Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15063 del 31/05/2021

Cassazione civile sez. III, 31/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 31/05/2021), n.15063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36654/2019 proposto da:

O.S.R., rappresentato e difeso dall’avv.to STEFANIA

SANTILLI, giusta procura speciale allegata al ricorso

(scls.milano.pecavvocati.it), ed elettivamente domiciliato presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione, in Roma Piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1266/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. O.S.R., proveniente dalla (OMISSIS), ricorre affidandosi a quattro motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva confermato la pronuncia di rigetto del Tribunale della domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere fuggito dal proprio paese perchè il padre, prima di morire, lo aveva presentato agli altri membri della setta degli (OMISSIS), dicendo che lui lo avrebbe sostituito ed avvertendolo che, nel caso in cui avesse rifiutato, sarebbe stato ucciso. Teme che, rientrando in Nigeria, la sua vita sarebbe in pericolo.

1.2. La parte intimata non si è difesa

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, l’omessa, insufficinte ed illogica motivazione nonchè il travisamento e l’omessa valutazione di tutti gli elementi di fatto e della situazione socio politica della Nigeria.

1.1. La censura è inammissibile perchè ridonda sull’omesso adempimento del dovere di cooperazione istruttoria attraverso una critica generica e non decisiva perchè con essa viene richiamato il rapporto di Amnesty International sugli attentati terroristici del gruppo di “(OMISSIS)” che si verificano nel Nord del paese, situato ad una enorme distanza dalla regione di provenienza del ricorrente: il rilievo, pertanto non è conferente.

1.2. Per il resto, il ricorrente chiede una rivalutazione di merito delle emergenze processuali, non consentita in questa sede ed affidata ad una summa generica di precedenti di giurisprudenza e di informazioni risalenti rispetto alla data della decisione, in presenza, oltretutto, del richiamo della Corte ad informazioni attendibili ed aggiornate (EASO COI 2018) sulla regione di origine.

2. Con il secondo ed il terzo motivo – da esaminarsi congiuntamente per la stretta connessione – il ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione della Convenzione di Ginevra del 1951, nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,7,8 e 14, nonchè l’omesso esame di circostanze decisive per il giudizio; deduce altresì la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, richiamato dall’art. 2, lett. f, con particolare riferimento alla lett. c) e violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

2.1. Entrambi i motivi sono inammissibili.

2.2. In ordine alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), la doglianza non è decisiva perchè non è stata censurata la statuizione sulla credibilità del racconto sulla quale la Corte territoriale di era espressa negativamente: pertanto la decisione resiste comunque alla critica prospettata.

2.3. Al riguardo, è stato condivisibilmente affermato che “in tema di protezione internazionale, il principio in virtù del quale quando le dichiarazioni dello straniero sono inattendibili, non è necessario un approfondimento istruttorio officioso, se è applicabile ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non può invece essere invocato nell’ipotesi di cui all’art. 14, lett. c), del medesimo decreto, poichè in quest’ultimo caso il dovere del giudice di cooperazione istruttoria sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione non credibile dei fatti attinenti alla vicenda personale del richiedente, purchè egli abbia assolto il proprio dovere di allegazione” (cfr. Cass. 10286/2020; Cass. 16122/2020; Cass. 19775/2020).

2.4. Ma, tanto premesso, anche sulla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) – per la quale la credibilità del racconto non ha rilievo decisivo – la censura non può trovare ingresso in questa sede in quanto la motivazione della sentenza è fondata su C.O.I. attendibili ed aggiornate (cfr. pag. 6 della sentenza, EASO COI Nigeria 2018) espressamente richiamate: la doglianza, pertanto, maschera, nel suo complesso una richiesta di rivalutazione di merito delle emergenze processuali, non consentita in questa sede.

3. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione dell’art. 5, comma 6 TUI e una motivazione apparente in relazione alla condizione di vulnerabilità; nonchè l’omesso esame di fatti e documenti decisivi sulla sussistenza dei presupposti della fattispecie invocata. Si duole altresì della violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,4,7,14,16, e 17; D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10 e 32; art. 5, comma TUI e art. 10 Cost..

4.1. Il motivo è inammissibile.

4.2. La censura, infatti, è del tutto generica ed inconducente, posto che sugli elementi di comparazione, da una parte viene dedotta una errata interpretazione, con rilievo non consentito in questa sede, e dall’altra non viene richiamata la corrispondente censura proposta in appello sugli elementi che, in thesi, non sarebbero stati esaminati, con conseguente difetto di autosufficienza del motivo e violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6.

5. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

6. La mancata difesa della parte intimata, esime la Corte dalla decisione sulla spese.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte;

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA