Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15058 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 15/07/2020), n.15058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6650-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 15,

presso il proprio studio, rappresentata e difesa da se stessa;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5162/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 19/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione da parte di C.M. di avviso di rettifica del classamento catastale di immobile in Roma di cui è comproprietaria nella quota di 7/12 sito in microzona (OMISSIS) (OMISSIS), ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendolo inammissibile perchè notificato in busta chiusa, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3 e oltre il termine semestrale rispetto al deposito della sentenza (26.4.2016), in quanto accertato che la consegna del plico è avvenuta il 29.11.2016, in mancanza di ricevuta di poste italiane che certificasse di avere ricevuto l’atto nel termine di legge.

Diritto

CONSIDERATO

che:

è necessario acquisire il fascicolo di merito per verificare la regolarità della notifica.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA