Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15060 del 17/07/2015
Civile Sent. Sez. L Num. 15060 Anno 2015
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: MANNA ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso 18727-2012 proposto da:
TUNNEL S.R.L. C.F. 00523430312, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA GIUSEPPE MAZZINI 146, presso lo studio
dell’avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, che la rappresenta
•
e difende unitamente all’avvocato ROSSANNA GREGOLET,
2015
giusta delega in atti;
– ricorrente –
1377
contro
DELLA
LIBERA
RENATO
C.F.
DLLRNT51A27M089Y,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO
Data pubblicazione: 17/07/2015
D’AQUINO 116 SC. B INT. 16/A, presso lo studio
dell’avvocato ANDREA ZANELLO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GABRIELE BOTTEON,
giusta delega in atti;
– contrari corrente –
di TRIESTE, depositata il 23/02/2012 R.G.N. 250/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/03/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MANNA;
udito l’Avvocato ZANELLA ANDREA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l’inammissibilità per difetto di interesse, in
subordine estinzione.
avverso la sentenza n. 282/2011 della CORTE D’APPELLO
R.G. n. 18727/12
Ud. 24.3.15
Tunnel S.r.l. c. Della Libera
Estensore: dott. Antonio Manna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 23.2.12 la Corte d’appello di Trieste rigettava il
Gorizia aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato il 9.11.05 a
Renato Della Libera e, per l’effetto, aveva condannato la società a reintegrare il
lavoratore nel posto di lavoro con le conseguenze economiche di cui all’art. 18 Stat.
Per la cassazione della sentenza ricorre la Tunnel S.r.l. affidandosi a due motivi.
Renato Della Libera resiste con controricorso, poi ulteriormente illustrato con
memoria ex art. 378 c.p.c.
Nelle more, in data 20.3.2015 è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso da
parte della Tunnel S.r.l.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’intervenuta rinuncia al ricorso da parte della Tunnel S.r.l. comporta ex art. 391
c.p.c. l’estinzione del giudizio.
Ai sensi dell’ult. co. dell’art. 391 c.p.c. non è dovuta pronuncia sulle spese,
avendo il controricorrente aderito alla rinuncia.
P.Q.M.
La Corte
dichiara l’estinzione del giudizio. Nulla per spese.
Così deciso in Roma, in data 24.3.2015.
gravame della Tunnel S.r.l. contro la pronuncia n. 39/2010 con cui il Tribunale di