Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15060 del 21/07/2016

Cassazione civile sez. II, 21/07/2016, (ud. 12/04/2016, dep. 21/07/2016), n.15060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5674-2012 proposto da:

B.V., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

G. MAZZINI 146, presso lo studio dell’avvocato EZIO SPAZIANI TESTA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO DE

CRISTOFARO;

– ricorrente –

contro

BA.AN., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA

N. 20, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PORPORA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANLUCA DORO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2464/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 15/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato Giovanni PORCELLI, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato DE CRISTOFORO Marco, che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

udito l’Avvocato DORO Gianluca, difensore della resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ba.An.Ma. con atto di citazione del 24 dicembre 1999 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Padova il marito B.V. chiedendo che fosse disposto l’annullamento per vizio del consenso, del verbale di separazione consensuale del 10 maggio 1999, omologato dal Tribunale con decreto pronunciato il 31 maggio 1999.

Assumeva l’attrice che l’accordo di separazione prevedeva che avrebbe trasferito al marito la propria quota di usufrutto sulla casa coniugale ma, dopo aver proceduto alla vendita, aveva appreso che il marito aveva una figlia nata a seguito di una relazione extraconiugale con la segretaria e che, ove avesse conosciuto tale situazione, non sarebbe addivenuta alla separazione consensuale alle medesime condizioni.

In data 9 febbraio 2000 Ba.An.Ma. notificava al marito altro atto di citazione per l’annullamento o la risoluzione del contratto con il quale in data 23 marzo 1999 aveva ceduto al marito l’usufrutto sulla casa coniugale in comproprietà fra le parti. Sosteneva l’attrice che anche il consenso manifestato in tale occasione era il frutto di una falsa rappresentazione della realtà da un errore essenziale e riconoscibile, nonchè carpito con dolo.

Parte attrice chiedeva, altresì, che fosse accertato che B.V. non le aveva corrisposto il prezzo di Euro 158.000.000 indicato nel contratto stipulato il 21 marzo 1999 e, pertanto, fosse dichiarata la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1453 c.c..

Si costituiva il convenuto, chiedendo il rigetto delle domande dell’attrice ed, in caso di accoglimento, la restituzione del prezzo che assumeva di aver pagato.

Il Giudice ritenuto che la domanda attorea di risoluzione del contatto di vendita di usufrutto per mancato pagamento del prezzo era stata parzialmente provata dalla deposizione di B.M., riteneva opportuno deferire giuramento suppletorio all’attrice.

Acquisito il giuramento, il Tribunale di Padova, con sentenza n. 215 del 2006, rigettava le domande di annullamento del contratto proposte da Ba. e dichiarava risolto il contrato di compravendita di usufrutto, condannava B. a risarcire i danni per l’inadempimento prodotti alla Ba. e condannava lo stesso al pagamento delle spese processuali.

Avverso la predetta sentenza interponeva appello B.V.. Sosteneva l’appellante che il Tribunale aveva errato nel ritenere che la dichiarazione resa da B.V. di aver pagato Lire 158.000.000 in contanti costituisse principio di prova per iscritto e che, a norma dell’art. 1724 c.c., legittimava la prova per testi della simulazione, in quanto la dichiarazione stessa non poteva avere la valenza di far apparire verosimile il fatto contrario ossia il mancato pagamento del prezzo. La deposizione di B.M. era una testimonianza de relato actoris di rilevanza nulla in quanto vertente sulla dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell’accertamento.

Si costituiva l’appellata chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo appello incidentale. L’appellato sosteneva che il Tribunale aveva errato nel ritenere che l’aver appreso l’esistenza di una figlia avuta dal marito a seguito di una relazione extraconiugale solo dopo la stipula del contratto di cessione dell’usufrutto non fosse causa di annullamento del contratto.

La Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 2464 del 2011, rigettava l’appello e confermava la sentenza di primo grado, condannava l’appellante al pagamento delle spese processuali. Secondo la Corte di Venezia correttamente il Tribunale aveva ritenuto che la dichiarazione resa dal B. in sede di interrogatorio formale costituiva principio di prova scritta, posto che è coerente con l’orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. N. 3120 del 1999). Va, pertanto confermato quanto già affermato dal Tribunale e cioè che il versamento dell’ingente somma di Lire 158.000.000, affermato da B., fosse un fatto del tutto inusuale per transazioni commerciali che avvengono alla luce del solo. Piuttosto, la dichiarazione di cui si dice non può avere altro significato che quello della negazione implicita dell’avvenuto pagamento.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da B.V. con ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria. Ba.An.Te. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo di ricorso B.V. lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1417 e 2722 c.c. e art. 2724 c.c., n. 1, nonchè insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere la Corte di Appello, erroneamente, ritenuto di poter qualificare la dichiarazione del sig. B. (di aver pagato in contanti il corrispettivo della cessione) in termini di principio di prova per iscritto della dedotta simulazione.

a) Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe falsamente applicato gli artt. 1417 e 1422 c.c. perchè nel caso concreto non ricorrevano i presupposti della fattispecie di cui alla normativa chiamata. Infatti, considerato che il divieto di prova testimoniale in materia di simulazione patisce le eccezioni di cui all’art. 2724 c.c., il quale consente di ricorrere alla prova per testimoni qualora sussista un principio di prova per iscritto proveniente dalla persona, contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante che faccia apparire verosimile il fatto allegato; e posto che anche le dichiarazioni rese dalle parti in sede di interrogatorio formale possono assumere valenza di principio di prova per iscritto del fatto allegato, allorquando, colui contro il quale la domanda è proposta ammetta tali fatti i quali solamente per questa via, in quanto oggetto di ammissione di parte possono acquisire quella verosimiglianza, che legittimerebbe la deroga al divieto di prova testimoniale, nel caso concreto il B. in sede di interrogatorio formale non avrebbe mai affermato il fatto dedotto in giudizio, ossia il presunto mancato pagamento del corrispettivo della cessione e correlativamente la presunta simulazione della quietanza. Piuttosto, il B., nella fase dell’interrogatorio formale, avrebbe sempre ammesso di aver adempiuto la propria obbligazione di pagamento.

b) Comunque, ritiene il ricorrente, la pronuncia impugnata manifesterebbe illogicità consistenti nell’attribuire agli elementi del giudizio un significato estraneo al senso comune. Così, la Corte distrettuale avrebbe attribuito un significato negativo ad una dichiarazione di inequivoco segno positivo (il prezzo è stato pagato, il prezzo è stato pagato in contanti). Nè la Corte distrettuale avrebbe spiegato perchè attribuire alle espressioni di cui dice un significato opposto a quello letterale.

1.1.= Il motivo è Infondato sotto il duplice profilo.

Va qui precisato che ai fini della prova della simulazione, mancando nella legge alcuna limitazione sulla natura del documento che può costituire il principio di prova per iscritto, è idoneo anche l’interrogatorio di colui contro il quale la domanda è proposta purchè le dichiarazioni rese facciano apparire verosimile il fatto allegato (Cass. n. 3521 del 25/10/1968). E ancor di più, come ha affermato questa Corte, che qui si condivide e si intende ribadire, attraverso le risposte date dall’interessato in sede di interrogatorio, può essere utilmente acquisita sia la prova piena della simulazione, se in riguardo ad essa si ha confessione piena e completa, sia un principio di prova, se le risposte sono soltanto tali da rendere verosimile la simulazione, con la conseguenza di rendere ammissibile la prova testimoniale in deroga al normale divieto (Cass. n. 3999 del 17/12/1969).

Pertanto, gli estremi richiesti dall’art. 2724 c.c., n. 1 perchè un documento o le dichiarazioni rese nell’ambito dell’interrogatorio formale, possano costituire principio di prova per iscritto non esigono un preciso riferimento al fatto controverso, ma l’esistenza di un nesso logico tra lo scritto e/o le dichiarazioni rese nell’ambito dell’interrogatorio formale, e il fatto dedotto e che si intende provare, da cui scaturisca la verosimiglianza del secondo.

Ora, nel caso in esame, la Corte distrettuale ha rispettato ed applicato questi principi. Infatti la sentenza impugnata afferma che Come ha avuto modi) chiarire “C..) B.V. ha dichiarato nel corso dell’interrogatorio che il versamento del prezzo è avvenuto in contanti e non ha fornito alcuna altra spiegazione o dettaglio da cui si potesse dedurre la verosimiglianza di quanto affermato. Ed, allora considerato che il versamento dell’ingente somma di Lire 158.000.000 in contanti è un fatto del tutto inusuale per transazioni commerciali che avvengono, come quella di specie, alla luce del sole, la dichiarazione non poteva avere altro significato che quello della negazione implicita dell’avvenuto pagamento (….)” La Corte distrettuale, in buona sostanza ha valutato l’interezza delle dichiarazioni del B., evidenziando che lo stesso non aveva indicato alcun elemento che potesse avallare la dichiarazione di adempimento dell’obbligazione di cui si dice (disponibilità di contanti, prestiti, prelievo bancario) e che quella dichiarazione, sic et simpliciter, di aver adempiuto l’obbligazione di cui si dice, rendeva verosimile che quell’adempimento non fosse mai avvenuto. La dichiarazione del B. resa nell’ambito dell’interrogatorio formale, in altri termini, non ha e non doveva avere, come sembra ritenga il ricorrente, una valenza di prova, ma l’idoneità ad indicare il fatto dedotto, il mancato adempimento dell’obbligazione di cui si dice, ragionevolmente possibile, verosimile, al di là di ogni ragionevole dubbio prospettabile e meritevole di essere dimostrato anche con la prova testimoniale.

