Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15058 del 21/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 21/07/2016, (ud. 12/04/2016, dep. 21/07/2016), n.15058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19927-2011 proposto da:

CRC CENTRO RIPARAZIONI CATERPILLAR DI G.S. E C SNC,

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO

271, presso lo studio dell’avvocato COSTANTINO TESSAROLO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANTE DI FURIA;

– ricorrente –

e contro

B.G.;

– intimato –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di MODENA, depositata il

18/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per il

secondo ed il terzo motivo, con rinvio al Tribunale, rigetto del

primo assorbito il quarto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società CRC Centro Riparazioni Caterpillar di G.S. e C. proponeva opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 e della L. n. 794 del 1942, art. 28 avverso il decreto del 10 gennaio 2001 con il quale il Giudice del Tribunale di Modena liquidava il compenso al CTU ing. B.G. determinando in Euro 3.503,00 di cui Euro 229 per spese. L’opponente lamentava l’eccessività dell’importo liquidato calcolato sulla base di n. 401 vacazioni pari a 100 giorni di lavoro sebbene il conferimento dell’incarico fosse avvenuto all’udienza del 16 ottobre 2010 ed il deposito della consulenza tecnica il 7 gennaio 2011 con un intervallo di tempo di soli 93 (rectius 83) giorni. Per altro, la L. n. 391 del 1980, art. 4 prevede che il giudice non possa liquidare più di quattro vacazioni al giorno e il giudice è tenuto sotto la sua personale responsabilità a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento alle ore strettamente necessarie per l’espletamento dell’incarico. L’opponente ricordava che il valore della controversia era di Euro 7.584,51 con conseguente sproporzione tra il costo della consulenza e il valore della causa e sottolineava l’eccessività delle spese, sia per quelle di viaggio, sia per quelle telefoniche e di comunicazione.

Si costituiva l’ing. B.G., chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Il Presidente del Tribunale di Modena con decreto accoglieva parzialmente l’opposizione e in parziale riforma della sentenza, rideterminava in complessive Euro 2.199,69 il compenso spettante al CTU, compensava tra le parti le spese processuali. Secondo il Presidente del Tribunale di Modena, considerata la relativa complessità dei quesiti posti e che l’indagine peritale si era svolta soltanto sulla base della ricostruzione dei fatti emersi dal processo, senza che fosse stato esaminato l’oggetto del contendere perchè non più esistente il numero di vacazioni da ritenersi congruo e proporzionato all’attività svolta e al valore della causa, andava individuato nel numero di 240 vacazioni.

La cassazione di questo decreto è stata chiesto dalla società CRC Centro Riparazione Carterpillar di G.S. e c. srl, con ricorso affidato a quattro motivi. B.G., intimato in questa fase, non ha svolto attività giudiziale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= La società CRC Centro Riparazioni Cartepillar e C. lamenta:

A) Con il primo motivo di ricorso l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio prospettato dalla ricorrente e conseguente violazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 con riferimento all’art. 112 c.p.c. Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe omesso di motivare il rigetto della domanda di revoca del decreto di liquidazione per la denunciata nullità della consulenza per grave violazione del diritto di difesa causato dall’ing. B. per il fatto stesso di aver depositato la CTU senza prima averne inviato una bozza ai CTP, che avrebbero potuto formulare le proprie osservazioni di cui avrebbe dovuto tener conto nel redigere la stesura definitiva della CTU, così come imposto dal GU. b) Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 391 del 1980, art. 4 (così come aggiornato dal D.M. 30 maggio 2002, art. 1) e contraddittorietà della motivazione (con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5). La ricorrente lamenta l’eccessiva quantificazione delle vacazioni sia pure ridotte da 401 a 240 perchè per svolgere 240 vacazioni sarebbero stati necessari almeno 60 giorni (quattro vacazioni al giorno) e dall’inizio delle operazioni peritali (20 ottobre 2010) al deposito della consulenza (7 gennaio 2011) sarebbero trascorsi solo cinquantatre giorni, esclusi i sabati, i festivi e le vigilie di Natale e Capodanno.

c) Con il terzo motivo del ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 56 ed omissione della motivazione (con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5). Secondo la ricorrente, il Presidente avrebbe quantificato e liquidato le spese, nonostante l’ing. B. non avesse presentato la relativa documentazione. Sarebbe onere del richiedente documentare le spese e se nessuna spesa viene documentata nessuna spesa dovrebbe essere riconosciuta.

d) Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo la ricorrente, erroneamente, il Giudice del merito avrebbe disposto la compensazione delle spese processuali non tenendo conto che la domanda dell’ing. B. era stata respinta (la domanda riguardava il rigetto del ricorso e la conferma del decreto di liquidazione) e la domanda della società CRC era stata accolta, quantomeno nella parte in cui chiedeva la riduzione dell’importo liquidato.

Secondo il ricorrente, dunque vi sarebbe, nel caso, una parte interamente vittoriosa e una interamente soccombente.

1.1.= In via preliminare il Collegio accerta che l’opposizione proposta da CRC Centro Riparazioni Carterpillar di G.S. e C. avverso il decreto del 10 gennaio 2001 con il quale il Tribunale di Modena liquidava il compenso al CTU ing. B.G., non risulta notificato all’Azienda Agricola Be.Se. & C. parte del giudizio (giudizio di opposizione al DI del Tribunale di Modena n. 3010/08 promosso dall’Azienda Agricola Be.Se. & C nei confronti della società CRC Centro Riparazioni Carterpillar di G.S. e C), determinando un vizio di integrità del contraddittorio. Come è stato già affermato da questa Corte con la sentenza n.23191 del 2012 (che ha ribadito un orientamento costante): nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d’ufficio, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari.

Ne consegue che l’omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ad una di tali parti e, cioè all’Azienda Agricola Be.Se. & C determina la nullità del procedimento e della decisione, sicchè quest’ultima deve essere cassata con rinvio, affinchè il giudice “a quo” riesamini l’opposizione, previa integrazione del contraddittorio. Il Tribunale, cui la causa viene rinviata provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte, pronunciando sul ricorso, annulla l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione, al Tribunale di Modena in altra composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

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