Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15059 del 17/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 15059 Anno 2015
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 18519-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo
STUDIO TOFFOLETTO – DE LUCA TAMAJO, rappresentata e
difesa dall’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, giusta
2015

delega in atti;
– ricorrente –

1376

contro

FLORIO ANTONIO C.F. FLRNTN58M10G964Z;
– intimato –

Data pubblicazione: 17/07/2015

Nonché da:
FLORIO ANTONIO C.F. FLRNTN58M10G964Z, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA 103, presso lo
STUDIO DEGLI AVVOCATI ANGELO D’ONOFRIO E MARIANGELA
ZUPA, rappresentato e difeso dall’avvocato ERRICO DI

– controricorrente e ricorrente incidentale contro

POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585;
– intimata –

avverso la sentenza n.

8955/2011 della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/01/2012 R.G.N. ;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/03/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MANNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso
incidentale.

LORENZO, giusta delega in atti;

i

R.G. n. 18519/12
Ud. 24.3.15
Poste Italiane S.p.A. c. Florio
Estensore: dott. Antonio Manna

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 14.1.12 la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma
della pronuncia n. 1174/10 del Tribunale capitolino, dichiarava illegittimo il

licenziamento intimato il 22.9.08, per mancato superamento del periodo di prova,
da Poste Italiane S.p.A. ad Antonio Florio, per l’effetto ordinandone la reintegra nel
posto di lavoro con le conseguenze economiche di cui all’art. 18 Stat.
Per la cassazione della sentenza ricorre Poste Italiane S.p.A. affidandosi a tre
motivi.
Antonio Florio resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale condizionato
basato su un solo motivo.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Preliminarmente ex art. 335 c.p.c. si riuniscono i ricorsi perché aventi ad
oggetto la medesima sentenza.
Ancora in via preliminare va respinta l’eccezione di tardività del ricorso
principale, sollevata dalla difesa del Florio in base all’erroneo presupposto
dell’applicabilità, nel caso di specie, del più breve termine semestrale previsto dal
nuovo testo dell’art. 327 c.p.c.: in realtà, essendo stata impugnata una sentenza
emessa in un giudizio originariamente instaurato in data 11.5.09, vale a dire prima
dell’entrata in vigore della novella dell’art. 327 c.p.c. contenuta nell’art. 46 legge
18.6.09 n. 69, ai sensi dell’art. 58 stessa legge il termine lungo per impugnare detta
pronuncia è ancora quello di un anno.

2- Con il primo motivo il ricorso lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.
2096 c.c. per avere la gravata pronuncia ritenuto nullo per difetto di causa il patto di
prova de quo in quanto apposto ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato
stipulato con un lavoratore le cui qualità professionali erano state già verificate in
occasione dei quattro precedenti contratti a termine succedutisi fra le parti
medesime nell’arco di tempo compreso fra il 1°.10.03 e il 30.6.08: obietta a
1

2

R.G. n. 18519/12
Ud. 24.3.15
Poste Italiane S.p.A. c. Florio
Estensore: dott. Antonio Manna

riguardo la società ricorrente che secondo la giurisprudenza di questa S.C. il
decorso del tempo e il concorso di molteplici possibili fattori ben possono
modificare non solo e non tanto le qualità professionali del lavoratore, ma anche il

suo comportamento in relazione all’adempimento della prestazione e al differente
contesto, lavorativo (essendo diverso il lavorare a termine rispetto al lavorare a
tempo indeterminato) e territoriale, nel quale egli è chiamato ad operare.
Analoga censura viene in sostanza fatta valere con il secondo motivo, sotto forma
di vizio di motivazione, per non avere la gravata pronuncia considerato la brevità
dei precedenti rapporti a termine e la distanza temporale tra loro, nonché l’esito
ampiamente negativo della prova.
Con il terzo motivo il ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt.
2096 c.c., 1 legge n. 604/66 e 18 Stat., per avere la Corte territoriale equiparato —
quanto alle conseguenze sanzionatorie – il recesso datoriale per mancato
superamento della prova ad un licenziamento ingiustificato, non comportando — in
realtà — il mancato superamento della prova altro che il diritto del lavoratore di
proseguire nell’esperimento della prova medesima fino all’esaurimento del termine
prefissato oppure il mero risarcimento del danno, come stabilito dalla
giurisprudenza della Corte Suprema.

