991, art. 6 convertito nella L. 10 giugno 1991, n. 166, per avere la Corte di merito ritenuto applicabile l’istituto della decadenza anche all’ipotesi di domanda di riliquidazione della prestazione previdenziale per erronea individuazione della sua base di calcolo;

che, pronunciandosi su fattispecie affatto analoghe a quella per cui è causa, questa Corte, dopo aver ribadito il principio secondo cui la decadenza di cui al combinato disposto del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 e D.L. n. 103 del 1991, art. 6 (conv. con L. n. 166 del 1991), non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sè considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto (Cass. sez. un. n. 12720 del 2009), ha ritenuto che l’esclusione della decadenza comportasse la cassazione della sentenza e la decisione nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, all’uopo non ostando il rilievo d’ufficio della questione relativa all’inserimento della quota di TFR nella base di computo dell’indennità di disoccupazione agricola, dal momento che, avendo la Corte territoriale dichiarato la decadenza in virtù dell’applicazione del criterio della ragione più liquida, senza dunque esaminare la spettanza del diritto oggetto di lite, si è in presenza non già di giudicato implicito sull’esistenza del diritto, ma di un c.d. assorbimento improprio, che non impone l’impugnazione da parte del soggetto vittorioso in appello (così Cass. n. 25028 del 2014 e 19822 del 2015);

che il Collegio intende dare continuità al superiore orientamento (v. da ultimo Cass. sez. lav. nn. 19632/15 e 20214/16), senza che ciò comporti alcuna necessità di attivare il contraddittorio mediante il meccanismo di cui all’art. 384 c.p.c., comma 3;

che la questione rimasta sullo sfondo che involgeva l’astratta configurabilità del diritto dell’operaio agricolo a tempo determinato all’inclusione della c.d. “quota di TFR” nella retribuzione contrattuale utile per il calcolo della indennità di disoccupazione, non affrontata dalla Corte di merito che si era limitata ad esaminare la questione preliminare della decadenza, è già stata scrutinata negativamente da questa Corte (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 200, 202, 11152 e 18516 del 2011, 8510 del 2012, 9128, 10461 e 15375 del 2013, 1690 del 2014) e deve considerarsi definitivamente risolta dal D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 18 (conv. con L. n. 111 del 2011), che interpretando autenticamente il D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4 ha stabilito che “la retribuzione utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non è comprensiva della voce relativa al trattamento di fine rapporto, comunque denominato dalla contrattazione collettiva” (cfr. da ult. Cass. nn. 19632 e 19822 del 2015);

che, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito col rigetto della domanda svolta da V.F. che implicava l’inclusione della quota di TFR nella determinazione del trattamento di disoccupazione agricola;

che, la problematicità della materia del contendere e l’esito complessivo della lite consigliano di compensare per intero fra le parti le spese dell’intero giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di inclusione della quota di TFR nel trattamento di disoccupazione agricola. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2017

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