Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15060 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. III, 07/07/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 07/07/2011), n.15060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16370-2009 proposto da:

ENTE PARCO NAZIONALE DEL (OMISSIS) in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

S.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 682/2008 del TRIBUNALE di CATANZARO del

18.3.08, depositata il 12/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

quanto segue:

p.1. L’Ente Parco Nazionale del (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione contro S.A. avverso la sentenza del 12 maggio 2008, con la quale il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’appello da esso ricorrente proposto avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace di San Sosti aveva accolto parzialmente nei suoi confronti, nel contraddittorio anche della Regione Calabria, la domanda dello S. intesa ad ottenere il risarcimento dei danni sofferti a seguito di una collisione della propria autovettura con cinghiali selvatici avvenuta, avvenuta mentre percorreva la strada statale n. (OMISSIS) in un tratto situato all’interno del Parco Nazionale del (OMISSIS).

p.2. Al ricorso, proposto soltanto contro lo S., quest’ultimo non ha resistito.

p.3. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata all’avvocato del ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – Il ricorso appare inammissibile:

a) sia per inosservanza del requisito di cui all’art. 366-bis c.p.c., applicabile al ricorso nonostante l’abrogazione disposta dalla L. n. 69 del 2009, art. 47 atteso che tale abrogazione non ha effetti retroattivi e, quindi, non ha inciso sul ricorso, proposto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa e, quindi, dell’abrogazione;

b) sia, gradatamente, per la mancanza di corrispondenza fra il motivo proposto e la sua illustrazione.

Queste le ragioni.

Con l’unico motivo di ricorso si deduce difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma la relativa illustrazione non si conclude e nemmeno contiene il momento di sintesi espressivo della cd. chiara indicazione, cui alludeva l’art. 366-bis secondo i criteri indicati dalla consolidata giurisprudenza della Corte, siccome espressi già da Cass. (ord.) n. 16002 del 2007 e da Cass. sez. un. n. 20603 del 2007.

Ove non sussistesse la causa di inammissibilità per inosservanza della detta norma la lettura dell’illustrazione del motivo di ricorso evidenzierebbe che essa non è adeguata all’indicazione del motivo dedotto, formulata ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4 giacchè essa non svolge alcuna argomentazione sulla erroneità della motivazione della sentenza impugnata quanto alla ricostruzione della quaestio facti, come avrebbe dovuto fare in coerenza con l’evocazione del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, bensì articola deduzioni volte ad evidenziare che il Tribunale avrebbe riconosciuto una responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c. senza motivare circa la ricorrenza delle condizioni in ime per la sua configurabilità, il che avrebbe richiesto l’articolazione di un motivo di violazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 oppure, per l’ipotesi di configurabilità della mancanza nella sentenza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4 di un motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4. Con la conseguenza che l’illustrazione del motivo avrebbe dovuto concludersi con la formulazione di un quesito di diritto.

La sussistenza delle indicate cause di inammissibilità del ricorso rende inutile interrogarsi sulle conseguenze della mancata evocazione nel presente giudizio di legittimità della Regione Calabria, che fu parte del giudizio di appello”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione.

Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

p.3. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA