Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15057 del 15/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 15/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 15/07/2020), n.15057
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 28983-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)) in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE. DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BUCCARI 11,
presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 4444/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 25/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA
LA TORRE.
Fatto
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per estimi catastali di immobile sito in Roma, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, come eccepito dall’appellato, in quanto spedito tramite servizio di posta privata.
R.S. si costituisce con controricorso, propone ricorso incidentale condizionato affidato a sei motivi, con i quali deduce la violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, sotto diversi profili, della mancanza e/o insufficienza della motivazione dell’atto di classamento, effettuato ai sensi della L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335 e deposita memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
è necessario verificare il fascicolo di merito al fine di controllare la tempestività dell’appello.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo sollecitando la cancelleria alla pronta trasmissione del fascicolo.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020