Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15057 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/06/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 22/06/2010), n.15057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5512-2007 proposto da:

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio dell’avvocato CLARIZIA

ANGELO, rappresentato e difeso dall’avvocato PRISCO SALVATORE, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore, Dott.

M.N., elettivamente domiciliato in ROMA, FORO TRAIANO

I/A, presso lo studio dell’avvocato PALMA ANTONIO C/O STUDIO PALMA-

SCHETTINI, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5505/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 25/02/200 R.G.N. 8108/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/05/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in data 10-6-2002 S.C. conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, il Comune di (OMISSIS) chiedendo che fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad essere inquadrato nella categoria (OMISSIS) ed al conseguente trattamento giuridico ed economico (OMISSIS) con decorrenza dal 1.1.998, con ogni conseguenza sotto il profilo delle conseguenze retributive.

All’uopo il ricorrente assumeva:

che con Delib. del 1982 era stato inquadrato come sottufficiale di polizia urbana nella (OMISSIS) qualifica funzionale del CCNL di settore;

che tale inquadramento trovava fondamento nelle esigenze di dotazione organica dell’ente e nello svolgimento già in precedenza di compiti di coordinamento e di controllo di altri colleghi di lavoro, come da vari ordini di servizio, riconducibili alla posizione professionale di vigile urbano addetto ad attività di vigilanza, controllo e coordinamento;

che in data 31-3-1999 per effetto del nuovo ccnl 1998-2001 il personale era stato classificato in quattro categorie;

che secondo i criteri generali di riclassificazione del personale i nuovi inquadramenti dovevano avvenire tenendo conto dei profili professionali e delle declaratorie di cui all’allegato A del CCNL per i nuovi assunti e secondo i criteri di trasposizione della tabella C per i dipendenti già in forza alla data di entrata in vigore del CCNL stesso;

che per questi ultimi era stata prevista, per i posizionati nella sesta qualifica funzionale, la trasposizione automatica nell’area (OMISSIS), nonostante fossero addetti a compiti di coordinamento e controllo, mentre per i nuovi assunti, specialisti dell’area di vigilanza, era stato previsto l’inserimento nell’area (OMISSIS);

che, per far fronte a tale disparità, con il contratto integrativo del 14-9-2000, era stato prevista una procedura selettiva interna per l’inquadramento nell’area (OMISSIS), posizione economica (OMISSIS), di quei dipendenti già inquadrati nell’ex (OMISSIS) livello, ai quali erano stati assegnati compiti di coordinamento e controllo di operatori di pari qualifica o inferiore, purchè il collocamento nell’ex (OMISSIS) livello fosse avvenuto a seguito di procedura concorsuale;

che non avendo egli conseguito l’ex (OMISSIS) livello a seguito di concorso bensì solo attraverso atti formali deliberativi, si era vista preclusa la possibilità di partecipare alle selezioni interne per l’accesso all’area (OMISSIS).

Il Comune di (OMISSIS) si costituiva chiedendo il rigetto della domanda.

Il Giudice adito, con sentenza depositata il 16-7-2004, accoglieva la domanda, dichiarando il diritto del ricorrente all’inquadramento in categoria (OMISSIS), posizione economica (OMISSIS), dal 15-11-2000.

Il Comune proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con il rigetto della domanda di controparte.

L’appellato si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza depositata il 25-2-2006, in accoglimento dell’appello rigettava la domanda dello S. e compensava le spese del doppio grado.

In sintesi la Corte territoriale riteneva infondata la domanda in quanto l’appellato non poteva vantare il possesso del requisito previsto dalla ipotesi invocata di cui alla lett. b) del contratto integrativo 14-9-2000 (l’essere stato già collocato nella ex (OMISSIS) qualifica funzionate a seguito di procedura concorsuale), neppure avendo peraltro dedotto di possedere il requisito previsto per l’ipotesi di cui alla lett. a) dello stesso accordo (attribuzione di funzioni di responsabile dell’intera area di vigilanza).

Per la cassazione di tale sentenza lo S. ha proposto ricorso con un duplice motivo.

Il Comune di (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico complesso motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2103 c.c., e D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56 e succ. nonchè violazione degli artt. 36 e 2 Cost. e falsa applicazione dell’art. 29 dell’accordo collettivo integrativo del 14-9-2000, ai sensi del combinato disposto degli artt. 68 e 45 del citato D.Lgs. e succ. mod..

In particolare il ricorrente rileva che legittimamente il giudice di primo grado aveva riconosciuto “la perfetta sostituibilità del requisito dell’accesso alla (OMISSIS) qualifica funzionale mediante procedure concorsuali, espressamente previsto dalla normativa contrattuale, con quello costituito dalla formale attribuzione della predetta qualifica su base deliberativa, in ragione della concreta attività di coordinamento e controllo da questo svolta da più di venti anni”. Al riguardo il ricorrente deduce che tale valutazione di “equipollenza scaturisce da una interpretazione della norma contrattuale conforme ai principi affermati dalle citate norme, “non derogabili pattiziamente”, con la conseguenza che “in ragione di una diversa classificazione del personale già esistente , non solo non è possibile inquadrare il dipendente in una categoria o area professionale diversa da quella nella quale, in virtù della nuova regolamentazione, sono collocati i neoassunti con analogo profilo professionale, ma neanche si può introdurre, come nel caso di specie, un nuovo requisito per l’inquadramento in una determinata categoria o area professionale dei dipendenti già legittimamente in possesso di uno dei diversi profili professionali ivi contemplati”.

