Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15056 del 28/05/2021

Cassazione civile sez. I, 28/05/2021, (ud. 29/04/2021, dep. 28/05/2021), n.15056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20593/2020 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in Pescara presso lo Studio

dell’avv. Danilo Colavincenzo, in via Anton Ludovico Antinori nr 6;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Per il Riconoscimento Della Protezione

Internazionale Foggia, Ministero Dell’interno;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata il

04/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/04/2021 da Dott. CAPRIOLI MAURA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di L’Aquila respingeva il ricorso proposto da B.A. cittadino della (OMISSIS) avverso il provvedimento di rigetto da parte della competente Commissione territoriale della domanda di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria.

Il Tribunale, escludeva ab origine, alla stregua della vicenda narrata, la configurabilità del fondato timore di persecuzione personale e diretta a causa della razza, religione, della nazionalità, dell’appartenenza a un gruppo sociale, ovvero per le opinioni politiche professate; ha escluso, inoltre, i presupposti per la protezione sussidiaria posto che, quanto alle fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), mancava la stessa prospettazione da parte del ricorrente del rischio, in caso di rientro, di condanna a morte di sottoposizione all’esecuzione della pena di morte, o di subire trattamenti inumani e degradanti; la vicenda narrata non era attendibile per le incongruenze temporali riscontrate ed il timore paventato (essere vittima di possibile violenze ad opera della fazione politica antagonista a quella di appartenenza del padre) non era più attuale alla luce dei radicali cambiamenti intervenuti in (OMISSIS) nell’arco temporale di 10 anni; quanto all’ipotesi sub c) del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, le fonti consultate non descrivevano una situazione di conflitto armato strutturato; non sussistevano i presupposti per la protezione umanitaria non essendo state allegate situazioni di particolari vulnerabilità nè di radicamento nel tessuto socio-economico italiano.

B.A. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi illustrati da memoria.

Il Ministero è rimasto intimato.

Con il primo motivo si censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g), art. 3, comma 3, lett. a) e art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 2 e comma 3 nonchè art. 27, commi 1 e 1 bis, art. 35 bis, comma 13.

Si censura la valutazione espressa dal Tribunale in ordine all’inattendibilità del racconto offerto dal richiedente.

Si lamenta infatti che il primo Giudice, in sede di ricostruzione dei fatti che avevano determinato l’abbandono del Paese, avrebbe dato rilievo alle sole discrepanze temporali e inesattezze rispetto alla guerra civile nata dalla contrapposizione O. contro G. senza tenere conto del trauma subito dallo stesso e del lungo arco temporale tra gli eventi a base dell’espatrio e l’audizione avanti alla Commissione.

Si duole altresì della mancata valorizzazione da parte del Tribunale della documentazione fotografica prodotta in giudizio quale unica fonte di prova a fini dell’esame della domanda su base individuale con ciò incorrendo nella violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3 e del dovere di cooperazione istruttoria.

Si critica altresì il decreto nella parte in cui esclude ogni rischio del ricorrente in ragione del fatto che il B. aveva dichiarato di non aver svolto attività politica senza considerare che il medesimo potrebbe essere ricondotto alla militanza del padre,ucciso nell’incendio dai seguaci di O. proprio perchè sostenitore di G..

Con il secondo motivo si denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) e h), art. 3, comma 3, lett. a, b e c e art. 14, lett. b) e c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3, art. 27, comma 1 bis, l’apparente motivazione sul rapporto fra elementi individuali ed elementi oggettivi alla base del riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all’art. 15, lett. b e c della Direttiva “qualifiche” 2011/95/UE così come recepito dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Si censura la valutazione espressa dal Tribunale in merito alla situazione esistente nella (OMISSIS) escludendo sulla base di fonti non aggiornate ferme al 2017/2018 l’esistenza di un conflitto armato e di una violenza generalizzata senza svolgere alcun approfondimento istruttorio.

Con il terzo motivo si deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5 l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, omessa motivazione delle condizioni del Paese di provenienza, dei tre anni passati in prigionia in Libia e dell’integrazione raggiunta in Italia in relazione ai presupposti per la protezione umanitaria secondo il criterio di valutazione combinata e comparativa di cui alla sentenza della Cassazione n. 4455/2018.

Il primo motivo non supera il vaglio di ammissibilità.

Va, in primo luogo, osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Cass. n. 3340 del 05/02/2019).

Ciò premesso la difesa si è limitata a riproporre in sede di legittimità le medesime argomentazioni difensive contenute nel ricorso di merito, prospettando una loro diversa interpretazione rispetto a quella fornita con il decreto impugnato, considerato che queste sono state oggetto di valutazione da parte del Tribunale, che ha adeguatamente motivato le sue conclusioni tanto con riferimento al difetto di credibilità del richiedente, quanto all’assenza di un rischio concreto per il richiedente di essere esposto alla vendetta dei seguaci di O. per la mancata militanza del ricorrente fra le forze politiche antagoniste nonchè per i cambiamenti intervenuti nell’arco di 10 anni nella situazione politica e sociale della (OMISSIS).

Le proposte censure, così come articolate, appalesano piuttosto lo scopo del ricorrente di contestare globalmente le motivazioni poste a sostegno della decisione impugnata, risolvendosi, in buona sostanza, nella richiesta di una inammissibile generale (ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, in senso antagonista rispetto a quella compiuta dal giudice di appello (Cass. n. 1885 del 2018).

Compito della Cassazione non è quello di condividere o meno la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è ampiamente dato riscontrare (cfr. Cass. n. 9275 del 2018).

Il secondo motivo è parimenti inammissibile.

Le doglianze proposte si risolvono, nella sostanza, nella denuncia, di per sè inammissibile, di errata valutazione da parte del Giudice del merito del materiale probatorio acquisito ai fini dell’esame delle condizioni che giustificano la protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. b e c.

Esse, pertanto, finiscono con l’esprimere un mero – e, come tale, inammissibile – dissenso rispetto alle motivate valutazioni delle risultanze processuali effettuate dal tribunale a proposito della condizione personale del ricorrente sulla base sia dei dati tratti da fonti accreditate, e puntualmente indicate, sia delle dichiarazioni dell’interessato.

Peraltro, con orientamento ormai consolidato ed anche di recente ribadito da questa Corte (cfr. Cass. n. 3819 del 2020), il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, nè alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito. In altri termini, la “motivazione apparente” ricorre allorchè la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente come parte del documento in cui consiste la sentenza (o altro provvedimento giudiziale)

– non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè esibisce argomentazioni obiettivamente inidonee a far riconoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento del giudice. In questo senso possono citarsi numerose pronunce che convergono nella indicata nozione, talora variamente accentuandone i diversi elementi (cfr., ex plurimis, Cass. n. 4891 del 2000; Cass. n. 1756 e n. 24985 del 2006; Cass. n. 11880 del 2007; Cass. n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009; Cass. n. 4488 del 2014; Cass., SU, n. 8053 e n. 19881 del 2014).

– In particolare, in tema di valutazione delle prove e soprattutto di quelle documentali, il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti (cfr. Cass. n. 14762 del 2019; cfr., anche sulla tipologia del vizio, Cass. n. 22598 del 2018). Tale non è, però, la situazione sussistente nel caso di specie, dove, con riferimento alle forme di protezione invocata, il tribunale ha operato una valutazione del narrato del ricorrente, alla luce di fonti di informazione (puntualmente indicate), il cui aggiornamento è solo genericamente contestato dal ricorrente.

Il primo giudice ha escluso che in (OMISSIS) sia riscontrabile una situazione di instabilità politico-sociale di livello così elevato da potere essere qualificata nei termini di quella “violenza generalizzata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che consente il riconoscimento nei confronti dello straniero della forma di protezione internazionale di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (cfr. amplius, pagg. 34, nonchè pagg. 6-7 del menzionato decreto). Il provvedimento oggi impugnato ha pertanto esaminato la situazione fattuale ed operato la ricostruzione della realtà socio-politica del Paese di provenienza del richiedente, compiutamente indicando le fonti internazionali consultate, ed ha rilevato che, sostanzialmente, in (OMISSIS) non si segnala attualmente per maggiori gravi e significativi segni di instabilità politica.

La censura relativa alla dedotta violazione del c.d. dovere di cooperazione istruttoria di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 risulta smentita dall’assolto onere di cooperazione dal decidente; peraltro, il motivo di ricorso che mira a contrastare l’apprezzamento delle fonti condotto dal giudice di merito deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base la Corte territoriale ha deciso siano state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre e più aggiornati qualificate. Solo laddove dalla censura emerga la precisa dimostrazione di quanto precede, infatti, può ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni non veritiere estratte da fonti non più attuali.

Il terzo motivo è infondato.

La domanda subordinata di accertamento delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari è stata dettagliatamente esaminata, partendo dalle dichiarazioni del richiedente asilo, ma non esaurendosi nell’ambito delle stesse.

Infatti, il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente, relativo alla specifica situazione dedotta a sostegno di una domanda di protezione internazionale, non preclude al giudice di valutare altre circostanze che integrino una situazione di “vulnerabilità” ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria (cfr. Cass. 8020/2020), purchè tali diversi profili siano allegati o ricorrano nella specifica situazione personale facendo emergere il rischio di compromissione dei diritti umani inalienabili cui il richiedente asilo è esposto in caso di rientro forzato.

Il primo giudice con accertamento di fatto incrinabile solo dalla deduzione di vizio motivazionale, neppure formalmente dedotto dall’odierno ricorrente in termini coerenti con l’attuale configurazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ha escluso la sussistenza di condizioni di vulnerabilità alla luce delle risultanze processuali che non avevano evidenziato una effettiva integrazione del richiedente nel tessuto economico italiano precisando che il periodo trascorso in Libia non assumeva i fini in questione alcun significato non avendo lo stesso trovato in quel territorio uno stabile approdo (cfr pag. 14 e 15 del decreto).

Il ricorso va rigettato.

Nessuna determinazione in punto spese nei riguardi del Ministero dell’Interno, che non ha svolto attività difensiva.

Va emessa la dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2021

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