3- Il primo e il secondo motivo — da esaminarsi congiuntamente perché connessi —
sono infondati.
In virtù di costante insegnamento di questa Corte Suprema, cui va data continuità,
nel lavoro subordinato, la causa del patto di prova è quella di tutelare l’interesse di
entrambe le parti del rapporto a sperimentarne la convenienza, sicché deve
affermarsi l’invalidità del patto medesimo ove la suddetta verifica sia già
intervenuta, con esito positivo, per le specifiche mansioni in virtù di prestazione
resa dallo stesso lavoratore, per un congruo lasso di tempo, a favore del medesimo
datore di lavoro.
Ne consegue che la ripetizione del patto di prova in occasione d’un successivo
contratto di lavoro tra le stesse parti è ammissibile solo se essa, in base
2

3

R.G. n. 18519/12
Ud. 24.3.15
Poste Italiane S.p.A. c. Florio
Estensore: dott. Antonio Manna

all’apprezzamento del giudice di merito, risponda alla suddetta causa, permettendo
all’imprenditore di verificare non solo le qualità professionali, ma anche il
comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all’adempimento della

prestazione, elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per l’intervento di
molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute (cfr. Cass. n.
10440/12; Cass. n. 17767/09; Cass. n. 15960/05; Cass. n. 8579/04; Cass. n.
5016/04).
Invocare tale giurisprudenza non giova alla società ricorrente, dal momento che i
giudici di merito hanno, con motivazione immune da vizi logico-giuridici, accertato
l’inesistenza di esigenze di ulteriore verifica delle qualità professionali, della
condotta e della personalità di Antonio Florio, già saggiate da Poste Italiane
nell’arco dei 4 anni e 9 mesi (dal 1°.10.03 e il 30.6.08) precedenti la nuova
assunzione (avvenuta il 1 0 .7.08), arco temporale in cui si sono succeduti quattro
contratti a termine fra le stesse parti e tutti con patto di prova.
Come accertato dalla Corte territoriale, Antonio il Florio ha sempre superato
senza contestazioni i periodi di prova cui sono stati assoggettati i precedenti
contratti.
I primi due sono stati stipulati per l’espletamento delle mansioni di addetto al
recapito, gli altri due per mansioni di addetto allo smistamento della
corrispondenza: si tratta di incombenze del tutto analoghe a quelle relative al
rapporto di lavoro a tempo indeterminato sorto il 1°.7.08, in cui è stata prevista
l’assegnazione di Antonio Florio a compiti di recapito, sebbene in concreto gli siano
poi state affidate mansioni di smistamento della corrispondenza.
In totale (sempre come si legge nella gravata pronuncia), prima di essere assunto a
tempo indeterminato l’odierno controricorrente ha lavorato alle dipendenze di Poste
Italiane con contratti a termine dal 3.10.03 al 15.1.04, dal 2.11.06 al 3.1.07, dal
17.9.07 al 31.10.07 e dal 1 0 .4.08 al 30.6.08.
Quindi, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, prima del contratto a tempo
indeterminato la società ha avuto modo di sperimentare l’ affidabilità professionale

