Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15061 del 31/05/2021

Cassazione civile sez. III, 31/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 31/05/2021), n.15061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37812/2019 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAURA

MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato MARCO GARDIN,

rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA FLASCASSOVITTI,

(nicola.flascassovitti.legalmail.com);

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI MONZA E BRIANZA, in persona del Prefetto pro tempore;

– intimata –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di MONZA n. 240/2019

depositata il 16/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. B.A., proveniente dall’Albania, ricorre affidandosi a sei motivi per la cassazione dell’ordinanza del giudice di pace di Monza che aveva respinto l’opposizione al provvedimento di espulsione del Prefetto.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente ha dedotto che il provvedimento di espulsione era conseguente all’omesso riconoscimento dello status di rifugiato da parte della Commissione Territoriale, richiesto in ragione della faida tribale che aveva coinvolto tutta la sua famiglia in Albania e che lo rendeva vittima di una vera e propria persecuzione.

1.2. Ha aggiunto che la protezione richiesta non era stata riconosciuta anche perchè egli – titolare in precedenza di permesso di soggiorno per lavoro subordinato scaduto e non rinnovato poichè alla scadenza era ristretto in carcere a seguito di una condanna per ricettazione e possesso ingiustificato di armi – non si era presentato all’udienza fissata per l’audizione, in quanto non aveva ricevuto la comunicazione della data fissata.

2. La parte intimata non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 21 septies, per l’impossibilità di determinare l’autorità che aveva emanato il provvedimento impugnato, nonchè, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia.

1.1. Assume di aver impugnato il provvedimento dinanzi al giudice di pace di Monza che aveva omesso di pronunciarsi in merito alla eccepita nullità determinata dalla impossibilità di determinare l’autorità competente ad emetterlo, con conseguente incompetenza del giudice adito: assume che il provvedimento era stato sottoscritto dal Viceprefetto aggiunto di Milano (pur recando l’intestazione del Prefetto di Monza e Brianza) e che ciò, in thesi, avrebbe determinato la competenza territoriale del giudice di pace di Milano e non di quello di Monza.

2. Con il secondo motivo, deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione delle norme sulla competenza territoriale e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, comma 2, secondo il quale la decisione sull’impugnazione del provvedimento di espulsione era attribuita al giudice di pace del luogo ove ha sede l’autorità che l’ha disposta.

3. Con il terzo motivo, ancora, il ricorrente deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 13, comma 2 T.U.I. e del D.Lgs. n. 139 del 2000, art. 14, per incompetenza del viceprefetto aggiunto all’emissione dell’atto con conseguente nullità di esso.

3.1. Lamenta altresì, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia e cioè l’omessa produzione della delega conferita dal viceprefetto al viceprefetto aggiunto, indispensabile per la legittimità dell’atto sottoscritto.

4. Con il quarto motivo, lamenta ancora, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 T.U.I., nonchè la motivazione apparente.

4.1. Assume che il giudice di pace non aveva tenuto conto delle argomentazioni contenute nel provvedimento prefettizio relative alla situazione familiare ed alla faida che lo aveva indotto a fuggire, argomentazioni che dovevano fondare la motivazione anche sul rigetto del permesso di soggiorno da parte della Prefettura e sulla doglianza relativa alla insufficienza della documentazione prodotta a sostegno della misura richiesta.

5. Con il quinto motivo, deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 349 del 1999, art. 5, comma 6, nonchè dell’art. 19 TUI; lamenta, altresì, l’omessa considerazione dei suoi legami personali e familiari, nonchè la violazione del principio di non refoulement nonchè il divieto di espulsione o respingimento.

6. Con il sesto motivo, lamenta infine, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, e cioè il provvedimento di non riconoscimento della protezione internazionale emesso in data 29.5.2019.

5.1. Assume, al riguardo, che il rigetto della domanda era stato determinato dalla sua mancata comparizione dinanzi alla Commissione Territoriale della quale non aveva ricevuto alcuna comunicazione; aggiunge che aveva chiesto nuovamente di essere ascoltato in sede amministrativa; che l’audizione era stata fissata in data successiva al decreto di espulsione e che ciò, ove il ricorso non fosse stato accolto lo esponeva al rischio che il provvedimento fosse ingiustamente eseguito appena prima del riconoscimento della protezione richiesta.

6. I primi tre motivi devono essere congiuntamente esaminati, per la comune natura procedurale e per la stretta connessione logica.

6.1. Il primo è inammissibile per mancanza di autosufficienza in quanto non riporta il corrispondente rilievo proposto dinanzi al giudice di pace visto che nel provvedimento impugnato la questione non risulta proposta.

Trattandosi, comunque, di una eccezione di incompetenza territoriale, sia pur espressa in modo perplesso, si osserva che la stessa, ex art. 38 c.p.c., si scontra con la preclusione derivante dall’aver lo stesso ricorrente adito il giudice di pace di Monza al quale non era consentito alcun rilievo officioso, in ragione della modifica della norma richiamata, L. n. 69 del 2009, ex art. 54.

6.2. Il secondo motivo rimane assorbito dall’argomentazione sopra sviluppata in ordine alla prima censura.

6.3. Il terzo motivo è infondato.

6.3.1. Questa Corte ha avuto modo di chiarire, anche il relazione alla figura del viceprefetto aggiunto, che “non è invalido il decreto di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato emesso dal Viceprefetto aggiunto, a ciò delegato dal Viceprefetto Vicario o dal Prefetto, senza che nell’atto sia menzionata la delega, essendo sufficiente che tale delega sussista e sia stata conferita prima dell’adozione del provvedimento” (cfr. Cass. 7873/2018): ricorre, in buona sostanza, il principio della presunzione di regolarità degli atti amministrativi.

6.3.2. Ora, nel caso in esame, con la censura proposta si afferma che “non è stata data evidenza di alcuna delega nè soprattutto tale delega è stata prodotta in giudizio, atteso che la Prefettura di Monza non si è costituita” (cfr. pag. 10 primo cpv. del ricorso): il ricorrente, pertanto, non ha neanche negato l’esistenza dell’atto ma si è limitato a contestare che ve ne fosse prova, l’assenza della quale, come detto, non determina la nullità del decreto di espulsione.

6.4. Il quarto motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente con ha colto la ratio decidendi della ordinanza impugnata, nella quale il giudice di pace ha affrontato solo incidentalmente ed in via argomentativa la questione relativa alla protezione internazionale respinta, essendo incompetente su di essa, ed essendo stato formalmente investito soltanto dell’opposizione al decreto di espulsione, rispetto al quale avrebbe potuto tener conto unicamente dei fatti sopravvenuti ed impeditivi dell’espulsione: infatti, non può essere riesaminata dal giudice di pace, adito per l’opposizione al relativo decreto, la domanda già respinta in relazione alla medesima situazione dedotta per ottenere la protezione internazionale, senza che vi siano elementi sopravvenuti rispetto a quelli che hanno determinato il provvedimento dal quale trae origine l’espulsione.

6.5. Il quinto motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

6.5.1. La censura, infatti, – che riguarda l’omessa considerazione della situazione familiare del ricorrente in relazione all’allontanamento dal figlio minorenne come effetto dell’espulsione – non risulta affatto esaminata dal giudice di pace: a fronte di ciò, il ricorrente avrebbe dovuto indicare la questione che aveva proposto dinanzi al giudice di pace, tenuto conto che l’unica traccia documentale del rilievo consiste nel certificato di residenza di ” K.A.”, allegato soltanto in questa sede (doc. 17 verificare) nel quale risulta segnalata l’assenza del certificato di nascita, e dal quale emerge, oltretutto, che il minore del quale è indimostrato lo stato di famiglia, sarebbe residente in luogo diverso dal quello del ricorrente.

6.5.2. La censura risulta, pertanto, conformata in violazione dell’art. 366 c.p.c., commi 4 e 6.

6.6. Ma anche il sesto motivo è inammissibile.

6.6.1. Il ricorrente assume, al riguardo, che “il primo giudice ha errato a trarre argomentazioni negative dal verbale della Commissione perchè espressamente ivi si è precisato che il rigetto era stato determinato anche dal mancato ascolto dell’interessato, causato da un difetto di notifica”; di aver chiesto nuova convocazione, già fissata, in thesi, al fine di colmare la carenza denunciata, in data successiva al provvedimento impugnato: deduce che, ove a seguito dell’audizione, la protezione internazionale fosse stata concessa, il decreto di espulsione sarebbe stato ingiustamente eseguito.

6.6.2. La censura non ha colto la ratio decidendi del provvedimento impugnato e contrappone argomentazioni incoerenti.

Il giudice di pace, infatti, ha rilevato che la notifica era andata “a buon fine” in quanto il ricorrente era risultato irreperibile: a ciò nulla è stato contrapposto, in quanto il ricorrente si è limitato a ribadire di non aver ricevuto comunicazione nulla osservando in ordine alla affermata dichiarazione di irreperibilità.

6.6.3. La nuova convocazione per l’audizione, inoltre, (cfr. doc. 16 prodotto in questa sede) non contiene alcun riferimento al procedimento avente per oggetto il presente giudizio, riferendosi soltanto genericamente ad una richiesta di audizione/colloquio che non dà conto di una situazione sopraggiunta rispetto a quella già valutata.

7. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

8. La mancata difesa della parte intimata esime la Corte dalla decisione sulle spese di giudizio.

9. La materia del contendere è esente dal pagamento del contributo unificato.

PQM

La Corte;

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

 

 

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