Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15057 del 21/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 21/07/2016, (ud. 12/04/2016, dep. 21/07/2016), n.15057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1466-2012 proposto da:

B.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ROBBIO 6, presso lo studio dell’avvocato ANNA MARIA IACHETTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LEONARDO FAVA;

– ricorrente –

contro

R.V., (OMISSIS), A.J. (OMISSIS),

P.G. (OMISSIS), P.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA GREGORIO VII 407 C/0 STUDIO ENZO BARTIMMO, presso lo

studio dell’avvocato FRANCO MATARANGOLO, che li rappresenta e

difende;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 496/2011 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 13/10/201;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato BENIGNI Arturo, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato MATARANGOLO Franco, difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso

incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

assorbito e ricorso incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. B. con atto di citazione, del 5 dicembre 2001, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Spoleto i sigg. P.M., P.G., A.J., R.V. e lo studio Trevi srl, premesso che, con contratto redatto da notaio, vendevano a B.P., un immobile sito nel Comune di (OMISSIS), cosi descritto “porzione di fabbricato di civile abitazione costituito da appartamento posto al piano primo composto da tre vani ed accessori con annesso locale ad uso cantina posto al piano sottostrada e locale ad uso garage posto al piano primo sottostrada (…)”, lamentavano che il locale venduto come garage, in realtà, a causa dell’altezza (massima di mt. 1,70 e minima di m. 1,13) notevolmente inferiore a quella prescritta dal regolamento comunale (mt. 2,30) per locale del genere, non poteva essere commercializzato come tale. L’attore, pertanto, chiedeva il risarcimento del danno patito, ricorrendo la fattispecie di una vendita di aliud pro alio, non chiedeva, comunque, la risoluzione contrattuale.

Si costituivano P.M., P.G., R.V., contestando la pretesa dell’attore perchè, a loro dire, l’attore era pienamente consapevole dell’altezza del locale adibito a garage, anche perchè nell’atto di provenienza sottoscritto in data 12 dicembre 1981, erano riportate esattamente l’ubicazione e le dimensioni di tale locale ed, inoltre aveva fatto anche stimare l’immobile da acquistare ai fini di una pratica di mutuo.

Rimane assente dal giudizio la sig.ra A.J..

Si costituiva, anche, lo studio Trevi srl, contestando la pretesa dell’attore dal momento che lo stesso aveva preso piena conoscenza delle reali caratteristiche dell’immobile acquistato ed, in particolare, del locale in questione.

Esaurita l’istruzione anche con l’espletamento della CTU, il Tribunale di Spoleto con sentenza del 12 giugno 2008 accoglieva la domanda dell’attore e condannava i venditori in solido al risarcimento del danno che liquidava complessivamente in Euro 15.000,00, nonchè al pagamento delle spese processuali, respingeva, invece la domanda proposta nei confronti dello Studio Trevi, compensando le spese processuali.

Avverso questa sentenza proponevano appello i venditori eccependo, essenzialmente, che il Tribunale, erroneamente, aveva riconosciuto al B. il diritto al risarcimento del danno per il mancato possesso del certificato di agibilità, quale garage, del locale vendutogli, perchè nel momento che egli, avendo esaminato l’immobile, aveva potuto constare le sue caratteristiche e rendersi conto che non aveva i requisiti per essere riconosciuto agibile come garage, cosicchè non poteva pretendere alcunchè a titolo di risarcimento del danno, posto che aveva ritenuto il locale corrispondente alla proprie esigenze. Lamentavano, altresì, la eccessiva quantificazione del danno, non potendosi ritenere che il valore del locale in questione, mera pertinenza, ammontasse a più di un terzo del prezzo complessivo corrisposto.

Si costituiva B. chiedendo il rigetto del gravame.

La Corte di Appello di Perugia accoglieva l’appello e condannava l’appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. Secondo la Corte di Perugia, il testo del contratto e l’evidenza delle dimensioni del locale inducevano nel loro insieme a ritenere che il sig B. avesse acquistato il complesso immobiliare nella consapevolezza della sua idoneità a soddisfare le propri esigenze a prescindere dalla giuridica qualificazione della pertinenza in questione.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da B. con ricorso affidato ad un motivo. P.M., P.G., A.J., R.V., hanno resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato per un solo motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorso principale.

1.= Con l’unico motivo del ricorso, B. lamenta vizi di motivazione, motivazione contraddittoria, motivazione insufficiente. Secondo il ricorrente, la motivazione con la quale la Corte distrettuale avrebbe escluso che i venditori avessero garantito la destinazione del locale, oggetto della controversia, a garage sarebbe:

a) contraddittoria perchè, pur ritenendo che oggetto della vendita non fosse stato un garage ma un appartamento con annesso un locale ad uso garage, non si comprenderebbe perchè la Corte distrettuale abbia affermato che il venditore si sia riferito ad un uso di fatto e non al genere di locale venduto, un garage, appunto. Piuttosto, il genere di bene venduto lo si individua con la destinazione economica dell’immobile di modo che, se il bene non risponde a quanto indicato dal contratto, si ha una diversità radicale del bene consegnato rispetto a quello dovuto aliud pro alio. L’affermazione poi che il B. non avrebbe potuto ignorare che il locale in questione non poteva avere l’agibilità quale garage si associa alla destinazione economica del bene e sarebbe pertanto contraddittoria con quella parte della sentenza in cui la Corte prende in esame il rogito notarile e la volontà negoziale delle parti ed afferma che l’espressione uso garage era solo descrittiva.

b) Insufficiente sarebbe anche la motivazione secondo cui B. non avrebbe potuto ignorare, in base a comune esperienza, anche non avendo particolare conoscenze tecniche, che un locale del genere non poteva avere l’agibilità quale garage, ma soltanto come mera pertinenza ad uso ripostiglio o simili, perchè la Corte non avrebbe sufficientemente considerata la mancanza dell’agibilità e l’incidenza di tale mancanza di tale requisito giuridico essenziale.

1.1.= Il motivo è infondato sotto la duplice prospettazione (di motivazione contraddittoria e di motivazione insufficiente) posto che si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione dei dati processuali non proponibile nel ricorso per cassazione se, come nel caso in esame, la valutazione compiuta dalla Corte distrettuale, dei dati processuali, non solo è, razionalmente, possibile, ma è priva di vizi logici e/o giuridici. Il ricorrente non ha tenuto conto che il vizio di omessa e insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se, nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

1.2.= E, tuttavia, nel caso in esame, il ricorrente nell’identificare il vizio di motivazione (per contraddittorietà o per insufficienza), sostanzialmente censura il significato che la Corte di merito avrebbe dato all’espressione contrattuale “(…) locale ad uso garage (…) e alle evidenze delle dimensioni del locale. Epperò, il ricorrente non tiene conto che per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data del giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, sì che, quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l’altra (Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. 14 novembre 2003, n. 17248).

1.3.= A sua volta il ricorrente nel ritenere che il caso in esame integrerebbe un’ipotesi di aliud pro alio non tiene conto che l’ipotesi di vendita di aliud pro alio si realizza soltanto quando la cosa consegnata sia completamente diversa da quella contattata perchè appartiene ad un genere del tutto diverso e/o sia priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare le esigenze dell’acquirente, e, nel caso in esame, oggetto della vendita non era il garage di cui si dice, ma un complesso immobiliare formato da diversi elementi che sia pure autonomi, ai fini delle caratteristiche dell’oggetto della vendita, non potevano essere considerati separatamente ed individualmente.

1.4.= Ininfluente, ad avviso di questa Corte, rimane l’osservazione relativa al ricorso che la Corte distrettuale avrebbe fatto alle nozioni di comune esperienza perchè fulcro centrale ed esaustivo della motivazione della sentenza impugnata, comunque, è l’interpretazione del contratto e l’affermazione secondo la quale “(….) i venditori non hanno garantito circa il possesso del certificato di agibilità quale garage e, neanche semplicemente venduto un garage, bensì soltanto venduto un appartamento con annesso (…) locale ad uso garage, con ciò intendendo riferirsi un uso di fatto, sempre possibile, anche se con notevole difficoltà, soltanto, con intento descrittivo ed identificativo del locale.

2.= Con l’unico motivo del ricorso incidentale P.M., P.G., A.J., R.V. lamentano la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Difetto di una condizione dell’azione e/o di legittimazione ad agire dell’attore, con violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Tuttavia, tale ricorso, posto che non è relativo ad una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, rilevabile d’ufficio, ed essendo privo di un vizio di inammissibilità, rimane assorbito dal rigetto del ricorso principale.

In definitiva, va rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito il ricorso incidentale, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato, condanna il ricorrente principale a rimborsare a P.M. le spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

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