Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15062 del 31/05/2021

Cassazione civile sez. III, 31/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 31/05/2021), n.15062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37640/2019 proposto da:

F.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VA TARANTO 90, presso

lo studio dell’avvocato LUCIANO NATALE VINCI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE MARIANI, (avv.marianigiuseppe.pec.it);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di MELFI n. 3369/2019,

depositato il 25/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. F.T., proveniente dalla Nigeria ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione del decreto del giudice di pace di Melfi che aveva convalidato la richiesta di proroga del trattenimento nel C.P.R. di (OMISSIS) per ulteriori 20 giorni avanzata dal Questore di Potenza. 2. La parte intimata non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 13 e 14 T.U.I. e degli artt. 24 e 111 Cost..

1.1. Assume, al riguardo che non era stato osservato il disposto degli artt. 13 e 14 T.U.I. ed, in particolare, la disposizione che prevedeva che il decreto di convalida della proroga del trattenimento dovesse essere motivato: lamenta che il provvedimento aveva utilizzato esclusivamente un “formato standard”, privo di motivazione e privo di ogni riferimento alla documentazione diretta a sostenere la richiesta del Questore di Potenza la quale era stata motivata dalla necessità di procedere ad una ulteriore identificazione del ricorrente.

1.2. Al riguardo, precisava che “la procedura di riconoscimento all’interno del C.P.R. era stato sospesa per problematiche relative alla nazionalità e tali circostanze lasciavano intendere che non si sarebbe potuto procedere al rimpatrio”, ragione per cui la proroga concessa aveva, contrariamente ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, una inammissibile finalità di prevenzione e/o di ordine pubblico.

1.3. Il motivo è inammissibile.

1.4. Nel caso in esame – pur condiviso da questo Collegio il principio secondo cui “il trattenimento dello straniero, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., l’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l’ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l’accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonchè la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio” (cfr. Cass. 6064/2019 ed, in termini, Cass. 18748/2015 e Cass. 11541/2013) si osserva che il giudice di pace, con motivazione sintetica ma al di sopra della sufficienza costituzionale, ha dato conto delle ragioni per le quali la richiesta di proroga del trattenimento doveva essere convalidata, affermando che esse erano “desumibili dall’attività di sollecito posta in essere dalla Questura nei confronti dell’Ambasciata della Nigeria (cfr. doc CATA 11/1341 PZ CPR 2019) esibita dal delegato della Questura”.

1.5. Tale motivazione supera le argomentazioni del ricorrente, relative alla sospensione della procedura di riconoscimento da parte dei Consolato Nigeriano all’interno del C.p.R., le quali non si pongono affatto in contrasto, anzi giustificano, il successivo approfondimento ritenuto necessario e posto a fondamento della convalida della proroga richiesta: in relazione ad esso la valutazione di idoneità della giustificazione resa rappresenta una valutazione di merito, incensurabile in questa sede.

2. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

3. La mancata difesa della parte intimata esime la Corte dalla decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

4. La materia del contendere è esente dal pagamento del contributo unificato.

PQM

La Corte;

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

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