Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15061 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/06/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 22/06/2010), n.15061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25144-2006 proposto da:

CAPITALIA S.P.A., BANCA ROMA S.P.A., in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA,, VIA

F. MARCHETTI 35, presso lo studio dell’avvocato CATI AUGUSTO, che le

rappresenta e difende giusta procure ad litem atti notar MARIA

ZAPPPONE di Roma rispettivamente del 05/09/06 e del 01/08/06, rep.

81215 e 81160;

– ricorrenti –

contro

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DELLA

GANCIA 5 INT. 7, presso lo studio dell’avvocato DICKMANN GIAMPAOLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIACCARI DANILO, giusta mandato

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8852/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/06/2006 R.G.N. 1511/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/05/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato CATI AUGUSTO;

udito l’Avvocato GIACCARI DANILO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

T.A. è dipendente della Banca di Roma. Fu assunto originariamente dall’esattore privato G., passò quindi alle dipendenze del Banco di Santo Spirito, e infine, alla Banca di Roma, in applicazione del D.P.R. n. 43 del 1988, art. 122 che attribuì a chi si trovava nelle sue condizioni il “diritto al mantenimento del rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità alle dipendenze dei soggetti divenuti concessionari della gestione del servizio riscossione tributi”.

Al T. la Banca di Roma negò il premio di anzianità correlato al 25^ anno di servizio effettivo, ritenendo che lo stesso spettasse solo in relazione al periodo di lavoro alle sue dipendenze.

I Tacci convenne in giudizio l’Istituto bancario dinanzi al Tribunale di Frosinone che accolse la sua domanda condannando la banca a corrispondergli il premio di anzianità.

La Banca propose appello. La Corte d’appello di Roma lo ha respinto, confermando la decisione di primo grado.

Banca di Roma e Capitalia spa propongono due motivi di ricorso.

Il T. si difende con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Con il primo motivo la banca denunzia la violazione del D.P.R. n. 43 del 1988, art. 122 e della Legge Delega n. 657 del 1986, art. 2 assumendo che l’art. 122 non parla di continuità del rapporto di lavoro ma di mantenimento del rapporto in capo ad altro soggetto e che la legge delega garantisce le posizioni giuridiche acquisite, preoccupandosi di non far perdere al personale quello che il personale non avrebbe perso se fosse rimasto alle dipendenze dei precedenti esattori.

Ciò premesso, con il quesito di diritto si chiede se l’anzianità possa o meno farsi valere allorchè una contrattazione collettiva di livello aziendale, tra l’altro superveniente, abbia, nella sua autonomia, individuato particolari e diversi criteri per la valutazione della fedeltà ai fini della attribuzione di un premio di anzianità inesistente presso il vecchio esattore.

Si assume poi che, interpretando altrimenti l’art. 122 cit. si determinerebbe la sua incostituzionalità per tre motivi: eccesso di delega, violazione dell’art. 3 Cost., in quanto verrebbero privilegiati i dipendenti passati alla banca successivamente alla entrata in vigore del D.P.R. n. 43 del 1988; violazione dell’art. 39 Cost. perchè verrebbe lesa l’autonomia collettiva, che ha voluto il conseguimento del premio al maturare dell'”effettivo servizio”.

Si afferma poi che la Corte avrebbe violato l’art. 112 c.p.c. omettendo di pronunciarsi su tale questione di legittimità costituzionale. Ma è opportuno evidenziare subito che questa parte del motivo è formulata in modo non conforme al criterio dell’autosufficienza del ricorso ed è quindi inammissibile.

Con un secondo motivo si denunzia la violazione degli artt. 1321 e ss. e 1362 e ss. c.c., perchè interpretando il concetto di “effettivo servizio” nel senso di “tutta l’anzianità di servizio posseduta dal dipendente” sarebbero stati violati i canoni di interpretazione letterale, logica, conforme alla volontà delle parti e alla natura e all’oggetto della clausola, in quanto l’espressione avrebbe dovuto essere intesa come “servizio prestato alle dipendenze dell’azienda, militanza lavorativa, come tale ritenuta meritevole di riconoscimento alla fedeltà”. I due motivi debbono essere trattati congiuntamente.

Non è in discussione che il T. sia passato alle dipendenze della Banca di Roma in applicazione dell’art. 122 cit., presentando tutte le condizioni richieste dalla norma. Rientrando nell’ambito di applicazione della norma, il T. acquisì il “diritto al mantenimento del rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità, alle dipendenze dei soggetti divenuti concessionari della gestione del servizio riscossione tributi”. Mantenimento senza soluzione di continuità significa continuità del rapporto.

La norma prosegue poi precisando che agli interessati sono garantite una serie di posizioni, a cominciare dalla “anzianità di servizio, acquisita alla data di conferimento della concessione” (comma 3, lett. a).

Quindi, il passaggio del lavoratore dal vecchio al nuovo concessionario comporta continuità del rapporto e specifico riconoscimento della anzianità lavorativa pregressa.

11 premio di anzianità per i dipendenti della Banca di Roma è regolato dal contratto collettivo aziendale che lo connette al 25mo (o 30mo) anno di “effettivo servizio”.

Il concetto di effettività del servizio, sta ad indicare che deve trattarsi di servizio effettivamente prestato e non di periodi meramente figurativi. Non implica anche che il servizio deve essere stato prestato necessariamente alle dipendenze della Banca di Roma così da escludere i dipendenti passati alla banca senza soluzione di continuità e con diritto al riconoscimento della anzianità pregressa.

Come si è messo in evidenza in un precedente specifico, la effettività del servizio è concetto diverso da quello di fedeltà verso uno specifico datore di lavoro: quello in questione è “un premio di anzianità (acquisizione di esperienza professionale) non di fedeltà alla stessa azienda” (Cass., 23 gennaio 2009, n. 1718).

Il ricorso della Banca di Roma e di Capitalia spa deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controparte, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 12,00 Euro, nonchè 3.000,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

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