Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15059 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/06/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 22/06/2010), n.15059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta mandato in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.P.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 419/2006 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 13/04/2006 r.g.n. 996/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/05/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’INPS chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Palermo, pubblicata il 13 aprile 2006, che ha riformato la decisione del giudice di primo grado, accogliendo il ricorso di B.P. F..

B., bracciante agricolo dal 1961 al 1981, aveva svolto successivamente attività di coltivatore diretto. Con domanda del 4 maggio 2000, chiese all’INPS il pensionamento di anzianità a carico della gestione speciale coltivatori diretti.

Il rigetto della istanza fu motivato dall’INPS con la carenza del requisito contributivo.

L’INPS riconoscerà in seguito la pensione al maturarsi di tale requisito.

Con ricorso al giudice del lavoro il B. chiese il riconoscimento del diritto con decorrenza dall’epoca indicata nella sua istanza ritenendo applicabile la rivalutazione dei contributi prevista dal D.L. n. 463 del 1983, art. 7 convertito nella L. n. 638 del 1983.

Il Tribunale di Marsala respinse il ricorso.

La Corte d’Appello ha invece accolto il ricorso dichiarando che il B. ha diritto alla rivalutazione dei contributi versati nella gestione braccianti agricoli, quale lavoratore dipendente, nel periodo antecedente al gennaio 1984 e condannando di conseguenza l’INPS al relativo pagamento.

L’Istituto ricorre proponendo un unico motivo.

Il B. non ha svolto attività difensiva.

La tesi dell’INPS è che la rivalutazione sia applicabile solo ai lavoratori che chiedono la liquidazione della pensione nella gestione lavoratori dipendenti e non a coloro che, come il ricorrente, la chiedono alla gestione speciale coltivatori diretti.

Sul punto questa Corte si è espressa specificamente con la decisione 22 gennaio 2007, n. 1336, così massimata: “In tema di pensione di anzianità per i lavoratori agricoli, la maggiorazione di contributi da lavoro dipendente, prevista dalla L. n. 638 del 1983, art. 7, comma 12 – secondo cui i contributi versati per il lavoro agricolo, per periodi anteriori al primo gennaio 1984 in numero inferiore a 270 giornate per anno, sono rivalutati per alcuni coefficienti – si applica anche ove la pensione venga liquidata nella gestione dei lavoratori autonomi coltivatori diretti, sia perchè, diversamente, il lavoratore non avrebbe neppure con il cumulo, il numero dei contributi necessari per il trattamento pensionistico, sia perchè la lettera della norma non consente di ritenere applicabile detta maggiorazione solo in caso di liquidazione della pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti, sia, infine, perchè l’adozione, nel citato comma 12, della dizione “per lavoro agricolo” a cagione della sua genericità sembra far riferimento a tutte le tipologie di lavoro agricolo, subordinato ed autonomo, facenti capo, rispettivamente, all’AGO, e alla gestione coltivatori diretti. (Nella specie, la S.C. ha cassato, con rinvio, la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto i contributi versati insufficienti per il conseguimento della pensione di anzianità, sul presupposto che detta pensione dovesse essere calcolata attraverso la ricongiunzione dei contributi versati alla gestione speciale coltivatori diretti e all’AGO e sul presupposto che, alla stregua della legge sulla ricongiunzione, rilevassero, per l’an e il quantum della pensione unica, le norme in vigore presso la gestione accentratrice della posizione assicurativa, nella fattispecie la gestione dei lavoratori autonomi coltivatori diretti, non disciplinata da disposizione sulla rivalutazione analoga a quella prevista per i contributi versati presso la gestione dei lavoratori dipendenti)”.

Non vi sono ragioni per discostarsi da questo orientamento. Il ricorso pertanto deve essere rigettato. Nulla sulle spese perchè l’Istituto non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

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