Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15062 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15062 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 8882-2009 proposto da:
PIERRI ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA
CIRCONVALLAZIONE CLODIA

19,

presso lo studio

dell’avvocato IOVANE CLAUDIO, rappresentato e difeso
dagli avvocati LANDI ALFONSO, ANGELO PIERRI giusta
delega a margine;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 02/07/2014

- controricorrente nonchè contro
EQUITALIA ETR SPA;
– intimato

avverso la sentenza n. 29/2008 della

20/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/05/2014 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il

R.G. 8882/2009
Fatto
La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, con sentenza n.
29/09/08, depositata il 20.2.2008, confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale
di Salerno che dichiarava la legittimità della cartella di pagamento emessa nei confronti di Pieni
Angelo, relativa all’imposta di registro, in relazione a un atto di compravendita.
Proponeva ricorso per cassazione la contribuente deducendo i seguenti motivi:

verificarsi della prescrizione decennale della pretesa impositiva dell’agenzia, ai sensi dell’art. 76
d.p.r. 634/ 1972 e degli articoli 78 d.p.r. 131/ 1986 e 2946 c.c. oltre che sulla infondatezza della
eccezione di interruzione della prescrizione formulata peraltro solo in primo grado;
b) violazione dell’art. 2697, comma uno e due, c.c. in ordine al riparto dell’onere della prova
relativamente alla prescrizione decennale,in relazione all’ art. 360, n. 3 c.p.c., ai sensi dell’art. 76
d.p.r. 634/ 1972 e degli articoli 78 d.p.r. 131/ 1986 e 2946 c.c. oltre che sulla infondatezza della
eccezione di interruzione della prescrizione formulata peraltro solo in primo grado;
c) vizio motivazione, in relazione all’ 360, n. 5 c.p.c., sul verificarsi della decadenza dell’ente dalla
pretesa impositiva;
d) vizio di motivazione, in relazione all’ 360, n. 5 c.p.c., sulla improcedibilità della pretesa
impositiva per definizione agevolata, ai sensi della legge 289/ 2002 che il giudice di appello ha
ritenuto non dimostrata per la diversità dei beni oggetto del condono; violazione dell’art. 2697,
comma uno e due, c.c. in ordine al riparto dell’onere della prova,in relazione all’ 360, n. 3 c.p.c., in
relazione alla improcedibilità della pretesa impositiva per intervenuta definizione agevolata, ai sensi
della 1. n. 289/2002, nonché circa il riparto dell’onere della prova con riferimento ai fatti costitutivi
della pretesa impositiva portata dal ruolo e dalla cartella del 2005
L’ Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 21.5.2014, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
1. Il primo e terzo motivo sono inammissibili perché manca il momento di sintesi.
In tema di ricorso per cassazione, con cui si deduca il vizio di motivazione della sentenza
impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto, ovvero le
ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., deve
essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando,
al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto
1

a) vizio di motivazione della sentenza impugnata, in relazione all’ art. 360, n. 5 c.p.c. in ordine al

alla illustrazione del motivo, così da consentire al giudice di valutare immediatamente la
ammissibilità del ricorso stesso. Tale sintesi non si identifica con il requisito di specificità del
motivo ex art. 366 comma 1, n. 4 cod. proc. civ., ma assume l’autonoma funzione volta alla
immediata rilevabilità del nesso eziologico tra la lacuna o incongruenza logica denunciata ed il fatto
ritenuto determinante, ove correttamente valutato, ai fini della decisione favorevole al ricorrente.
(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5858 del 08/03/2013)
2. Pur volendosi prescindere dalla inidoneità dei quesiti il secondo e ultimo motivo sono infondati.

notifica di due successivi atti, nel 1986 e nel 1999, allegazioni non contestate, con conseguente
inammissibilità delle censure, formulata nel ricorso, di inesistenza di tali atti e di omesso deposito
della relativa documentazione, trattandosi di censure di merito.
Corretta appare anche l’affermazione relativa alla sospensione dei termini per l’accertamento e
riscossione dell’imposta ai sensi della 1. 413/1991.
Trova applicazione la disposizione sulla prescrizione decennale di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art.
78 , oltre che nel caso di giudicato, anche qualora la definitività dell’accertamento dell’imposta
consegua, come nella fattispecie, alla mancata impugnazione da parte del contribuente dell’atto
impositivo che gli sia stato notificato. (cfr Cass., trib., 16 aprile 2007 n. 8998)
Il ricorrente si limita a rilevare che l’avviso di liquidazione del 1983 era stato depositato in
fotocopia, senza prova di una contestazione al riguardo nel primo atto successivo a tale deposito.
È ammissibile nel giudizio tributario l’allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi
contestazione in proposito, poiché la regola posta dall’art. 2719 cod. civ. – per la quale le copie
fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro
conformità all’originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta
conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi
nell’attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace.
Tale principio trova applicazione generalizzata per tutti i documenti (Cass. Sez. 5, Ordinanza n.
13439 del 27/07/2012)
3. Anche l’ultimo motivo va disatteso.
Il motivo deduce inammissibilmente vizio di motivazione e violazione di legge e comunque è
infondato.
La CTR ha ritenuto, con valutazione di merito in censurabile in sede di legittimità, che, ai fini della
definizione agevolata, non vi era corrispondenza tra la numerazione, l’attribuzione dei codici
tributo, le differenze degli importi e dei beni e le proposte liquidazione, ritenendo non raggiunta la
prova dell’avvenuto condono.
2

L’ ufficio ha notificato l’atto in data 17 novembre 1983 e nel giudizio di primo grado ha rilevato la

MENTE DA REGISTRAZIONE

Al SENSI DEI, DPR. 26/4/1986
B. – N. 5
N. 131 TAB
MATERIA TRIBUTARIA

A fronte di tali affermazioni era onere del contribuente produrre idonea documentazione o
confutare i rilievi dei giudici di appello.
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità.
PQM
Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità
che liquida in E.2.200 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito

Così deciso in Roma, il 21.5.2014

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