Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15062 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. III, 07/07/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 07/07/2011), n.15062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7349-2010 proposto da:

P.G.G. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato

ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, rappresentato e difeso da se medesimo,

unitamente all’avvocato GIANCASPRO VINCENZO, giusta procura speciale

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA – Soc. Coop. per Azioni

(OMISSIS);

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 41/2009 del TRIBUNALE di BARI Sezione

Distaccata di ALTAMURA del 16.3.09, depositata il 17/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. L’Avvocato P.G.G. ha proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso la sentenza del 17 marzo 2009, con la quale il Tribunale di Bari, Sezione Distaccata di Altamura, ha dichiarato inammissibile per mancala dimostrazione della sua tempestività l’opposizione agli atti esecutivi proposta da esso ricorrente avverso l’ordinanza di assegnazione emessa dal Giudice dell’Esecuzione presso la detta Sezione Distaccata nell’ambito di una procedura esecutiva per espropriazione presso terzi, promossa dal medesimo nei confronti dell’I.N.P.S., quale debitore esecutato, ed a carico della Banca Popolare di Puglia e di Basilicata s.c.a.r.l..

p.2. Al ricorso, proposto contro l’I.N.P.S. ed il debitor debitoris, non v’è stata resistenza di alcuno.

P.3. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata al ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – Il ricorso appare gradatamente inammissibile e comunque manifestamente infondato.

Con l’unico motivo si fa valere violazione dell’art. 2697 c.c. e “contraddittoria e apparente motivazione circa la sussistenza di un fatto ritenuto controverso, lamentandosi:

a) sotto il primo profilo che – pur in presenza di un’eccezione di tardività dell’opposizione proposta in via del tutto generica dall’I.N.P.S. a fronte dell’allegazione del P. che l’ordinanza di assegnazione opposta era stata notificata il 12 settembre 2009 ed in una situazione in cui dall’ordinanza opposta emergeva che la notificazione su richiesta della cancelleria della comunicazione di essa era stata fatta a mezzo del servizio postale con spedizione il 9 settembre 2009 e che l’11 settembre era domenica (onde il perfezionamento della notificazione non poteva essere avvenuto quel giorno) – il Tribunale abbia ritenuto che la prova della tempestività dell’opposizione, depositata il 16 settembre 2009, gravasse sullo stesso P.;

b) sotto il secondo profilo che comunque il Tribunale non abbia considerato, nell’esercizio dei suoi poteri d’ufficio di verifica della tempestività dell’opposizione, che, essendo l’il settembre 2009 domenica e dovendo la notificazione perfezionarsi in (OMISSIS), doveva presumersi che la conoscenza dell’ordinanza per effetto del perfezionamento della notificazione non potesse essere avvenuta che il 12 settembre.

p.3.1. Il motivo e, quindi, il ricorso è inammissibile perchè si fonda sul contenuto di un atto – la relata di notificazione apposta dall’ufficiale giudiziario, su richiesta della cancelleria del giudice dell’esecuzione, sulla copia dell’ordinanza di assegnazione – del quale non si è data l’indicazione specifica richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 6. Infatti, nel ricorso si dice, alla pagina quattro, che il P. aveva depositato l’ordinanza con detta relata, ma non si precisa quando, come e dove tale produzione sarebbe avvenuta nel giudizio di merito e, soprattutto, non si dice se e dove la produzione sarebbe stata mantenuta in questa sede di legittimità (ed anzi nell’indice in calce al ricorso non v’è traccia della eventuale produzione), in modo da consentire alla Corte di verificare quanto da essa si argomenta (al riguardo, sul contenuto del requisito di cui all’art. 366, n. 6 si vedano Cass. sez. un. n. 28547 del 2008 e n. 7161 del 2010, nonchè Cass. n. 4201 del 2010).

3.2. Il motivo sarebbe comunque infondato, perchè è palesemente priva di fondamento la prospettazione del ricorrente che in presenza di una specifica allegazione di conoscenza del provvedimento opposto per il perfezionamento della notificazione in una certa data sarebbe onere della controparte opposta dedurre e dimostrare che la conoscenza è avvenuta anteriormente e non sussisterebbe l’onere di dimostrazione dell’allegazione a carico dell’opponente.

Tale prospettazione si risolve in una esenzione del ricorrente in opposizione dell’onere della prova della tempestività della stessa, che invece grava a suo carico, non diversamente da come è regola allorquando la legge processuale preveda che una azione tipica, qual è l’opposizione agli atti, debba essere esercitata entro un termine perentorio decorrente da un certo momento. Se fosse vero che, in una situazione in cui l’esercizio del potere di opposizione avviene oltre i cinque giorni (ora venti) dal giorno del compimento dell’atto esecutivo opposto, individuato come dies a quo del termine per la proposizione dell’opposizione dall’art. 617 c.p.c., comma 2 (e notoriamente dalla giurisprudenza e dalla dottrina, riferito alla conoscenza legale o, in caso di deficienza della forma di tale conoscenza, dalla conoscenza di fatto dell’atto), sia sufficiente che l’opponente alleghi di avere avuto conoscenza dell’atto in un certo momento senza fornire la dimostrazione del modo in cui tale conoscenza si è verificata e, quindi, quando l’atto – come nella specie – sia stato comunicato, del momento di perfezionamento della comunicazione siccome realizzativi della detta conoscenza, la prescrizione stessa della perentorietà del termine quale requisito dell’azione in opposizione sarebbe canzonatoria e contraddirebbe la stessa (pacifica) rilevabilità ufficiosa della relativa questione.

Il principio di diritto applicato dal Tribunale nel senso che, allegato dall’opponente l’avvenuto perfezionamento della comunicazione dell’ordinanza opposto in una certa data, fosse onere dell’opponente darne dimostrazione appare, dunque, corretto e, pertanto, essendo mancata detta dimostrazione (il che non esclude che, in ossequio al principio di acquisizione, l’onere potesse essere considerato assolto – come non è accaduto – ove dagli atti, in ipotesi prodotti dalla controparte o emergenti dal fascicolo dell’esecuzione, ove acquisito, la dimostrazione della tempestività emergesse, giacchè quando la parte è gravata di un certo onere probatorio non è necessario che l’onere venga assolto necessariamente da essa stessa, dovendo essa solo sopportare le conseguenze negative del mancato assolvimento), il Tribunale ha giustamente rilevato la tardività dell’opposizione osservando che in atti non risultava provata l’allegazione circa la data di ricevimento della notificazione.

Nè, d’altro canto, si può seguire l’opponente là dove assume che, essendo stato spedito l’atto il 9 settembre 2009 (quindi, di venerdì) ed essendo il 12 successivo un lunedì e l’11 domenica, il perfezionamento della notificazione doveva essere avvenuto necessariamente il giorno 12.

E’ sufficiente osservare che il plico postale potrebbe essere pervenuto il 10 settembre.

3.3. – Il ricorso dovrebbe, conclusivamente, essere dichiarato inammissibile o, gradatamente, infondato”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali, del resto, non sono stati mossi rilievi.

Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

p.3. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA