Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15058 del 19/06/2017


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Cassazione civile, sez. un., 19/06/2017, (ud. 06/06/2017, dep.19/06/2017),  n. 15058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di Sez. –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11705/2016 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.

MANTEGAZZA 24, presso il Dott. MARCO GARDIN, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALFREDO CAGGIULA;

– ricorrente –

contro

ASL LECCE, in persona del Direttore Generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI NOVELLA 22, presso lo

studio dell’avvocato BARBARA PERSANO, rappresentata e difesa dagli

avvocati MARIA CRISTINA BASURTO e LOREDANA MACRI’;

– controricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO, LELIO

MARITATO, CARLA D’ALOISIO e EMANUELE DE ROSE, nonchè elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto stesso;

– resistente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente al

n. 8288/2014 r.g. del TRIBUNALE di LECCE;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/06/2017 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, il quale

chiede respingersi il ricorso ed affermarsi la giurisdizione della

Corte dei Conti, con tutte le conseguenze di legge.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Dott.ssa S.M., dirigente psicologa inquadrata presso la ASL Lecce dal 01/04/2003 dopo un più che quindicennale rapporto in regime di convenzione, propone, con ricorso notificato a partire dal 02/05/2016, regolamento preventivo di giurisdizione in relazione alla controversia da lei instaurata dinanzi al giudice del lavoro di Lecce con ricorso del 03/06/2014 (iscr. al n. 8288/14 r.g. di quell’ufficio), volta a conseguire l’accertamento del suo diritto alla copertura previdenziale a carico dell’INPS (gestione ex INPDAP) anche per il periodo dal 01/05/1980 al 31/12/1995 e cioè prima del suo inquadramento nei ruoli del SSN, con consequenziali ordini ai convenuti INPS e ASL Lecce – la quale ultima aveva, tra l’altro, sollevato eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e prospettato la giurisdizione della corte dei conti – di disporre gli adempimenti necessari per la ricostruzione e la regolarizzazione della sua situazione contributiva;

la ricorrente argomenta per la giurisdizione del giudice ordinario, visto che nella specie si controverte della spettanza o meno degli emolumenti contributivi, mentre nelle fattispecie oggetto dei precedenti invocati dalla controparte la domanda era volta ad ottenere il computo su base pensionistica degli emolumenti a suo tempo già percepiti sulla retribuzione;

degli intimati l’INPS si costituisce in questa sede mediante deposito di procura in calce alla copia notificata del ricorso per regolamento di giurisdizione, mentre l’ASL Lecce insiste, con ampie argomentazioni, per la declaratoria di giurisdizione del giudice contabile;

il Procuratore Generale, con sua requisitoria scritta del 20-21 luglio 2016, ricostruita in modo accurato la fattispecie, qualifica la domanda come fondata sulla L. L.R. n. 27 del 2009, art. 3 (relativo alla L.R. n. 26 del 2006, art. 6, come interpretato autenticamente dalla L.R. n. 45 del 2006, art. 17, nel senso che, ai soli fini previdenziali, il servizio prestato in regime convenzionale dal personale dipendente inquadrato nei ruoli del SSN ai sensi della L. 18 febbraio 1999, n. 45, precedentemente all’immissione in ruolo venga coperto da contribuzione INPDAP, alla stessa stregua del personale dipendente) e la interpreta come diretta non già nei confronti della datrice di lavoro ASL per conseguirne la copertura assicurativa mediante il versamento dei contributi mancanti, ma nei confronti dell’INPS quale successore dell’INPDAP – per conseguirne l’applicazione del precetto normativo e quindi la considerazione a fini pensionistici anche dei periodi di servizio in regime convenzionale; sulla base di tali premesse concludendo per la declaratoria della giurisdizione della Corte dei Conti, rilevando come la pretesa sostanziale riguardi la considerazione a fini pensionistici anche dei periodi di servizio in regime convenzionale, sicchè essa verte sul diritto, o la misura o la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti (a tal fine richiamando Cass. Sez. U. 26935/14 e altri precedenti conformi);

per l’adunanza camerale del 06/06/2017 la ricorrente deposita altresì il dispositivo di una pronunzia di merito dichiarativa della giurisdizione del giudice ordinario;

considerato che:

va preliminarmente rilevato che l’INPS si è costituito con procura in calce alla copia notificata del ricorso, senza svolgere alcuna altra attività successiva, tra cui il deposito delle memorie previste dal capoverso dell’art. 380-ter c.p.c. (nel testo come sostituito dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. g), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ove questa possa dirsi ammessa anche in difetto di controricorso: al riguardo, è noto che, nel giudizio di legittimità, la procura rilasciata dall’intimato in calce o a margine della copia notificata del ricorso, anzichè in calce al – o a margine del – controricorso, non è idonea per la valida proposizione di quest’ultimo, nè per la formulazione di memorie, poichè non dimostra l’avvenuto conferimento del mandato anteriormente o contemporaneamente alla notificazione dell’atto di resistenza, ma è idonea ai soli fini della costituzione in giudizio del controricorrente e della partecipazione del difensore alla discussione orale (Cass. Sez. U. 13/06/2014, n. 13431; Cass. 05/09/2006, n. 19066; Cass. 20/08/2004, n. 16349);

ciò posto, ritiene il Collegio di non potere condividere le conclusioni del Procuratore Generale;

va premesso che la giurisprudenza di questa Corte può dirsi univoca nell’affermazione della spettanza in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 62, di tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si alleghi, a fondamento della pretesa, l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato, ancorchè non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l’importo (tra le ultime: Cass. Sez. U. 27/03/2017, n. 7755; Cass. Sez. U. 09/06/2016, n. 11869): sul punto, la giurisdizione del giudice contabile è anche di merito, quegli disponendo degli stessi poteri – anche istruttori – del giudice ordinario per l’accertamento e la valutazione dei fatti, sicchè bene è a lui devoluta la domanda relativa all’anzianità contributiva ed alla misura della pensione dei pubblici dipendenti e degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante (fra le ultime, v. Cass. Sez. U. 19/12/2014, n. 26935, con richiami a: Cass. Sez. U. 14/02/2007, n. 3195; Cass. Sez. U. 10/01/2007, n. 221; Cass. Sez. U. 19/01/2007, n. 1134; Cass. Sez. U. 29/04/2009, n. 9942; Cass. Sez. U. 07/08/2009, n. 18076; Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17927);

peraltro, presupposto della giurisdizione esclusiva è l’assenza di conseguenze della pronunzia invocata su di un rapporto di servizio o di lavoro in corso o sui provvedimenti determinativi del relativo trattamento economico globalmente considerato quando non sul complessivo status attuale e futuro: tale assenza costituendo la condizione per escludere la giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro (per fattispecie in cui si è affermata la giurisdizione del giudice contabile, riferite a domande di lavoratori già cessati dal servizio, si vedano: Cass. 24/07/2013, n. 17927; Cass. Sez. U. ord. 14/02/2007, n. 3195; Cass. Sez. U. ord. 19/01/2007, n. 1134);

invero, in modo altrettanto chiaro si è statuito (Cass. Sez. U. 20/05/2010, n. 12337, citata dalla ricorrente) che “ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie relative alla computabilità dell’indennità di amministrazione nel trattamento pensionistico, occorre distinguere tra domanda proposta nel corso del rapporto di lavoro e diretta all’accertamento della computabilità dell’emolumento nella base contributiva – che attiene agli obblighi, pur con connotazione previdenziale, nascenti dal rapporto d’impiego e alla base di calcolo dei contributi sulla retribuzione che l’Amministrazione è tenuta a versare – e domanda, proposta dal dipendente già in quiescenza, diretta al conteggio di detta indennità nella pensione o nella base pensionistica ai fini della quantificazione del trattamento pensionistico – che attiene al rapporto previdenziale e riguarda l’ammontare della pensione erogata o da erogare – dovendosi ritenere che mentre nel primo caso la controversia è devoluta al giudice del rapporto di lavoro – e, quindi, al giudice amministrativo per le vicende anteriori al 30 giugno 1998 e al giudice ordinario per quelle successive – nel secondo caso la domanda appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti”; e nello stesso senso la successiva Cass. Sez. U. 20/06/2012, n. 10131, ha attribuito discriminante rilevanza, ai fini della devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice contabile, alla circostanza dell’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro e della conseguente ininfluenza della controversia sul medesimo;

il principio da ultimo ricordato è stato applicato, ai fini dell’individuazione della giurisdizione del giudice contabile, anche da Cass. Sez. U. 19/12/2014, n. 26935(relativa appunto a lavoratori già in quiescenza) e, in precedenza, da Cass. Sez. U. ord. 14/02/2007, n. 3195, o da Cass. Sez. U. ord. 19/01/2007, n. 1134, sempre ed appunto sul presupposto che oggetto della controversia fosse il computo della contribuzione previdenziale esclusivamente sotto il profilo della quantificazione di siffatta misura, senza alcuna possibilità che, con riferimento all’oggetto ed all’ambito del giudizio stesso, la decisione della Corte dei conti avesse incidenza sul rapporto di (servizio o di) lavoro e sui provvedimenti determinativi del relativo trattamento economico, in relazione ai quali l’esame di detto giudice si esplica solamente per valutarne gli effetti ai fini della riliquidazione della pensione (in tale ultimo senso, ancora, v. Cass. Sez. U. 29/04/2009, n. 9942, che ribadisce la giurisdizione del giudice contabile per aver la controversia ad oggetto la determinazione della base di computo della contribuzione previdenziale sotto il profilo della quantificazione di quella misura);

in tale senso va allora interpretata la categorica affermazione (Cass. Sez. U. 09/06/2016, n. 11849) della riconduzione all’ambito della giurisdizione esclusiva della Corte dei conti di tutte le controversie funzionali alla pensione e quindi non solo di quelle aventi ad oggetto il sorgere ed il modificarsi del diritto alla pensione, ma pure di quelle relative ai problemi connessi, quali il riscatto dei periodi di servizio, la ricongiunzione di periodi assicurativi, gli assegni accessori, interessi e rivalutazione, ovvero il recupero di somme indebitamente erogate: infatti, la corretta individuazione di tale ambito e l’armonizzazione dei principi esposti impone di statuire che la giurisdizione della Corte dei conti sussiste sì quanto a tutte le controversie in materia di pensioni e, tra queste, pure in ordine a quelle ad esse funzionali, ma pur sempre a condizione che tanto non implichi, per essere intrapresa la controversia dal lavoratore ancora in servizio, un effetto diretto ed immediato anche nei confronti del suo datore di lavoro, sotto il profilo dell’insorgenza, dipendente dal riconoscimento del diritto del lavoratore medesimo alla copertura previdenziale, di obblighi datoriali di qualunque specie; nella quale ultima evenienza invece la controversia, riguardando in via immediata il rapporto di lavoro o d’impiego in essere, sia pure relativamente agli obblighi del datore di lavoro a contenuto o connotazione o funzione lato sensu previdenziale, tra cui quelli contributivi, va devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario;

a questo fine, ritiene il Collegio possibile e necessario integrare la disamina dell’atto introduttivo dinanzi al giudice del lavoro – che tale petitum non menzionava affatto, se non altro con la dovuta chiarezza – con quella del ricorso per regolamento di giurisdizione, per rilevare come la pretesa della ricorrente S.M. abbia ad oggetto diversamente da quanto, peraltro con scrupolo e rigore metodologico argomentando, conclude il Pubblico Ministero – non tanto il mero riconoscimento di un astratto diritto alla copertura previdenziale pure per il periodo (circa un quindicennio) in cui ha lavorato quale psicologa – benchè in regime di convenzione – del servizio sanitario nazionale, quanto piuttosto quello del diritto al versamento dei contributi previdenziali eventualmente necessari per rendere effettiva la copertura previdenziale medesima e comunque a tutte quelle condotte datoriali indispensabili al riconoscimento di tale anzianità;

in tal modo, alla stregua del principio appena più sopra enunziato e contrariamente a quanto sul punto conclude il Pubblico Ministero, la controversia involge il rapporto di impiego in corso e prioritariamente gli obblighi del datore di lavoro a contenuto previdenziale in merito al riconoscimento del diritto alla copertura previdenziale, tra cui il versamento dei relativi contributi per il periodo di lavoro in regime di convenzione per il quale viene chiesto il riconoscimento medesimo;

è evidente quindi che la controversia ha ad oggetto appunto sì un presupposto dell’anzianità contributiva per un periodo di servizio già prestato o equiparato e, così, il diritto stesso della pensione relativo ad un tale periodo, ma vantato nei confronti tanto del datore di lavoro attuale che dell’ente previdenziale: in tal modo, la decisione invocata dal lavoratore sarà in grado di incidere sul rapporto di lavoro e sugli obblighi consequenziali del datore di lavoro e dell’ente previdenziale, ove il diritto vantato dal primo gli fosse riconosciuto, anche a soli fini previdenziali (come prevede espressamente la normativa regionale);

va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, ma è evidentemente opportuno che le spese siano rimesse al giudice qui dichiarato munito di giurisdizione ed in particolare al tribunale di Lecce in funzione di giudice del lavoro, davanti al quale già pende la controversia, affinchè vi provveda in considerazione dell’esito complessivo della lite.

PQM

 

dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cui provvedere sulle spese del presente regolamento.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2017

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