Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15063 del 02/07/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 15063 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO
SENTENZA
sul ricorso 24631-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
2014
1892
BETTELLI EUGENIA;
– intimata
–
avverso la sentenza n. 504/2007 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 19/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
Data pubblicazione: 02/07/2014
udienza del 21/05/2014 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
R.G. 24631/2009
Fatto
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n.504/01/07, depositata il 19.9.2008,
confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 411/28/2005 che
dichiarava la decadenza dell’Amministrazione finanziaria annullando la cartella di pagamento,
emessa nei confronti di Bettelli Eugenia, relativa all’imposta di registro, per l’anno 1988, a seguito
della vendita di un lotto di terreno edificabile sito nel comune di Roma.
a) violazione degli articoli 52, 76,78, d.p.r. 131 , 17:25 d.p.r. 602/ 1973, in relazione all’articolo
360, numero tre, c.p.c., rilevando, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, come gli artt. 17 e
25 d.p.r. 602/ 1973, non fossero applicabili all’imposta di registro che trova la sua disciplina del
d.p.r. 131/ 1986.
La contribuente non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 21.5.2014, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
Appare assorbente di ogni altra questione rilevare come la disposizione sulla prescrizione decennale
di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78 trova applicazione, oltre che nel caso di giudicato, anche
qualora la definitività dell’accertamento dell’imposta consegua, come nella fattispecie, alla mancata
impugnazione da parte del contribuente dell’atto impositivo che gli sia stato notificato. (cfr Cass.,
trib., 16 aprile 2007 n. 8998)
Pertanto, a seguito dell’avviso di liquidazione,-1 settembre 1995, non opposto, la cartella
esattoriale, è stata notificata il 26 aprile 2004, nel termine decennale di prescrizione
Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata l’impugnata sentenza con rinvio ad altra
sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, che si pronuncerà anche in ordine alle
spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione
tributaria regionale del Lazio che si pronuncerà anche sulle pese del giudizio di legittimità.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Così deciso in Roma, il 21.5.2014
Proponeva ricorso per cassazione l’ Agenzia delle Entrate deducendo i seguenti motivi: