Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15057 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/07/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 07/07/2011), n.15057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 846-2010 proposto da:

R.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’Avvocato VINATTIERI ELISABETTA giusta procura alle liti a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA USL/(OMISSIS) DI FIRENZE, (OMISSIS), in persona del

Direttore

Generale e legale rappresentante pro tempre, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio

dell’avvocato SPALLINA BARTOLO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TOSI ANDREA giusta procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 882/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

16/6/09, depositata il 25/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Che la Corte d’appello di Firenze, confermando la sentenza del primo giudice, ha respinto la domanda di R.G. diretta alla condanna della propria datrice di lavoro AUSL (OMISSIS) di Firenze a non proseguire nelle condotte vessatorie nei suoi confronti ed a risarcirle il danno, patrimoniale e non patrimoniale, ex artt. 2043 e 2087 c.c. per l’importo di Euro 1.000.000 nonchè a corrisponderle una determinata somma a titolo di restituzione delle spese mediche e di quelle sostenute per i procedimenti giudiziari penali ed amministrativi che era stata costretta ad intraprendere, nonchè, infine, a corrisponderle le differenze retributive dovutele in relazione all’esatto inquadramento contrattuale.

La Corte di merito dopo un ampio esame dei profili giuridici del mobbing e delle risultanze di causa ha concluso nel senso che la ricorrente non aveva dato prova dell’intento persecutorio del datore e in ogni caso, nelle singole occasioni da lei indicate come espressione di una lunga vessazione nei suoi confronti, non aveva denunziato nulla di significativo.

La R., con ricorso per un unico motivo, al quale la AUSL resiste con controricorso eccependo l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., chiede la cassazione della sentenza denunziando vizio di motivazione.

La lettura del motivo, diffuso per oltre 30 pagine rende tuttavia palese che la ricorrente chiede in realtà una, qui impossibile, rivalutazione dei fatti.

Inoltre, deve considerarsi che il ricorso è soggetto alla disciplina dell’art. 366 bis c.p.c. (abrogato dalla L. n. 69 del 2009, art. 47 (riforma rito civile) ma senza effetto retroattivo: Cass. 13 gennaio 2010 N. 428). Vale quindi ricordare che quanto ai motivi di ricorso contenenti denunzia di vizi motivazionali la giurisprudenza, muovendo dalla constatazione che in tal caso, secondo l’art. 366 bis, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, si è orientata nel senso che la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità ossia un’indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cass. Sez. un. 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass. 20 febbraio 2008, n. 4309; Cass. 7 aprile 2008, n. 8897; Cass. 30 dicembre 2009, n. 27680). Tale requisito nel ricorso in esame è del tutto assente.

In conclusione, il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente alle spese, in Euro 30, oltre ad Euro 2000 per onorari, nonchè IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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