Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15064 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. III, 07/07/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 07/07/2011), n.15064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9125-2010 proposto da:

G.C., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati PATRIZIA

CIABATTARI, MARCIANO’ MARGHERITA, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

G.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 436/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 30.4.09, depositata il 04/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. G.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 4 giugno 2009, pronunciata in grado d’appello dalla Corte d’Appello di Catanzaro nella controversia fra essa ricorrente e G.S..

p.2. Quest’ultimo non ha resistito al ricorso.

p.3. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata al ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè proposto senza l’osservanza dell’art. 366-bis c.p.c., applicabile ad esso nonostante l’abrogazione intervenuta il 4 luglio 2009 per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 47.

L’art. 58, comma 5, della Legge ha, infatti, sostanzialmente disposto che la norma abrogata rimanesse ultrattiva per i ricorsi notificati dopo quella data avverso provvedimenti pubblicati, come quello impugnato, anteriormente (si vedano: Cass. (ord.) n. 7119 del 2010;

Cass. n. 6212 del 2010 Cass. n. 26364 del 2009; Cass. (ord.) n. 20323 del 2010).

I due motivi su cui il ricorso si fonda, deducenti il primo un vizio di violazione di norma di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 ed il secondo un vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 non rispettano infatti il requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione previsto dall’art. 366-bis c.p.c..

Il primo motivo perchè non si conclude con la formulazione del prescritto quesito di diritto ed il secondo motivo perchè non si conclude e nemmeno contiene il momento di sintesi espressivo della cd. “chiara indicazione” cui alludeva la suddetta norma (secondo le prescrizioni indicate dalla giurisprudenza consolidata della Corte:

per tutte Cass. Sez. un. n. 20603 del 2007)”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione.

Il ricorso è. pertanto, dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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