3

4

R.G. n. 18519/12
Ud. 24.3.15
Poste Italiane S.p.A. c. Florio
Estensore: dott. Antonio Manna

di Antonio Florio complessivamente per circa 10 mesi, gli ultimi tre proprio a
ridosso dell’assunzione di cui si controverte.
Ciò esclude che nel caso in esame possa parlarsi di brevità della precedente

sperimentazione o di mancanza di attualità delle anteriori prove positive a cagione
d’un lungo lasso di tempo trascorso, tale da poter modificare abitudini professionali
e/o di vita o dal far subentrare possibili problemi di salute incidenti sulle capacità
del lavoratore.
Obietta la società ricorrente che la necessità di concordare un ulteriore patto di
prova in sede di assunzione a tempo indeterminato, pur avvenuta per mansioni già
positivamente espletate dal controricorrente durante i precedenti rapporti a termine,
sarebbe stata giustificata dal diverso contesto territoriale e dal fatto stesso che
lavorare con contratto a termine sarebbe cosa diversa dal lavorare con contratto a
tempo indeterminato.
Ma espletare nell’ambito di un rapporto di lavoro a termine mansioni analoghe a
quelle svolte nel corso d’un rapporto a tempo indeterminato non rileva se non per il
differente tasso di tutela di cui gode il lavoratore, circostanza estranea alla causa del
patto di prova.
Quanto, poi, al diverso contesto territoriale dell’ultimo rapporto, nemmeno la
società ricorrente spiega sotto quale profilo avrebbe potuto incidere negativamente
sulla prestazione del dipendente.
D’altronde, se in occasione della successiva assunzione una qualsiasi novità nelle
condizioni contrattuali — novità pur estranea al contenuto della prestazione
lavorativa – giustificasse la reiterazione del patto di prova, quest’ultimo potrebbe
sostanzialmente essere ripetuto all’infinito, il che collide con la ratio dell’art. 2096
c.c.
Dunque, da un lato la Corte territoriale ha correttamente accertato l’inesistenza di
esigenze di ulteriore sperimentazione dell’ affidabilità professionale di Antonio
Florio tali da giustificare l’ennesimo patto di prova, dall’altro la società ricorrente
non ne allega di potenzialmente idonee.

4

5

R.G. n. 18519/12
Ud. 24.3.15
Poste Italiane S.p.A. c. Florio
Estensore: dott. Antonio Manna

Per l’effetto, è giuridicamente esatta la dichiarazione di nullità per difetto di causa
del patto di prova di cui si discute.
E, una volta dichiarato ab origine nullo il patto di prova, non si può più parlare

nemmeno di esito negativo della prova stessa in quanto — appunto – non più
consentita, il che impone il rigetto anche dell’ultima doglianza formulata nel
secondo motivo di ricorso.

4- Il terzo motivo è infondato perché riferito ad una diversa ipotesi, ossia quella
delle conseguenze sanzionatorie dell’illegittimo recesso intimato per mancato
superamento della prova nonostante l’insufficienza del tempo trascorso rispetto al
termine prefissato, mentre nel caso di specie la sentenza impugnata ha dichiarato —
a monte – nullo il patto di prova, sicché il successivo licenziamento, motivato
proprio dal mancato superamento di una prova non consentita, non può che rivelarsi
privo di giusta causa o giustificato motivo e, in quanto tale, da sanzionarsi ex art. 18
legge n. 300/70 (come correttamente ha fatto la sentenza impugnata).

5- Il rigetto del ricorso principale assorbe la disamina di quello incidentale
condizionato con cui il controricorrente ha coltivato l’ asserita violazione degli artt.
2096 e 2697 c.c. (anche sotto forma di vizio di motivazione), per essere stato
intimato il licenziamento mentre il Florio era assente per infortunio, ragion per cui
avrebbe avuto diritto a proseguire la prova una volta rientrato in servizio, non
computandosi ai fini della prova medesima i giorni di assenza che ne riducono la
durata effettiva.

6- In conclusione, il ricorso principale è da rigettarsi, con assorbimento di quello
incidentale.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte,
5

6

R.G. n. 18519/12
Ud. 24.3.15
Poste Italiane S.p.A. c. Florio
Estensore: doti. Antonio Manna

riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale e
condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate

accessori come per legge.
Così deciso in Roma, in data 24.3.2015.

in euro 100,00 per esborsi e in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA