Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15058 del 31/05/2021

Cassazione civile sez. III, 31/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 31/05/2021), n.15058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37203/2019 proposto da:

F.P.A.B., rappresentato e difeso

dall’avv.to GIOVANNI CAROE’ (g.caroe.pec.giuffrè.it), ed

elettivamente domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte

di Cassazione in Roma, Piazza Cavour;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di MESSINA, depositato

il 25/10/2019 nel procedimento RG 3379/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. F.P.A.B. proveniente dallo (OMISSIS), ricorre affidandosi ad un unico motivo per la cassazione del decreto del giudice di pace di Messina che aveva convalidato il provvedimento con il quale il Questore di Messina – in data contestuale all’espulsione prefettizia – aveva disposto il suo accompagnamento alla frontiera.

1.1. Si duole della tardività del decreto, intervenuto, in thesi, oltre il termine di 48 ore previsto dalla legge.

2. La parte intimata non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con unico motivo, il ricorrente, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce la violazione di legge in relazione ai termini prescritti dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 bis.

1.1. Assume, al riguardo, che il giudice di pace, a fronte della tempestiva comunicazione del questore del decreto di accompagnamento alla frontiera, aveva reso il provvedimento di convalida oltre il termine di 48 ore previsto dalle norme sopra richiamate ed, in particolare, oltre 50 minuti dopo la sua scadenza.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1. Si osserva, infatti, che il ricorrente, oltre ad aver indicato in rubrica norme non attinenti alla fattispecie in esame (“violazione dei termini di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 bis”), invero governata dagli artt. 13 e 14 T.U.I., non ha colto la ratio decidendi del provvedimento impugnato che, lungi dal riferirsi alla convalida del decreto di allontanamento conseguente al provvedimento prefettizio di espulsione, ha provveduto in ordine al decreto con il quale il Questore di Messina, in relazione all’espulsione disposta dal Prefetto in data 22.10.2019 aveva, nello stesso giorno, disposto relativamente alla sua esecuzione, adottando le misure di cui all’art. 14, comma 1 bis T.U.I., in luogo del trattenimento (cfr. pag. 1 del provvedimento impugnato).

2.2. Ora, anche a voler ritenere che l’erroneo richiamo della norma, sopra rilevato, sia frutto di un lapsus calami e che sia stata “graficamente” omessa l’indicazione “dell’art. 13” a completamento del “D.Lgs. n. 286 del 1998, comma 5 bis”, si osserva che l’oggetto del decreto di convalida in esame risulta, comunque, differente da quello al quale la censura si riferisce, ragione per cui essa è incoerente con la materia del contendere.

2.3. Tuttavia, non è inutile precisare che, in ordine al rispetto del termine di quarantotto ore, fissato sia nel procedimento di convalida del decreto di espulsione (disciplinato dall’art. 13, comma 5 bis TUI), sia nel procedimento di convalida del decreto di trattenimento o delle misure ad esso alternative (disciplinate dell’art. 14, commi 1 bis e segg. TUI), questa Corte ha avuto modo di chiarire che ” in materia di convalida, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 5 bis, del provvedimento di accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera a seguito di decreto di espulsione adottato dal prefetto, il termine di quarantotto ore dalla comunicazione del provvedimento in cancelleria entro il quale il giudice di pace deve provvedere è rispettato se, entro tale termine, venga fissata ed abbia concreto inizio l’udienza

di convalida, semprechè la decisione, ancorchè adottata successivamente, sia intervenuta a conclusione dell’udienza senza soluzione di continuità” (cfr. Cass. 5715/2008).

2.4. Al riguardo, si osserva che il principio di diritto sopra richiamato, condiviso da questo Collegio, risulta estendibile a tutti i procedimenti di convalida del giudice di pace dei provvedimenti inerenti all’espulsione, in quanto la ratio legis sottesa al percorso procedurale è la medesima: la compiuta decorrenza del termine fissato, infatti, deve essere riferita all’orario di inizio del procedimento di convalida e non all’orario di emissione del provvedimento (sempre che non siano disposti rinvii ad altra data) in quanto una diversa interpretazione affiderebbe alla condotta dell’interessato la possibilità di ritardare surrettiziamente la pronuncia e di ottenere un annullamento del provvedimento restrittivo.

3. La mancata difesa della parte intimata esime la Corte dalla decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

4. La materia del contendere non prevede il versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte;

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

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