Inoltre il ricorrente deduce che l’obbligo della Pubblica Amministrazione di inquadrare correttamente il dipendente “nella categoria o area professionale corrispondente al profilo professionale da questo legittimamente posseduto” scaturisce anche dal disposto” degli artt. 36 e 2 Cost..

Per quanto riguarda, poi, l’ipotesi di cui all’art. 29, comma 1, lett. A dell’accordo integrativo in questione, pure considerata nella impugnata sentenza (con il rilievo circa il mancato svolgimento di “funzioni di responsabile del servizio complessivo dell’intera area di vigilanza”, il ricorrente evidenzia di non aver mai invocato tale ipotesi per fondare il suo diritto all’inquadramento de quo.

Infine il ricorrente rileva che la prova dell’effettivo svolgimento dei compiti di coordinamento e controllo scaturiva dalle delibere in atti e dalla mancata contestazione da parte del Comune e che, peraltro, al riguardo i giudici del merito neppure avevano proceduto all’espletamento della prova testimoniale richiesta.

Le censure risultano infondate.

Osserva il Collegio che la sentenza impugnata, in accoglimento dell’appello del Comune, ha respinto la domanda del dipendente, in quanto quest’ultimo non possedeva il requisito previsto espressamente dall’ipotesi di cui all’accordo integrativo citato invocata (l’essere “già collocato a seguito di procedure concorsuali nella ex qualifica funzionale (OMISSIS) …”), non essendo all’uopo equipollente la acquisizione della (OMISSIS) qualifica con apposite delibere (e, peraltro, non avendo l’appellato “mai dedotto di avere svolto funzioni di responsabile del servizio complessivo dell’intera area di vigilanza” come previsto dall’altra ipotesi dello stesso accordo).

Tale decisione risulta conforme ai principi dettati in materia da questa Corte e resiste alle censure del ricorrente.

Innanzitutto erroneo è il riferimento all’art. 2103 c.c. in quanto “nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato, la materia degli inquadramenti del personale contrattualizzato è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva del settore pubblico, che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato” (v. fra le altre Cass. 19-12-2008 n. 29829, Cass. 5-7-2005 n. 14193), per cui è legittimo il sistema di classificazione operato (nella seconda tornata contrattuale) in base alla ex qualifica funzionale e profilo professionale di appartenenza ed in relazione all’area e posizione economica corrispondente sulla base di apposita tabella di corrispondenza (nella specie v. artt. 3 e 7 e tabella C del ccnl 31-3-1999 “Regioni e Autonomie locali”).

Nel sistema speciale della disciplina del lavoro pubblico contrattuale è, quindi, proprio l’art. 2103 a non trovare applicazione nella parte in cui attribuisce rilievo ai fini dell’inquadramento alle mansioni svolte, che ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 1, secondo periodo, non possono avere effetto ai fini dell’inquadramento dei lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione.

In specie, come è stato precisato da questa Corte (v. Cass. 9-5-2006 n. 10628), “Ma disciplina legale del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni non consente inquadramenti automatici del personale, neppure in base al profilo professionale posseduto o alle mansioni svolte” ed inoltre “nel caso di passaggio da un’area di inquadramento ad altra superiore (nella specie da (OMISSIS)) è richiesta, di norma, una procedura concorsuale pubblica con garanzia di adeguato accesso dall’esterno” (v. Cass. S.U. 15403/2003, 1886/2003, 3948/2004, 6217/2005).

In particolare, quindi, (v. Cass. n. 10628/2006) la disposizione contrattuale in esame (art. 29 della cd. coda contrattuale del 14-9- 2000) “non si pone in contrasto con i richiamati principi e regole inderogabili, siccome si limita a disporre che le amministrazioni devono assumere le iniziative necessaria per realizzare il passaggio alla categoria (OMISSIS), posizione economica (OMISSIS), del personale dell’area di vigilanza dell’ex (OMISSIS) q.f, nel caso in cui, per il suddetto personale, ricorrano le condizioni descritte nelle lett. a), b) e c) del comma 1” (tra le quali per le ipotesi sub b) e c) l’esser “già collocato nella ex sesta qualifica funzionale a seguito di procedure concorsuali”). Tali “iniziative”, poi, sono specificate nel senso che (così ancora Cass. 10628/2006 cit.) “nella ricorrenza degli altri presupposti previsti, devono consistere in una verifica selettiva per il personale di cui alle lett. a) e b) e in procedure selettive per il personale di cui alla lett. c), previa concertazione con le organizzazioni sindacali”.

Legittimamente, quindi, la sentenza impugnata ha respinto la domanda, in base alla chiara espressione della norma contrattuale che non risulta affatto in contrasto con il sistema legale speciale come sopra delineato e neppure con i principi di cui agli artt. 36 e 2 Cost. (riguardanti il diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente e i diritti inviolabili dell’uomo) che non vengono intaccati nè dal nuovo sistema di classificazione nè dalle “iniziative” previste per il passaggio alla categoria (OMISSIS) dalla citata “coda contrattuale” del 2000.

Peraltro la interpretazione rigorosa della norma contrattuale collettiva accolta dai giudici di appello risulta maggiormente idonea a garantire il pieno rispetto dei principi stabiliti dall’art. 97 Cost. (buon andamento e imparzialità dell’amministrazione e accesso mediante concorso).

Tanto basta per respingere il ricorso.

Infine la netta alternanza dell’esito dei giudizi di merito costituisce giusto motivo per compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

 

 

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