Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15061 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. III, 07/07/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 07/07/2011), n.15061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25791-2009 proposto da:

R.R., RO.RE., S.M. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio

dell’avvocato DE MARINIS NICOLA, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PIGATO SILVANO, giusta procura alle liti a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA ATESTINA DI CREDITO COOPERATIVO, Società Cooperativa, in

persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale

rappresentante protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

UNIONE SOVIETICA 8, presso lo studio dell’avvocato CERCHIARA

MAURIZIO, rappresentata e difesa dall’avvocato CAPPELLARI GIOVANNI,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

BANCA ADIGE PO CREDITO COOPERATIVO LUISA (OMISSIS) (già BCC di

Lusia e Cavazzana) Scarl in persona del Presidente del consiglio di

amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VITTORIA COLONNA 27, presso lo studio dell’avv. MASSIMO PANZARANI,

rappresentata e difesa dall’avv. GINO ZARBO, giusta mandato a margine

del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1026/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

25.11.08, depositata il 16/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito per la controricorrente e ricorrente incidentale l’Avvocato

Massimo Panzarani (per delega avv. Gino Zarbo) che si riporta agli

scritti, depositando nota spese e cartolina postale A/R.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. M., R. e S.R. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 16 giugno 2009, pronunciata in grado d’appello dalla Corte d’Appello di Venezia nella controversia fra esse ricorrenti e la Banca Atesina di Credito Cooperativo s.c.a.r.l. e la Banca Adige Po Credito Cooperativo Lusia.

p.2. Le due banche hanno resistito al ricorso con separati controricorsi, a Banca Adige Po Credito Cooperativo Lusia ha anche svolto ricorso incidentale condizionato.

3. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3.- Il ricorso appare inammissibile, siccome eccepito anche dalle resistenti, perchè proposto senza l’osservanza dell’art. 366- bis c.p.c., applicabile ad esso nonostante l’abrogazione intervenuta il 4 luglio 2009 per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 47.

L’art. 58, comma 5, della Legge ha, infatti, sostanzialmente disposto che la norma abrogata rimanesse ultrattiva per i ricorsi notificati dopo quella data avverso provvedimenti pubblicati, come quello impugnato, anteriormente (si vedano: Cass. (ord.) n. 7119 del 2010;

Cass. n. 6212 del 2010 Cass. n. 26364 del 2009; Cass. (ord.) n. 20323 del 2010).

I due motivi su cui il ricorso si fonda, illustrati congiuntamente e deducenti il primo un vizio di violazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 ed il secondo un vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 non rispettano infatti il requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione previsto dall’art. 366-bis c.p.c..

Il primo (cioè quello ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3) perchè non si conclude con la formulazione del prescritto quesito di diritto ed il motivo (cioè quello ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) perchè non si conclude e nemmeno contiene il momento di sintesi espressivo della cd. “chiara indicazione” cui alludeva la suddetta norma (secondo le prescrizioni indicate dalla giurisprudenza consolidata della Corte: per tutte Cass. Sez. un. n. 20603 del 2007).

Il ricorso, inoltre, non rispetta nemmeno l’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto si fonda sul contenuto di documenti dei quali non fornisce l’indicazione specifica prescritta da detta norma, secondo i criteri individuati dalla giurisprudenza della Corte (si vedano, per tutte, Cass, sez. un. n. 28547 del 2008 e n. 7161 del 2010)”.

p.2. Il Collegio preliminarmente dispone la riunione del ricorso incidentale a quello principale, in senso al quale è stato proposto.

Il collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione.

Il ricorso principale è, pertanto, dichiarato inammissibile.

L’incidentale condizionato è dichiarato assorbito.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza (che nella sostanza è dei soli ricorrenti anche verso la ricorrente incidentale, il cui ricorso era condizionato). Esse si liquidano in dispositivo a favore di ognuna delle resistenti.

p.3. La Banca Adige ha depositato nota spese, nella quale chiede anche i diritti di procuratore. Essi non sono dovuti in sede di giudizio di legittimità: si veda Cass. (ord.) n. 29577 del 2008, secondo cui: “Il D.M. di approvazione della tariffa forense, avendo natura di fonte regolamentare così come desumibile dalla legge di attribuzione della competenza al Consiglio Nazionale Forense, n. 1051 del 1957, deve essere interpretata alla luce dei parametri e all’interno dei limiti stabiliti dalla L. n. 794 del 1942 che escludono il riconoscimento dei diritti di procuratore per qualsiasi giudizio di Cassazione compreso il regolamento di competenza, nonostante l’istanza possa essere proposta anche da un avvocato non iscritto nell’albo speciale dei cassazionisti”.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito l’incidentale. Condanna le ricorrenti alla rifusione alle resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate a favore della Banca Atesina in Euro duemilaseicento ed a favore della Banca Adige in Euro duemilaottocento, di cui duecento per esborsi per la prima e centottantasei/26 per la seconda, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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