Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15063 del 17/07/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 15063 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: AMENDOLA FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso 10046-2013 proposto da:
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO “GAETANO
MARTINO” DI MESSINA P.I. 03051890832, in persona dei
legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo
studio dell’avvocato RAFFAELE VILLA, rappresentata e
2015
1527

difesa dall’avvocato GIUSEPPE LOSI, giusta delega in
atti;
– ricorrente contro

ARDIZZONE ANGELO, BELLUOMO SERGIO, GIACO’ GIOVANNI,

Data pubblicazione: 17/07/2015

BONACCORSO ANGELA MARIA, ZANONE MARIA RITA, PRINCIOTTA
SAVERINA quale erede di TOMASELLO LETTERIO; MUNAFO’
GIUSEPPE, BICCHIERI GIUSEPPE, MICALIZZI NICOLA,
COLLURA VINCENZO, PAVONE ALESSANDRO, PAVONE GIUSEPPE
quali eredi di PPAVOMNE SALVATORE, tutti elettivamente

. studio dell’avvocato STEFANO RADICIONI, rappresentati
e difesi dall’avvocato GRAZIA GRINGERI, giusta delega
in atti;
– controricorrenti nonché contro

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA C.E. 80004070837;
– intimatanonché contro

DE ME0 GIACOMO C.F. DMEGCM47S14F158Q, FORESTIERI
PIETRO C.F. FRSPTR54D02F158Q, MILIOTI CONCETTA C.F.
MLTCCT48H61F158I,

VILLARI

VLLSLL47B09BF158U,

CALARCO

CLRGPP41R20F158U,

CUCINOTTA

STELLARIO

C.F.

GIUSEPPE

C.E.

ANNA

C.F.

CCNNNA36C55F158V, MORELLI VINCENZO C.E. MRL
VCN48R19F158Y, CHILLEMI MARIO C.F. CHLMRA50P11F158E,
tutti domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dall’avvocato FERNANDO RIZZO,
giusta delega in atti;
-controricorso –

domiciliati in ROMA, VIA ANASTASIO II 416, presso lo

contro

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO “GAETANO
MARTINO” DI MESSINA P.I. 03051890832,UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI MESSINA C.F. 80004070837;
– intimati –

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA C.F. 80004070837, in
persona del Rettore pro tempore, rappresentata e
difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i
cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI,
12 ape legis;
– controricorrente e

ricorrente incidentale –

contro

DE MEO GIACOMO C.F. DMEGCM47S14F158Q, PANARELLO SANTO
C. F. PNRSNT47A18F158R, MILIOTI CONCETTA C.F.
MLTCCT48H61F1581, tutti domiciliati in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato
FERNANDO RIZZO, giusta delega in atti;
– controricorrenti al ricorso incidentale nonché contro

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO “GAETANO
MARTINO” DI MESSINA P.I. 03051890832;
– intimata –

avverso la sentenza n. 1867/2012 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA, depositata il 16/11/2012 R.G.N. 1725/2007;

Nonché da:

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/04/2015 dal Consigliere Dott. FABRIZIO
AMENDOLA;
udito l’Avvocato LOSI GIUSEPPE;
udito l’Avvocato RIZZO FERNANDO;

GRINGERI GRAZIA;
udito

il P.M.

in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per il
rigetto dei ricorsi.

udito l’Avvocato RADICIONI STEFANO per delega verbale

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

Svolgimento del processo

1.— Con sentenza del 16 novembre 2012, la Corte di Appello di Messina ha
confermato la pronuncia del primo giudice con cui era stato accolto il ricorso
proposto da Angelo Ardizzone e dagli altri dipendenti dell’Università di Messina

appartenenti alla ex VIII qualifica funzionale del personale universitario.
L’Università e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martino”
erano state condannate, in solido, al riconoscimento in favore di ciascuno dei
ricorrenti a decorrere dal 1° luglio 1998 dell’indennità prevista dall’art. 31 del
d.P.R. n. 761 del 1979 nella misura equiparata al trattamento economico di un
coadiutore tecnico dell’ex decimo livello del personale delle unità sanitarie locali,
successivamente divenuto di primo livello dirigenziale del ruolo sanitario, oltre le
spese del grado.

