Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15057 del 02/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 15057 Anno 2014
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: SCODITTI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso 2559-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI

12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo ,rappresenta e difende;
– ricorrente contro
KOBAL EDGARDO & C. SNC IN LIQUIDAZIONE;

intimato,

avverso la sentenza n. 88/2007 della COMM.TRIB.REG. di
TRIESTE, depositata il 12/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 02/07/2014

udienza del 13/05/2014 dal Consigliere Dott. ENRICO
SCODITTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo
In data 22 aprile 2004 Kobal Edgardo e C. s.n.c. in liquidazione presentava
istanza di restituzione dell’IVA esposta a credito nella dichiarazione IVA relativa
all’anno 2000, istanza che veniva disattesa perché presentata oltre il termine
decadenziale di cui all’art. 21, comma 2, d. leg. n. 546/1992. Il diniego veniva
impugnato dalla contribuente e la CTP respingeva il ricorso. La Commissione

reputando sufficiente ai fini del rimborso l’indicazione in dichiarazione del
credito, e richiamando il precedente di Cass. 8 aprile 2003, n. 5486.
Ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di
due motivi.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.
30 e 38 bis d.p.r. n. 633/1972, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Lamenta la
ricorrente che erroneamente il giudice del merito ha ritenuto sufficiente la
esposizione del credito nella dichiarazione in quanto, come si desume dalle
disposizioni citate, è necessaria anche una apposita domanda in modo
conforme al modello legale (modello VR).
Con il secondo motivo si denuncia difetto di motivazione ai sensi dell’art.
360 n. 5, in via subordinata. Lamenta la ricorrente che nella sentenza
impugnata vi è il mero richiamo agli estremi del precedente di legittimità, con
la precisazione che trattasi di “caso simile”, ma senza enunciare le ragioni del
giudizio di somiglianza e senza riportare il contenuto del principio di diritto
enunciato dal detto precedente.
I motivi sono infondati. Da tempo questa Corte ha affermato il principio
che l’esposizione di un credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi fa sì che
non occorra, da parte del contribuente, al fine di ottenere il rimborso, alcun
altro adempimento, dovendo solo attendere che l’Amministrazione finanziaria
eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo
la procedura di liquidazione delle imposte, ovvero, ricorrendone i presupposti,
secondo lo strumento della rettifica della dichiarazione. Sicché una volta che il
credito si sia consolidato l’Amministrazione è tenuta ad eseguire il rimborso e il

i

Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia accoglieva invece l’appello,

SENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 2614/1946
N. 131 TAB. ALL. B. – N. 5

MATERIA TRIBUTARIA
relativo credito del contribuente è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale
(ex multis da ultimo Cass. 27 marzo 2013, n. 7706; 11 settembre 2012, n.
15229). La mera risultanza del credito in dichiarazione integra, a seguito della
consolidazione del rapporto tributario, il fatto costitutivo del relativo diritto in
favore del contribuente. In questo quadro la presentazione dell’istanza di
rimborso, come già affermato da questa corte (Cass. 11 settembre 2012, n.

adempimento per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso, ma
non fatto costitutivo del diritto di credito. Non è pertanto condivisibile
quell’orientamento minoritario affacciatosi in questa Corte (Cass. 16 settembre
2011, n. 18920) il quale subordina il diritto al termine di decadenza biennale
previsto, in via residuale, dall’art. 21 proc. trib., in quanto confonde il fatto
costitutivo del diritto con il presupposto di esigibilità del credito. L’irrilevanza
quale fatto costitutivo del diritto della proposizione dell’istanza di rimborso
destituisce di fondamento anche il vizio di motivazione denunciato con il
secondo motivo. La motivazione è infatti fondata sull’enunciazione di un
corretto principio di diritto, ed il richiamo al precedente di legittimità ha una
mera funzione argomentativa.
Il ricorso va quindi disatteso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il giorno 13 maggio 2014
Il consi • ‘ore est.

15229), costituisce solo presupposto per l’esigibilità del credito, e dunque

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA