Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15059 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. III, 07/07/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 07/07/2011), n.15059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15256-2009 proposto da:

P.E. (OMISSIS), selettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MARIO FANI 106, presso lo studio dell’avvocato ROSSI

MASSIMILIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato BOTTINELLI

BERNARDO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato

MANZI ANDREA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LARUFFA FRANCESCO, giusta procura alle liti in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1811/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

20.5.08, depositata il 19/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito per la controricorrente l’Avvocato Carlo Albini (per delega

avv. Andrea Manzi) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. P.E. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 19 giugno 2008, con la quale la Corte d’Appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza resa dal Tribunale di Lecco sull’opposizione da lui proposta avverso un precetto intimatogli da C.M..

Quest’ultima ha resistito al ricorso con controricorso.

p.2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

p.3. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè proposto senza l’osservanza dell’art. 366-bis c.p.c., applicabile ad esso nonostante l’abrogazione intervenuta il 4 luglio 2009 per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 47.

3.1. – Riguardo alla prima ragione di inammissibilità si rileva anzitutto che l’art. 58, comma 5, della legge ha sostanzialmente disposto che la norma abrogata rimanesse ultrattiva per i ricorsi notificati dopo quella data avverso provvedimenti pubblicati, come quello impugnato, anteriormente (si vedano: Cass. (ord.) n. 7119 del 2010; Cass. n. 6212 del 2010 Cass. n. 26364 del 2009; Cass. (ord.) n. 20323 del 2010).

Ora, i primi tre motivi su cui si fonda il ricorso, deducenti il primo solo un vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e gli altri due vizi ai sensi di tale norma e vizi di motivazione, si concludono con la formulazione di quesiti di diritto, ma essi si risolvono in interrogativi del tutto astratti, generici e privi di riferimenti sia alla vicenda giudicata sia alla motivazione della sentenza impugnata.

Come tali essi sono del tutto inidonei ad assolvere alla funzione richiesta dall’art. 366-bis c.p.c..

I quesiti, infatti, sono del seguente tenore: A sensi dell’art. 2943 c.c. ha valore interruttivo della prescrizione quinquennale la domanda di condanna generica proposta in sede di precisazione delle conclusioni ad istruttoria ultimata?; Se il Giudice d’appello non abbia l’obbligo, ex art. 112 c.p.c., di motivare il comportamento globale delle parti, ex arti 1322 e 1362 c.c., nella valutazione degli elementi comprovanti i fatti estintivi della obbigazione eccepibile anche in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c.; Se il Giudice d’Appello, di fronte alla precisa eccezione della norma di cui all’art. 1175 c.c., abbia o meno il dovere di motivare le ragioni per le quali non si debba applicare la relativa normativa.

Ora, l’art. 366-bis c.p.c., quando esigeva che il quesito di diritto dovesse concludere il motivo imponeva che la sua formulazione non si presentasse come la prospettazione di un interrogativo giuridico del tutto sganciato dalla vicenda oggetto del procedimento, bensì evidenziasse la sua pertinenza ad essa. Invero, se il quesito doveva concludere l’illustrazione del motivo ed il motivo si risolve in una critica alla decisione impugnata e, quindi, al modo in cui la vicenda dedotta in giudizio è stata decisa sul punto oggetto dell’impugnazione e criticato dal motivo, appare evidente che il quesito, per concludere l’illustrazione del motivo, doveva necessariamente contenere un riferimento riassuntivo ad esso e, quindi, al suo oggetto, cioè al punto della decisione impugnata da cui il motivo dissentiva, sì che ne risultasse evidenziato – ancorchè succintamente – perchè l’interrogativo giuridico astratto era giustificato in relazione alla controversia per come decisa dalla sentenza impugnata. Un quesito che non presenta questa contenuto è, pertanto, un non-quesito (si veda, in termini, fra le tante, Cass. sez. un. n. 26020 del 2008; nonchè n. 6420 del 2008).

A tali principi i quesiti sopra riportati non si presentano conformi.

Il secondo ed il terzo motivo per la parte in cui, almeno a stare all’intestazione, dovrebbero denunciare un vizio ai sensi del dell’art. 360 c.p.c., n. 5 nonchè il quarto motivo, dedotto soltanto ai sensi di tale norma, non si concludono e non contengono il momento di sintesi espressivo della cd. chiara indicazione di cui all’art. 366-bis c.p.c., secondo i criteri indicati dalla consolidata giurisprudenza della Corte fin da Cass. sez. un. n. 20603 del 2007.

In proposito, si osserva anzi che il quarto motivo si conclude con la formulazione di un quesito di diritto, peraltro generico ed astratto come quelli espressi a proposito dei primi tre motivi. Nè la chiara indicazione potrebbe essere rinvenuta nella proposizione con cui viene intestato il motivo, attesa la genericità dei termini in cui è formulata Va detto anzi che essi esprimono, piuttosto che un riferimento alla quaestio farti, una critica di ordine giuridico, sicchè sarebbero stati adeguati ad una motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali la memoria muove rilievi che non sono in alcun modo idonei a superarle.

La memoria, infatti, non si preoccupa di esaminare l’adeguatezza delle considerazioni della relazione alla giurisprudenza che essa richiama, sia quanto al modo di formulazione del quesito di diritto, sia quanto alla prescrizione della cd. “chiara indicazione”. Tale giurisprudenza consolidata – viene del tutto ignorata, nel senso che non ci si preoccupa di dimostrare come e perchè le argomentazioni della relazione siano inadeguate rispetto ad essa.

Inoltre, con specifico riferimento al requisito della cd. “chiara indicazione” la memoria non si fa carico dei rilievi tendenti ad evidenziare perchè essa manchi.

p.2.1. Il Collegio, peraltro, rileva che il primo quesito – ferma la sua astrattezza – dovrebbe (sempre quale astratta questione) ricevere risposta negativa, perchè che una domanda sia formulata in violazione delle preclusioni già formatesi nel processo, non ne elide sia pure al di fuori del processo e, quindi, fermo restando che la decisione sulla domanda nel processo non può avere luogo – l’efficacia interruttiva sul piano sostanziale della prescrizione e ciò per la ragione che quest’ultima è effetto sostanziale della domanda che si produce purchè la domanda sia individuata come editio actionis, a nulla rilevando che essa non possa essere decisa perchè proposta in violazione di un termine di preclusione. L’idoneità a manifestare l’esercizio del diritto oggetto della domanda resta, infatti, indiscutibile. Al riguardo, è stato già statuito che “L’inammissibilità della domanda, qualunque ne sia la causa, non esclude l’efficacia interruttiva della prescrizione del diritto con essa fatto valere, efficacia che – anche in questo caso – permane fino al giudicato”. (Cass. n. 5104 del 2006).

Il principio di diritto astratto che l’altrettanto astratto quesito di diritto dovrebbe ricevere non sarebbe favorevole a quanto auspicato (sia pure non rite ai sensi dell’art. 366-bis) da parte ricorrente.

p.3. Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione alla 5 resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro quattromila, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA