Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15064 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 15064 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 16187-2011 proposto da:
SOTTILE

FEDORA

STTFDR51S55D643R,

c.f.

già

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO
19, presso lo studio dell’avvocato MARIA STEFANIA DE
SANTIS, rappresentata e difesa dall’avvocato SPADA
GIUSEPPE, giusta delega in atti e da ultimo
2014
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domiciliata presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE;
– ricorrente contro

PALENA GIUSEPPE

c.f.

PLNGPP20E16F631Q,

titolare

Data pubblicazione: 02/07/2014

dell’omonima

impresa

agricola,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo
studio dell’avvocato GHERA EDOARDO, rappresentato e
difeso dall’avvocato GAROFALO DOMENICO, giusta delega
in atti;

avverso la sentenza n. 5794/2010 della CORTE
D’APPELLO di BARI, depositata il 26/01/2011 R.G.N.
3234/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/02/2014 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato SPADA GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA per l’inammissibilità del
ricorso, in subordine rigetto.

– controricorrente

Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Foggia, Fedora Sottile esponeva di
svolgere, dal 1972, attività di custodia e guardiania alle
dipendenze di Giuseppe Palena, titolare dell’omonima azienda
agricola; che tali attività andavano inquadrate, ai sensi dell’art.
11 del c.c.n.l. per i lavoratori agricoli, nella categoria degli operai
agricoli “qualificati super”; di aver utilizzato per lo svolgimento

situato nell’azienda e di proprietà del Palena; di non aver ricevuto
alcuna retribuzione; chiedeva pertanto la condanna del Palena al
pagamento della somma di E.215.580,78, anche ai sensi dell’art.
36 Cost., oltre ad ulteriori somme in ricorso specificate.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, condannando il
Palena al pagamento della somma di E.150.000,00,
equitativamente determinato e comprensivo degli accessori alla
data della pronuncia.
Avverso quest’ultima proponeva appello il Palena; resisteva la
Sottile proponendo altresì appello incidentale.
Con sentenza depositata il 26 gennaio 2011, la Corte d’appello di
Bari accoglieva il solo gravame principale, rigettando la domanda
proposta dalla Sottile.
Per la cassazione propone ricorso quest’ultima, affidato a quattro
motivi.
Resiste il Palena con controricorso. Entrambe le parti hanno
depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
1.-Con il primo ed il secondo motivo il ricorrente denuncia la
violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; 2697
c.c., oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360,
comma 1, nn.3 e 5 c.p.c.).
Lamenta che la sentenza impugnata non pose a fondamento
della decisione tutte le prove addotte dalla lavoratrice, valutando

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del lavoro ed anche a fini abitativi, taluni vani dell’immobile

erroneamente le altre (di cui riportava taluni brani), ritenendo
peraltro che nella specie il dedotto servizio di guardiania si
concretasse unicamente nella presenza in loco della Sottile, che si
limitava tuttavia ad abitare all’interno dell’azienda.
1.1-I motivi, che per la loro stretta connessione possono
congiuntamente esaminarsi, sono inammissibili.
Deve infatti ribadirsi che il controllo di logicità del giudizio di

(e\o 116) c.p.c. (cfr. Cass. n. 12362\06), non equivale alla
revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha
condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della
questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà,
non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe
sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente
alla funzione assegnata dall’ordinamento alla Corte di cassazione;
ne consegue che risulta del tutto estranea al giudizio di
legittimità ogni possibilità di procedere ad un nuovo esame di
merito attraverso una autonoma valutazione delle risultanze degli
atti di causa. Del resto, anche l’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e
valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto
il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la
valutazione operata dal giudice del merito al quale soltanto
spetta individuare le fonti del proprio convincimento (senza alcun
obbligo di escutere tutti i testimoni indicati, cfr. Cass. n.
9234\09), e, in proposito, valutarne le prove, controllarne
l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze
probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in
discussione. (Cass. 6 marzo 2006 n. 4766; Cass. 25 maggio 2006
n. 12445; Cass. 8 settembre 2006 n. 19274; Cass. 19 dicembre
2006 n. 27168; Cass. 27 febbraio 2007 n. 4500; Cass. 26 marzo
2010 n. 7394; Cass.5 maggio 2010 n.10833).

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fatto, ivi compreso quello denunciato sub violazione dell’art.115

La ricorrente, peraltro, si limita a condurre la ricostruzione dei
fatti operata dal giudice al suo diverso convincimento soggettivo,
prospettando un preteso migliore e più appagante coordinamento
dei dati acquisiti, laddove tali aspetti del giudizio, interni
all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova
e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento
del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale

contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una
inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei
convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta
diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea
alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (Cass. 26
marzo 2010 n. 7394).
Deve infine rimarcarsi che perché la motivazione adottata dal
giudice di merito possa essere considerata adeguata e sufficiente
non è necessario che essa prenda in esame, al fine di confutarle
o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è
sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio
convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente
rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con
esse (Cass. 2.7.04 n. 12121).
2.- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 36 Cost.; degli artt. 2060, 2094 e 2607 c.c.;
115 e 116 c.p.c., oltre ad omessa motivazione (ex art. 360,
comma 1, nn.3 e 5 c.p.c.).
Lamenta che la sentenza impugnata, nel respingere la domanda
attorea, considerò l’attività svolta dalla Sottile quale lavoro a
titolo gratuito, in violazione delle norme denunciate e delle
testimonianze raccolte, difettando in ogni caso la prova della
gratuità.
2.1-Il motivo è in parte inammissibile e per il resto infondato.

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convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso

Inammissibile laddove, come evidenziato sub 1.1), la ricorrente
sollecita a questa S.C. un diverso accertamento delle risultanze di
causa.
Infondato in quanto la questione della gratuità o meno di una
prestazione lavorativa, presuppone pur sempre l’esistenza di un
rapporto di lavoro subordinato, la cui prova grava evidentemente
sul prestatore, nella specie motivatamente ritenuta non fornita

3.-Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione dei
contratti collettivi per gli operai agricoli (art. 360, comma 1, n.3
c.p.c.).
Lamenta che alla luce di essi la sua attività lavorativa doveva
essere inquadrata dapprima come operaio qualificato, e quindi,
dal 1991, operaio qualificato super, ed infine nel 3 0 livello.
Il motivo è evidentemente assorbito dalla accertata insussistenza
di un rapporto di lavoro subordinato.
4.-Il ricorso deve dunque rigettarsi.
Le alterne fasi del giudizio di merito consigliano la
compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente
giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella
2014

camera di consiglio del 25 febbraio

dal giudice di merito.

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