Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15059 del 31/05/2021

Cassazione civile sez. III, 31/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 31/05/2021), n.15059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37403/2019 proposto da:

F.M., rappresentato e difeso dall’avv.to MARIACRISTINA

TRIVISONNO, (avvmariacristinatrevisonno.cnfpec.it), giusta procura

speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliato in Roma

Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO CAMPOBASSO, in persona del

Prefetto pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 110/2019 del GIUDICE DI PACE di CAMPOBASSO,

depositato il 31/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. F.M., proveniente dal Senegal ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione il decreto del giudice di pace di Campobasso con il quale era stato rigettato il ricorso avverso il decreto di espulsione disposto dal Prefetto.

1.1. Il ricorrente ha premesso che l’espulsione era stata disposta in ragione del rigetto della domanda di protezione internazionale ma che, essendo sopraggiunti nuovi elementi, aveva deciso di riproporne una nuova, rinunciando a spiegare il ricorso per cassazione avverso quella respinta; ed ha dedotto, per ciò che qui interessa, che recatosi presso gli uffici della Questura per avanzare un nuovo ricorso, aveva scoperto di essere destinatario di un provvedimento di espulsione che gli veniva contestualmente notificato.

2. La parte intimata non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 6,7 e 29; nonchè ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, con violazione del diritto di difesa.

2. Con il secondo motivo, lamenta ex art. 360, comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 T.U.I. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e dell’art. 10 Cost..

3. Il ricorso è infondato.

3.1. Entrambi i motivi proposti, infatti, denunciano errori del giudice di pace insussistenti e mascherano, parzialmente, una richiesta di rivalutazione di merito dei fatti da lui compiutamente esaminati.

3.2. Quanto alla prima censura, infatti, la circostanza che sia stato notificato il decreto di espulsione “approfittando” della presenza del ricorrente nei locali della questura è del tutto irrilevante in relazione alla regolarità del provvedimento e della notifica, tanto che l’omessa motivazione del giudice di pace sulla specifica questione ne configura un implicito rigetto (cfr. Cass. 29191/2017; Cass. 20718/2018).

3.3. Si osserva, inoltre, che le questioni attinenti alla nullità del decreto di espulsione sono state affrontate con motivazione congrua e logica con la quale è stato affermato correttamente che il decreto impugnato, rappresentava, nel caso in esame, un atto dovuto in ragione del rigetto della domanda di protezione internazionale da parte del Tribunale competente.

3.4. Quanto alla seconda censura, con la quale si lamenta che sarebbe stata omessa ogni valutazione sulla sua situazione individuale, alla quale il giudice di pace era tenuto prima di consentire l’espulsione, si osserva quanto segue.

3.5. E’ ben vero che questa Corte ha affermato che “in caso di diniego di riconoscimento, da parte della Commissione competente, dello “status” di rifugiato, non impugnato dal richiedente, l’opposizione all’espulsione del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 19, comma 1, deve fondarsi su ragioni umanitarie nuove o diverse da quelle che sono state già oggetto del procedimento per il riconoscimento di protezione internazionale, dovendosi valutare la “novità” non solo in senso oggettivo ma anche – ove i fatti o i fattori di rischio siano state appresi “medio tempore” – in senso soggettivo, con la conseguenza che integrano il suddetto requisito non soltanto i fatti cronologicamente sopravvenuti alla decisione di rigetto non impugnata, ma anche quelli ignorati in sede di valutazione della Commissione territoriale perchè non allegati dal richiedente e non accertati officiosamente dall’autorità decidente”, e che a tale principio consegue “che – in sede di opposizione all’espulsione del D.Lgs. n. 268 del 1998, ex art. 19, comma 1 – il relativo accertamento è doveroso da parte del giudice di pace perchè tenuto, al pari del giudice della protezione internazionale, all’obbligo di cooperazione istruttoria” (cfr. Cass. 4230/2013 ed in termini, Cass. 11466/2013).

3.6. Si osserva, tuttavia, che la giurisprudenza richiamata si riferisce a fatti nuovi e sopraggiunti al rigetto della domanda in sede giudiziaria che, nel caso di specie, non sono stati affatto indicati nel ricorso, non consentendo a questa Corte di apprezzare l’errore in cui sarebbe incorso il giudice di pace: e vale solo la pena di rilevare che gli elementi che si assumono come non esaminati sono quelli oggetto della domanda di protezione internazionale proposta dinanzi al Tribunale e respinta, con la conseguenza che la censura in esame maschera un inammissibile tentativo di riproporre in questa sede “quel” giudizio.

3.7. Da ultimo, si osserva che l’altro arresto richiamato (Cass. 11466/2013, seguita anche da Cass. 24048/2015 e Cass. 20692/2019) è riferito all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. c), che prevede l’espulsione per l’ulteriore ipotesi in cui l’asilante appartenga alle specifiche categorie ivi indicate, estranea al caso in esame che riguarda un’espulsione successiva al rigetto della domanda di protezione internazionale agita in sede giudiziaria (art. 13, comma 2, lett. b).

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

5. La mancata difesa della parte intimata esime la Corte dalla decisione sulle spese.

PQM

La Corte;

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

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