Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15058 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/07/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 07/07/2011), n.15058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2041-2010 proposto da:

F.M.A. (OMISSIS), M.M.L.,

G.S.R., M.L., tutti elettivamente

domiciliati in ROMA, SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B, presso lo

studio degli avvocati TRINCHIERI RANIERO e NASO DOMENICO, che li

rappresentano e difendono, giuste procure speciali in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA (OMISSIS) in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 14/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

21.11.08, depositata il 12/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Che F.M.A. e gli altri consorti indicati in epigrafe propongono contro il Ministero dell’Istruzione ricorso, per un motivo, volto ad ottenere la cassazione della sentenza resa dalla Corte d’Appello di Milano in data 12 gennaio 2009.

La sentenza impugnata ha negato alle parti qui ricorrenti, dipendenti dell’amministrazione statale della pubblica istruzione, personale ATA (Amministrativo, Tecnico, Ausiliario) inquadrate nel nuovo profilo professionale Area D2, di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) con decorrenza 1 settembre 2000 secondo la previsione del CCNL 26.5.1999, il diritto alla maggiore retribuzione derivante dal computo dell’intera anzianità di servizio maturata nella precedente qualifica, anzianità computata dall’amministrazione secondo il sistema della “temporizzazione”. La decisione della Corte territoriale è conforme al principio, recentemente affermato da questa Corte a conferma di un precedente orientamento, secondo cui “La specifica norma di cui all’art. 8 del CCNL 9.3.2001 – relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto scuola – regola il trattamento economico spettante dall’1.9.2000 al personale ATA inquadrato nel profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 34 CCNL comparto scuola 26 maggio 1999, escludendo che operi, per detto personale, la regola generale, più favorevole, in tema di computo dell’intera anzianità di servizio maturata per il caso di inquadramento in qualifica superiore, senza che sia configurabile contrasto con norme imperative, atteso che il contratto collettivo non è sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento” (v. Cass. 9 dicembre 2010, n. 24912- 24913 – 24914 nonchè numerose altre conformi in pari data; in precedenza v. sostanzialmente nel medesimo ordine di idee. Cass. 1 marzo 2010, n. 4885).

Poichè non vi è ragione per discostarsi da tale orientamento, il ricorso in esame è palesemente infondato e deve esser rigettato, con condanna delle ricorrenti alle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna le parti ricorrenti alle spese del giudizio, liquidate in Euro 30 per esborsi, oltre ad Euro 3000 per onorari, nonchè accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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