Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15059 del 19/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 19/06/2017, (ud. 28/06/2016, dep.19/06/2017),  n. 15059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25837-2011 proposto da:

S.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 2, presso lo studio dell’avvocato GAETANO

SCALISE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ASFALTI SINTEX S.P.A., C.F. (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

ASFALTI SINTEX S.P.A. C.E. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9, presso lo studio degli avvocati

PASQUALE VARONE, AUGUSTO LIONE, che la rappresentano e difendono,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

S.A. C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 8199/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/10/2010 R.G.N. 6130/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato DE ANGELIS FABRIZIO per delega verbale avvocato

SCALISE GAETANO ANTONIO;

udito l’Avvocato LIONE AUGUSTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi

principale e incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte territoriale di Roma, con sentenza depositata il 25/10/2010, respingeva l’appello principale interposto da S.A. e quello incidentale interposto da Asfalti Sintex S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda di S. volta ad ottenere il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso e l’indennità supplementare ex art. 15 del CCNL Dirigenti Industriali ed aveva parzialmente accolto quella diretta ad ottenere le somme richieste dallo S. a titolo di differenze retributive per il lavoro svolto alle dipendenze della società dall’1/4/1995 al 23/11/2004 e quella relativa al rimborso delle spese legali.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso S.A. affidandosi a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria depositata ai sensi dell’art. 378 codice di rito.

Asfalti Sintex S.p.A. ha resistito con controricorso ed ha spiegato ricorso incidentale depositando altresì memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo lo S. denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 15, commi 1, 2 e 3 del CCNL per i dirigenti di aziende industriali, dell’art. 1362 c.c., comma 1, artt. 1363, 2697, 1720, 2049 e 2041 c.c., nonchè, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. In particolare, a parere del ricorrente, la Corte di merito avrebbe errato in quanto avrebbe fatto leva solo sul mero criterio ermeneutico della lettera dell’art. 15 del CCNL citato e su una rigida applicazione del riparto dell’onere probatorio con una motivazione illogica e non esaustiva avendo reputato che “le parti collettive hanno espressamente individuato le condizioni, anche formali, alla cui ricorrenza ed osservanza è subordinato il diritto del lavoratore e l’obbligo datoriale. In tale contesto, la conoscenza acquisita aliunde è irrilevante non potendo la stessa surrogare l’adempimento formale pattiziamente prefigurato”. Ma i giudici di seconda istanza avrebbero violato il citato art. 15, poichè tale disposizione contrattuale tutela e garantisce il dirigente per l’ipotesi in cui si “apra procedimento penale nei suoi confronti per fatti che siano direttamente connessi all’esercizio delle funzioni attribuitegli”, prevedendo che se egli “risolve il rapporto motivando il proprio recesso con l’avvenuto rinvio a giudizio ha diritto, oltre al TFR, ad un trattamento pari alla indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento e ad una indennità supplementare al TFR pari, a decorrere dall’1.6.00, al corrispettivo del preavviso individuale maturato”. E la Corte d’Appello, pur dando atto di un contrasto dell’interpretazione con la finalità della norma, avrebbe del tutto omesso di motivare, a parere dello S., le ragioni per le quali, ciò nonostante, si sarebbe limitata all’interpretazione letterale dell”art. 15 in questione.

2. Con il secondo motivo lo S. si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 4, del CCNL per i dirigenti di aziende industriali, dell’art. 1362 c.c., commi 1 e 2, e art. 1363 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè, in riferimento al numero 5 dello stesso articolo, la omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, lamentando, in particolare. che la sentenza oggetto del giudizio di legittimità avrebbe errato avendo implicitamente ritenuto che il diritto di S. al rimborso delle spese legali per il processo penale nel quale era stato imputato ed a seguito del quale era stato assolto per non aver commesso il fatto, dovesse essere limitato alla sola fattura dell’avvocato Manna (avvocato difensore nel processo penale) e non dovesse comprendere anche quella dell’avvocato Merluzzi (altro avvocato dal quale, nel predetto processo, il dirigente era stato codifeso).

3. La Asfalti Sintex S.p.A., con l’unico motivo di ricorso incidentale, lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la insufficiente motivazione della sentenza, nella parte in cui ha ritenuto che il rimborso delle spese legali al ricorrente era dovuto per essere stata la vicenda che lo riguarda “connessa- alle mansioni svolte ed altresì laddove ha asserito che il dirigente di cui si tratta non fosse stato condannato per dolo. Peraltro – osserva ancora la società – l’esistenza del dolo del dirigente, che, ai sensi della previsione dell’art. 15, u.c. del CCNL, esclude qualsiasi beneficio, ivi compreso quello del rimborso delle spese legali, è stata esclusa dalla Corte di merito con motivazione parimenti insufficiente, soprattutto in considerazione del fatto che la stessa non ha preso in considerazione il fatto che la sentenza di assoluzione pronunziata dalla Corte d’Appello di Catanzaro era stata impugnata con ricorso per cassazione e, dunque, era ancora sub iudice la questione relativa alla configurabilità o meno del dolo. Inoltre, a seguito dell’accoglimento del ricorso per cassazione, il giudizio era stato rimesso ad altra sezione della stessa Corte d’Appello, la quale aveva emesso sentenza di condanna, nei confronti di S. per un reato che presuppone il dolo.

1.1; 2.1 Quanto ai motivi del ricorso principale – da trattare insieme, perchè all’evidenza, connessi -, è da osservare che gli stessi sono infondati perchè, nella sostanza, propongono una interpretazione alternativa dell’art. 15 del CCNL per i Dirigenti di aziende industriali, asserendo che la società datrice di lavoro avrebbe sempre avuto contezza dell’avviso di reato e del rinvio a giudizio del dirigente.

Con la conseguenza che ogni comunicazione, al riguardo, di quest’ultimo alla società doveva ritenersi inutile. Ma la Corte di merito, con motivazione ineccepibile, corroborata dalla corretta disapplicazione dei criteri ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c. e segg., ha messo in evidenza che è incontroverso che l’adempimento della “formale e tempestiva” comunicazione al datore di lavoro della notifica allo stesso fatta dell’avviso di reato, non vi era stata; e ciò, in violazione del disposto del CCNL che, invece, imponeva al dirigente tale adempimento. non assumendo alcuna rilevanza le notizie che il datore di lavoro avesse acquisito aliunde (cfr., al riguardo ed in fattispecie analoga. Cass. n. 5223/1999). Ciò premesso, correttamente la Corte di merito ha confermato che allo S. non spettavano i benefici previsti dell’art. 15, commi 2 e 3 del CCNL (e, cioè, il trattamento pari all’indennità sostitutiva del preavviso e l’indennità supplementare al trattamento di fine rapporto), nonchè il rimborso delle spese legali, previsto dal comma 4 stesso articolo, anche per il secondo penalista. Infatti, la prescrizione della formale comunicazione di cui si è detto al datore di lavoro è necessaria ai soli fini del riconoscimento dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità supplementare al trattamento di fine rapporto (art. 15, comma 2). E, per quanto riguarda la mancata condanna, da parte dei giudici di seconda istanza, della società datrice di lavoro al pagamento degli onorari anche del secondo difensore in sede penale, correttamente quei giudici hanno motivato in base al disposto del quarto comma dell’art. 15 che prevede il pagamento dell’onorario di un solo legale, sottolineando, altresì, la circostanza, rimasta incontestata, che l’avv. Merluzzi (secondo difensore) non aveva presentato alcuna parcella per la vicenda di cui si tratta.

3.1 Il motivo del ricorso incidentale è fondato.

Posto, infatti, che la sentenza oggetto del giudizio di legittimità, dopo avere giustamente rilevato la necessità di un “accertamento giudiziale che consenta di escludere la ricorrenza della situazione esimente” (dolo o colpa grave del dirigente accertati con sentenza passata in giudicato), si è limitata ad asserire che la sentenza penale di appello di piena assoluzione, intervenuta nel corso del giudizio di primo grado rispondeva alla detta necessità e che non risultava che la vicenda in esame avesse “avuto un seguito per iniziativa della Procura”; considerato che a fronte di tale motivazione del tutto insufficiente è da reputare che sussista il denunciato vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nel testo vigente razione temporis, mancando l’effettivo citato accertamento in concreto; rilevato, peraltro, che il processo penale, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’Appello, ha invece avuto un seguito (v. ricorso incidentale nonchè memoria della società e dello S.); ne consegue che il ricorso incidentale va accolto.

4. Per tutto quanto in precedenza esposto, la sentenza va cassata in relazione al ricorso incidentale accolto, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito, a quanto affermato, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie l’incidentale e cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso incidentale accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2017

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