Per altro, in via generale la giurisprudenza di legittimità ritiene che si possa validamente dimostrare l’assenza dell’effettivo versamento della somma in contanti attraverso il collegamento tra presunzioni concordanti, quali l’assoluta mancanza di plausibilità dell’allegazione, in quanto riferita ad un importo assoggettato per la sua ingente entità ai divieti della normativa antiriciclaggio e alla conseguente necessità di una traccia documentale dell’effettivo versamento (Sez. 1, Sentenza n. 11144 del 13/05/2009, in tema di simulazione di quietanza). Tenuto conto che l’importo, pagato in contanti è di 158 milioni di vecchie Lire, non può dirsi che si tratti di elemento neutro, alla luce delle pesantissime sanzioni previste per l’inosservanza di disposizioni dettate per limitare l’uso del contante (D.L. n. 143 del 1991, artt. 1 e 5). E, comunque, la qualifica professionale delle parti (entrambi commercialisti) rende inevitabile il giudizio logico cui sono approdati sia il Tribunale e sia la Corte distrettuale..

1.2.= Le ragioni fin qui dette rendono infondata la censura, anche, in ordine all’insufficiente motivazione, posto che si ha carenza di motivazione, soltanto, quando il giudice di merito omette di individuare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero, indica tali elementi senza però un’approfondita disamina logica e giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte.

2.= Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la falsa applicazione dell’art. 2736 c.c., n. 2, nonchè insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere la Corte di appello avallato un’applicazione dell’istituto del giuramento suppletorio contrastante con i canoni del giusto processo, e, comunque, per aver fornito motivazione del tutto illogica in ordine alla ritenuta maggiore quantità di prova in capo alla sig.ra Ba. cui il giuramento suppletorio è stato deferito.

Secondo il ricorrente, la Corte di Venezia avrebbe erroneamente ritenuto raggiunta la semiplena probatio, considerando gli elementi di prova fino ad allora raccolti propendenti a favore della Ba., per deferire il giuramento suppletorio alla stessa. In particolare, secondo il ricorrente, premesso che secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 1736, comma 2, il giuramento suppletorio sarebbe legittimo solo se il Giudice ha verificato che ove si dovesse fare applicazione della regola del giudizio di cui all’art. 1697 c.c. la parte a cui verrebbe deferito il giuramento sarebbe comunque vittoriosa. Ora, nel caso concreto la Corte non avrebbe potuto legittimamente deferire il giuramento proprio alla persona che avrebbe dovuto dimostrare la simulazione e che non l’aveva dimostrato. La Corte distrettuale, in altre parole, ha finito con il reputare legittimo che una parte potesse determinare l’esito del giudizio a proprio favore semplicemente fornendo due dichiarazioni a sè favorevoli. E così, si sarebbe sostanzialmente attribuita alla parte onerata di provare il fatto da lei allegato la possibilità di far dipendere la vittoria in lite da proprie dichiarazioni pro se in radicale spregio al principio dell’onere della prova ed ai canoni più elementari del principio della parità delle armi.

2.1.= Il motivo è infondato. In verità, le esposte censure sono legate a quelle contenute nel primo motivo, la cui ritenuta infondatezza, con riguardo ai profili rilevati in precedenza in ordine al principio di prova per iscritto, si ripercuote anche sul secondo motivo perchè, neppure in questo caso sono idonee a travolgere la statuizione della Corte distrettuale sull’ammissibilità del giuramento suppletorio e sul punto della maggiore quantità di prova in capo alla Ba..

Va osservato che il potere del Giudice di merito, di deferire il giuramento suppletorio, ha natura eminentemente discrezionale, e il suo mancato esercizio, pur in presenza di espressa richiesta di parte, non può formare oggetto di sindacato alcuno in sede di legittimità, neppure sotto il profilo dell’omissione di motivazione (Cass., 19/08/2000, n. 12235; Cass., 18/04/2004, n. 16157). Inoltre, l’accertamento dell’esistenza della semiplena probatio, che è un mezzo di prova eccezionalmente sottratto alla disponibilità della parte, la scelta della parte alla quale deferirlo e della forma del giuramento, nonchè la valutazione in concreto dell’opportunità di tale mezzo di prova costituiscono apprezzamenti di fatto del Giudice di merito non sindacabili in sede di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (Cass., 5240/2006).

E, comunque, si può convenire con quanto argomentato dalla parte controricorrente, ovvero, che il B. non ha mai affermato nel presente giudizio che la Ba. avesse dichiarato il falso, nè mai ha denunciato alcun falso giuramento (dal 2004 ad oggi).

2.1.a) Infondata è anche l’ulteriore censura del ricorrente in ordine alla deposizione testimoniale di M. figlio di B. e di Ba. e citato da entrambi, perchè quella testimonianza, a giudizio della Corte distrettuale, insindacabile nel giudizio di cassazione perchè possibile e ragionevole, era suffragata da circostanze oggettive e soggettive acquisite al processo che rendevano credibile quella deposizione. Come è stato già affermato in più occasioni da questa Corte, la deposizione de relato ex parte actoris, se riguardata di per sè essa non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario, può, tuttavia, assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa estrinseche o da risultanze probatorie acquisite al processo, che concorrano a confortarne la credibilità (V. Cass. 8.2.1991 n. 1328, n. 4618 del 18/05/1996).

In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. condannato ala pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che vengono liquidate con il dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare a Ba.An. le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 4.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

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