2.— Per la cassazione di tale sentenza l’Azienda Ospedaliera ha proposto
ricorso del 9 aprile 2013 con due motivi. L’Università di Messina ha resistito con
controricorso, contenente ricorso incidentale affidato a due motivi. Gli intimati
hanno resistito con distinti controricorsi.
L’Azienda Ospedaliera e le parti private hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

3.— I motivi del ricorso dell’Azienda Ospedaliera possono essere come di
seguito sintetizzati:
con il primo mezzo di impugnazione si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 31 * del d.P.R. n. 761 del 1979, del Decreto Interministeriale del 9
novembre 1982 e dei contratti ed accordi collettivi dei comparti Università e
Sanità, con riferimento al capo della decisione che ha confermato l’equiparazione,
a fini economici, della posizione del funzionario tecnico universitario dell’ex VIII
qualifica funzionale al personale delle unità sanitarie locali già inquadrato nell’ex
decimo livello retributivo quale coadiutore tecnico, successivamente appartenente
alla qualifica di dirigente di primo livello del ruolo sanitario;
con il secondo motivo si censura violazione e falsa applicazione degli artt. 91
e 92 c.p.c., con riferimento al capo della sentenza impugnata che ha condannato

R.G. n. 10046/2013
Udienza 2 aprlie 2015
Presidente MAcioce Relatore Amendola

indicati in epigrafe in servizio presso il locale policlinico, quali funzionari tecnici

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

le amministrazioni al pagamento delle spese del grado, senza compensarle,
nonostante fosse stato rigettato anche l’appello incidentale dei dipendenti.
L’Università di Messina ha articolato i seguenti mezzi di impugnazione:
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.
Igs. n. 517 del 1999 per avere la sentenza impugnata affermato la legittimazione

con il secondo mezzo di gravame si deduce violazione e falsa applicazione
dell’art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 in combinato disposto con l’art. 35 del
CCNL 1998/2001 del comparto Sanità, sostenendo che l’equiparazione tra le
diverse figure professionali del personale universitario e di quello del servizio
sanitario nazionale deve avvenire mediante valutazione delle effettive mansioni
espletate.

4.—

Procedendo alla trattazione in ordine logico, va esaminata la censura

avanzata in punto di legittimazione passiva dall’Università di Messina con il primo
motivo del suo ricorso, con cui si ribadisce il difetto di legittimazione passiva
rispetto alle pretese dei dipendenti.
La doglianza è infondata.
Questa Corte, in controversie analoghe, ha reiteratamente affermato la
congiunta titolarità dal lato passivo del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio in
capo sia all’Università sia all’Azienda Ospedaliera sulla scorta dell’insegnamento
delle Sezioni unite (sent. n. 8521 del 2012; conforme: Cass. SS.UU. n. 17928 del
2013) secondo cui la configurazione del rapporto di impiego con l’Università vale
a fondare l’obbligazione di quest’ultima di corrispondere l’indennità di
equiparazione, senza escludere la legittimazione passiva di altri soggetti, cui
debba ricondursi un rapporto di servizio connesso al particolare meccanismo che
regola il rapporto di lavoro dei dipendenti “strutturati” in organismi distinti
dall’Università (adesivamente, tra le ultime, v. Cass. n. 5325 del 2014; Cass. n.
1078 del 2015)

5.— Parimenti infondati il primo motivo del ricorso dell’Azienda Ospedaliera
ed il secondo motivo del ricorso dell’Università, da esaminarsi congiuntamente
per la oggettiva connessione dei rispettivi contenuti.
5.1.— Giova premettere la ricognizione normativa delle disposizioni rilevanti
ai fini della decisione.

R.G. n. 10046/2013
Udienza 2 api-0e 2015
Presidente MAeloce Relatore Amendola

passiva dell’Università;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

La norma che per prima sancisce il diritto del personale universitario a vedersi
riconoscere un’indennità che remuneri la prestazione assistenziale svolta dal
personale non medico, che opera nelle cliniche e negli istituiti di ricovero e cura
convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente con le Università, è la
L. 15 maggio 1974, n. 200, recante disposizioni concernenti il personale non

Il diritto è poi precisamente disciplinato dal d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761,
art. 31 (stato giuridico del personale delle Unità Sanitarie Locali), che al comma 1
prevede che al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le
cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura, convenzionati con le regioni e
con le unità sanitarie locali, è corrisposta un’indennità, non utile per la pensione
(diviene pensionabile a seguito della sent. della Corte Cost. n. 126 del 1981),
nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico
complessivo a quello del personale delle unita sanitarie locali, di pari funzioni,
mansioni e anzianità; analoga integrazione è corrisposta sui compensi per lavoro
straordinario e per le altre indennità previste dall’accordo nazionale unico,
escluse le quote per le aggiunte di famiglia.
Il comma 4 dell’art. 31 vincola la corresponsione di tale indennità
all’equiparazione del personale universitario a quello del S.S.N., a parità di
mansioni, funzioni e anzianità secondo apposite tabelle contenute negli schemi
tipo di convenzione di cui alla L. n. 833 del 1978, art. 39.
Con il Decreto Interministeriale 9 novembre 1982, recante l’approvazione
degli schemi tipo di convenzione tra Regione e Università e tra Università e Unità
Sanitaria Locale, tali schemi vengono approvati e con l’art. 7 si introduce una
specifica disciplina per il personale universitario non medico, prevedendo che
“…ai fini previsti dalla presente convenzione la corrispondenza del personale
universitario a quello delle USL viene stabilita nell’allegata tabella D…”.
5.2.— Le modalità di equiparazione del personale non medico di cui alle
disposizioni citate, e le ricadute in materia di trattamento economico, hanno
suscitato notevoli difficoltà di concreta applicazione dando luogo ad un rilevante
contenzioso.
In materia le Sezioni unite di questa Corte, con la sent. n. 8521 del 2012
(Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” ed Università
degli Studi di Messina vs Arezio), hanno avuto modo di affermare quanto segue:

R.G. n. 1004612013
Udienza 2 aprile 2015
Presidente Macioce Relatore Amendora

medico degli istituti universitari.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione Lavoro

A) la normativa primaria contenuta nel d.P.R. n. 761 del 1979 non recava una
disciplina specifica circa i criteri di commisurazione dell’indennità – se non il
principio di equiparare il trattamento economico complessivo a quello del
personale delle unita sanitarie locali, di pari funzioni, mansioni e anzianità demandando, piuttosto, ad un decreto che contenesse apposite tabelle tale

equiparazione è concretamente stabilita nell’allegato “D” del D.I. 9 novembre
1982″, da considerarsi, con la consolidata giurisprudenza amministrativa,
esplicazione di discrezionalità normativa non suscettibile di sindacato in assenza
di profili di chiara illogicità;
B) corollario di tale regola è che la corrispondenza con il personale di pari
qualifica e mansione del ruolo sanitario ex D.I. 9 novembre 1982 deve essere
determinata in base all’inquadramento del personale universitario nelle aree
funzionali, nelle qualifiche e per profili professionali secondo le mansioni svolte ed
i compiti assegnati in base al D.P.C.M. 24 settembre 1981;
C) rilevano a tali fini le norme di legge particolari di cui ha beneficiato il
personale suddetto, e precisamente la L. n. 312 del 1980, art. 85, in base al
quale il personale universitario in servizio alla data del 1° luglio 1979 è stato
inquadrato nei profili professionali di collaboratore e funzionario tecnico secondo
le mansioni svolte a prescindere dal titolo di studio;
D) risulta irrilevante la sopravvenuta perdita di efficacia del D.I. 9 novembre
1982 cit. – con l’intervento del d.P.R. n. 348 del 1983 – o dal 1986 – a seguito
della L. n. 23 del 1986 che ha istituito il ruolo speciale del personale medicoscientifico, posto che il nuovo contratto del personale USL succeduto all’accordo
del personale ospedaliero cui si richiama il citato D.I. non può avere altro effetto
se non quello di comportare l’adeguamento dell’indennità di perequazione in
parola;
E) allo stesso modo, il richiamo, contenuto nel decreto del 1982, alla
ridefinizione delle qualifiche ed alla riforma del ruolo del personale tecnicoscientifico non comporta limiti di durata alla disposta equiparazione, ma ne
prospetta la perdurante operatività nel tempo.
Quanto all’efficacia temporale di tale assetto normativo in relazione alla
sopravvenuta disciplina contrattuale successiva alla privatizzazione del rapporto
di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazione, questa Corte, ancora a
Sezioni unite, sulla base di un analitico esame di tali fonti collettive, ha sancito

R.G. n. 10046/2013
Udienza 2 aprile 2015
Presidente MAdoce Relatore Amendola

compito (art. 31, co. 4, d.P.R. n. 761/79); “conclusione obbligata è dunque che la

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione Lavoro

che l’art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 ha continuato a trovare applicazione, nelle
more dell’approvazione di una tabella nazionale per la ridefinizione delle
corrispondenze economiche tra il trattamento del personale addetto a strutture
sanitarie convenzionate e quello dei personale del S.S.N., e che sono state
“conservate le indennità di perequazione in godimento e le collocazioni in essere”

Solo con il CCNL del comparto Università 2002-2005, sottoscritto il 27
gennaio 2005, il personale in servizio presso le Aziende Ospedaliere Universitarie
è stato individuato per fasce secondo una specifica tabella che per ogni
inquadramento del personale universitario identifica l’equivalenza di posizione
economica nel S.S.N. secondo i profili professionali riscontrabili in esso (art. 28).
5.3.— Il Collegio condivide tale impianto argomentativo.
Esso già ha avuto seguito in sentenze di questa Corte rese su analoghi ricorsi
proposti dalle medesime amministrazioni (Cass. SS.UU. n. 17928 del 2013;
Cass. n. 12908 del 2013; Cass. n. 5325 del 2014), sino a giungere all’ordinanza
n. 1078 del 2015 pronunciata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c.,
per manifesta infondatezza del ricorso proposto dall’Azienda Ospedaliera
Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” avverso sentenza della Corte di Appello
di Messina che aveva confermato l’accoglimento delle pretese di collaboratori
professionali tecnici di laboratorio, inquadrati nella settima qualifica funzionale
universitaria, alla equiparazione con il personale sanitario dell’ex nono livello, poi
divenuto primo livello dirigenziale.
Una volta che l’interpretazione della regula iuris è stata enunciata con
l’intervento nomofilattico della Corte regolatrice – sino a riconoscere di dover
respingere le opposte prospettazioni per infondatezza manifesta e tanto più se
affermata rispetto ad analoghe pretese di lavoratori dipendenti dello stesso
datore di lavoro – essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente
accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del
diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)”
(Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011).
Invero il rafforzamento della funzione nomofilattica, attuato con strumenti
processuali diretti a consolidare la “uniforme interpretazione della legge”,
rappresenta, sul piano dei principi costituzionali, da una parte una più piena
realizzazione del principio di eguaglianza (art. 3, co. 1, Cost.) e d’altra parte
indirettamente favorisce anche la ragionevole durata del processo (art. 111, co.

R.G. n 10946/2013
Udienza 2 aprile 2015
Presidente MAdoce Relatore Amendola

(sul punto v. Cass. SS.UU. nn. 6104 e 6105 del 2012).

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

2, Cost.), perché è proprio la certezza del diritto e l’affidamento sulla tendenziale
stabilità dei principi di diritto a rappresentare un forte argine deflativo dei
contenzioso. In sintesi, il principio costituzionale per il quale il giudice è soggetto
soltanto alla legge – e non ai precedenti – è necessariamente bilanciato dal
principio di eguaglianza, che vuole tutti uguali davanti alla legge, coniugato con il

Si è altresì rilevato, sebbene con specifico riferimento alle disposizioni
processuali, che se la formula della legge, la cui interpretazione è nuovamente
messa in discussione, è rimasta inalterata, una sua diversa interpretazione non
ha ragione di essere ricercata e la precedente abbandonata, quando l’una e l’altra
siano compatibili con la lettera della legge, essendo da preferire – e conforme ad
un economico funzionamento del sistema giudiziario – l’interpretazione sulla cui
base si è, nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile (cfr. Cass.
SS.UU. n. 10864 de! 2011; Cass. SS. UU. n. 23675 del 2014; avuto riguardo ad
una disciplina di diritto sostanziale v. Cass. n. 17010 del 2014).
5.4.— Ciò posto, avendo la Corte territoriale deciso la controversia al suo
esame conformemente ad un orientamento già espresso dai giudici di legittimità,
la sentenza d’appello non è meritevole delle censure che le vengono mosse.
Invero, considerando che le mansioni di riferimento per accertarne la
corrispondenza sono quelle ricomprese nella qualifica professionale di
appartenenza del dipendente dell’Università, va esente dalle censure prospettate
la sentenza impugnata che per i funzionari tecnici universitari già appartenenti
alla VIII qualifica funzionale, in base a detta tabella D del D.I. 9 novembre 1982,
ha commisurato l’indennità di equiparazione al trattamento economico del
coadiutore tecnico di decimo livello del ruolo sanitario, successivamente
corrispondente al primo livello dirigenziale.
Meccanismo di equiparazione già avallato dalle richiamate decisioni di questa
Corte, non potendo il Collegio condividere il precedente rappresentato da Cass. n.
19190 del 2013 – reso peraltro rispetto a diversa Azienda Ospedaliera – il quale,
pur rifacendosi ai principi espressi dalla sentenza n. 8521 del 2012 delle Sezioni
unite, ha tuttavia ritenuto che “un collaboratore o un funzionario tecnico, pur in
disparte il titolo di studio posseduto, non potranno mai essere equiparati, sulla
base del D.I. 9 novembre 1982 e della qualifica di appartenenza come ivi prevista
e rapportata a ruoli sanitari ordinari, a figure dirigenziali”. Infatti, sia la citata
pronuncia delle Sezioni unite, sia le successive decisioni conformi di questa Corte

R.G. n. 10046/2013
Udienza 2 aprile 2015
Presidente MAtioce Relatore Amendola

principio della “unità del diritto oggettivo nazionale” (art. 65 Ord. Giud.).

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

(Cass. SS.UU. n. 17928 del 2013; Cass. n. 12908 del 2013; Cass. n. 5325 del
2014; Cass. n. 1078 del 2015), sono state rese proprio in controversie in cui
collaboratori o funzionari rivendicavano l’equiparazione ad un trattamento
economico di livello dirigenziale, quale risultante dalla intervenuta contrattazione

6.— Da ultimo infondato anche il secondo motivo del ricorso dell’Azienda

Ospedaliera in quanto in tenia di regolamento delle spese processuali, il sindacato
della corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio
secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa.
Pertanto esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del Giudice di
merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di
lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca – come nella specie – sia
nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. n. 406 del 2008; Cass. n.
16012 del 2002; Cass. n. 14095 del 2002; Cass. n. 9840 del 1996).

7— Conclusivamente entrambi i ricorsi devono essere respinti.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con
compensazione per la metà, tenuto conto di talune oscillazioni giurisprudenziali
cui ha dato luogo il presente contenzioso.
Poiché il ricorso principale risulta nella specie proposto in data successiva al
30 gennaio 2013 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art.
13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, I. n.
228 del 2012.
Tale presa d’atto non può aver luogo nei confronti dell’Università, quale
amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato ed istituzionalmente
esonerata, per valutazione normativa della sua qualità soggettiva, dal materiale
versamento dei contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a
debito (Cass. SS. UU. n. 9938 del 2014; Cass. n. 5955 del 2014; Cass. n. 23514
del 2014).

P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi e condanna le ricorrenti in solido al
pagamento della metà delle spese di lite liquidate per l’intero in euro 7.100,00, di

R.G. n. 10046/2013
Udienza 2 aprIle 2015
Presidente ~ce Relatore Amendola

collettiva.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

cui euro 100,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al
15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale
Azienda dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 2 aprile 2015.

per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

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