Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15058 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15058 Anno 2014
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: SCODITTI ENRICO

SENTENZA

2ul ricorso 9720-2009 proposto da:
AGRWTA

DELLE

ENTRATE

in

persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata, in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo, rappresenta e difende;
– ricorrente contro
ESAB SALDATURA SPA in persona dell’Amministratore
Delegato pro tempore, elettivamente domiciliato, in
ROMA VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell’avvocato
MOCCI ERNESTO, rappresentatok e difeso, dagli avvocati
EUGENIO BRIGUGLIO, ZECCA EMILIO giusta delega a

Data pubblicazione: 02/07/2014

margine;
– controricorrente avverso la sentenza n. 11/2008 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata il 25/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SCODITTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato VARONE che si
riporta agli scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udienza del 13/05/2014 dal Consigliere Dott. ENRICO

Svolgimento del processo
In data 5 dicembre 2005 veniva notificato alla Esab Saldatura s.p.a. avviso di
accertamento sulla base di una serie di rilievi in p.v.c. per indebita detrazione
IVA, irregolare fatturazione di operazioni imponibili e mancata autofatturazione
di acquisti intracomunitari. Il ricorso proposto dalla società veniva parzialmente
accolto dalla CTP, la quale annullava l’avviso di accertamento per i soli rilievi

di accertamento), e dunque limitatamente ai rilievi del p.v.c. n. 7 (in parte), n.
8, n. 9 e n. 10 (in parte). In particolare, al punto n. 1 dell’avviso di
accertamento l’originaria ripresa di €120.238,20 era stata ridotta ad
€77.370,55, essendo stata dimostrata l’esportazione per il complessivo
importo di £83.0003.341, pari ad €42.867,65. Proponevano appello sia l’Ufficio
che, in via incidentale, la contribuente. La Commissione Tributaria Regionale
della Lombardia, rigettava l’appello principale ed in parziale riforma della
sentenza di primo grado accoglieva l’appello incidentale della contribuente ad
eccezione dell’indebita detrazione di €26.631,00, salve le sanzioni. In
motivazione, in particolare, a proposito dell’appello incidentale si legge che
deve essere accolto l’appello “incidentale della contribuente sull’importo
relativo alla differenza di ripresa per euro 77.370,55, che deve essere
annullato con la consequenziale riforma su tale capo della sentenza di primo
grado”.
Ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un motivo l’Agenzia
della Entrate. Resiste con controricorso la contribuente.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di impugnazione si denuncia error in procedendo ai
sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. per disapplicazione dell’art. 112 c.p.c. in
combinato disposto con l’art. 1, comma 2, d. leg. n. 546/1992. Deduce la
ricorrente che nelle conclusioni dell’appello incidentale non vi era menzione del
punto del recupero a tassazione numerato come “1” nell’avviso di
accertamento, che aveva dato luogo alla limitazione della ripresa ad
€77.370,55, ma si chiedeva solo la riforma della sentenza impugnata nella
parte in cui aveva annullato il recupero a tassazione n. 3. Aggiunge che, pur

i

inerenti l’irregolare fatturazione di operazioni imponibili (ripresa n. 1 dell’avviso

interpretando in modo ampliato le conclusioni della parte, la contribuente si era
limitata nel suo appello incidentale a censurare la decisione di accoglimento
parziale del suo ricorso con riferimento soltanto al rilievo n. 7 del p.v.c., che
era stato solo parzialmente dichiarato illegittimo dalla CTP.
Il motivo è fondato. Irrilevante è il richiamo nelle conclusioni dell’appello
incidentale esclusivamente del solo recupero a tassazione n. 3, allorquando nel

Corte, l’atto con cui si propone l’impugnazione, deve essere interpretato nel
suo complesso, al fine di verificare la presenza di tutti gli elementi della
domanda che siano prescritti sotto comminatoria di nullità o di preclusione; ne
consegue che la mancata riproduzione, nella parte dell’atto di appello a ciò
destinata, delle conclusioni relative ad un motivo di gravame non può
equivalere a difetto di impugnazione o essere causa della nullità di essa, se dal
contesto dell’atto risulti, anche in termini non formali, una univoca
manifestazione di volontà di proporre impugnazione. (Cass. 15 gennaio 2007,
n. 687; 15 maggio 2003, n. 7585; 15 novembre 2004, n. 21615). Deve quindi
darsi rilievo al contesto dell’atto. Ma proprio la considerazione complessiva
dell’atto depone nel senso della fondatezza del motivo.
Nel controricorso si precisa che la sentenza era stata impugnata, oltre
che per il punto n. 3 dell’avviso di accertamento, anche per il punto n. 1
limitatamente al rilievo n. 7, sotto il profilo del mancato esame da parte della
CTP di cinque fatture il cui ammontare complessivo, quanto all’IVA, era di
£4.937.490, pari ad €2.550,00. Si legge, invece, nella sentenza impugnata che
deve essere accolto l’appello “incidentale della contribuente sull’importo
relativo alla differenza di ripresa per euro 77.370,55, che deve essere
annullato con la consequenziale riforma su tale capo della sentenza di primo
grado”. Nel controricorso si tenta di interpretare questo passaggio nel senso
dell’accoglimento dell’appello incidentale, con riguardo alla ripresa ritenuta
legittima dal giudice di primo grado, per la differenza di €2.550,00, relativa al
rilievo n. 7. Il senso letterale della motivazione dell’impugnata sentenza è però
diverso, ed è quello dell’accoglimento dell’appello incidentale sull’importo
relativo alla differenza di ripresa per euro 77.370,55, dove “differenza” pare

2

corpo dell’atto vi siano ulteriori censure. Secondo la giurisprudenza di questa

ESENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D.P.R. 26/4/19S6
N. 131 TAB. ALL. B. – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

alludere alla differenza con l’originaria ripresa di €120.238,20 ritenuta dal
giudice di primo grado. L’uso poi del maschile “deve essere annullato”, da

riferire evidentemente all’importo” e non alla “differenza”, conferma
l’esattezza di tale interpretazione. Stante il tenore letterale della motivazione,
eventuali equivocità devono quindi essere risolte nel senso dell’importo di euro
77.370,55. E’ a questo punto il controricorso, nel quale

si

conferma

conferma il vizio di ultrapetizione dell’impugnata sentenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra
sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che
provvederà sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il giorno 13 maggio 2014
Il consiglje est.

l’impugnazione incidentale per il più modesto importo di €2.550,00, che

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