Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15056 del 21/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. II, 21/07/2016, (ud. 12/04/2016, dep. 21/07/2016), n.15056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8690-2012 proposto da:

G.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA

CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentato e difeso

dall’avvocato ADALBERTO NERI;

– ricorrente –

contro

F.LLI Z.V. e C., in liquidazione in persona del

liquidatore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M. PRESTINARI

13, presso lo studio dell’avvocato PAOLA RAMADORI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO GORIO;

– controricorrente –

e contro

avverso la sentenza n. 202/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 16/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato NERI Adalberto, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato RAMADORI Paola, difensore del resistente che ha

chiesto i1 rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Bergamo, su ricorso di G.L., ingiungeva, con due distinti decreti, alla società F.lli Zanini s.n.c. di Z.V. e C., il pagamento della somma di Lire 10.000.000, oltre interessi e spese, richiesti quale parziale corrispettivo, non ancora pagato, della cessione di una stazione di servizio di carburanti con annesso un impianto di autolavaggio.

La società ingiunta proponeva opposizione eccependo, per quanto interessa in questa sede, i vizi di funzionamento dell’impianto di autolavaggio, chiedendo l’accertamento degli stessi e la conseguente riduzione del prezzo concordato.

Si costituiva il convenuto, che contestava tutte le argomentazioni del debitore e chiedeva la conferma dei decreti ingiuntivi opposti.

Il Tribunale di Bergamo accoglieva parzialmente l’opposizione, e revocati i decreti ingiuntivi, indicava, in forza di una CTU poi integrata da una relazione suppletiva, il prezzo effettivo dell’azienda ceduta, detratto il minor valore dell’impianto di autolavaggio ed il costo delle riparazioni necessarie.

La Corte di Appello di Brescia, pronunciandosi su appello proposto da G.L. e, su appello incidentale, proposto dalla società F.lli Zanini s.n.c. di Z.V. e C., con sentenza n.202/2012, riformava parzialmente la sentenza impugnata, e revocati i decreti ingiuntivi opposti, determinava la minor somma dovuta all’appellante G. per la cessione dell’azienda in Euro 5.939,25 (pari a Lire 11.500.000), oltre interessi legali dalla domanda al saldo, con condanna del G. alla restituzione di quanto ricevuto in esubero rispetto a tale importo, oltre agli interessi legali dal versamento al saldo effettivo. Condannava, altresì, l’appellante G.L. a pagare alla controparte le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. A sostegno della decisione i giudici di secondo grado osservavano: a) in particolare che l’impianto di autolavaggio in questione era stato oggetto di ben due indagini tecniche che avevano descritto un’importante serie di anomalie, e, quindi, la presenza dei vizi doveva ritenersi provata. b) La conseguente riduzione del prezzo era stata poi determinata con corretto metodo di indagine e congrua motivazione da parte del Tribunale; in particolare, dal prezzo pattuito dovevano essere detratte le spese necessarie per l’eliminazione di vizi, nella misura di Lire 8.500.000, come accertate dal C.T.U..

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da G.L. con ricorso affidato a quattro motivi. La società F.lli Zanini s.n.c. di Z.V. e C., posta nel frattempo in liquidazione, ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= G.L. lamenta:

a) Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, , la violazione degli artt. 111 Cost., artt. 1375 e 2697 c.c. e art. 61 c.p.c. e comunque l’omessa motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

In particolare, rileva che la controparte non avrebbe mai fornito alcuna prova che nel periodo di garanzia (pacificamente concordato dal 03/01/1990 – 02/01/1991) l’impianto di autolavaggio abbia manifestato guasti, rotture, interruzioni di esercizio, o malfunzionamento, utili a far ritenere provata la sussistenza di vizi. A suo avviso, una corretta applicazione dell’art. 2697 c.c. in materia redibitoria, avrebbe, invece, comportato di prevedere in capo all’attore la prova della ridotta idoneità all’uso del bene, e solo all’esito di tale prova si sarebbe potuto procedere ad accertamenti tecnici, volti a determinare le cause delle lamentate disfunzioni.

La sentenza impugnata si affida, invece, integralmente al contenuto delle relazioni peritali, in mancanza della prova del malfunzionamento dell’impianto nel periodo coperto da garanzia.

b) Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione di legge in relazione all’art. 112 c.p.c., e, comunque, l’omessa ed insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5.

In particolare, il ricorrente evidenzia che la Corte territoriale avrebbe violato il principio di diritto più volte affermato in giurisprudenza, secondo cui le ragioni dell’adesione da parte del giudice di merito al parere espresso dal C.T.U. debbano essere esplicitate, quando una parte abbia formulato specifiche censure. Nel caso di specie, G. aveva eccepito nel corso del giudizio specifiche doglianze alle conclusioni cui era giunto il consulente, doglianze che se affrontate ben avrebbero potuto incidere sul giudizio finale.

c) Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 650 e 653 c.p.c. per avere la Corte d’Appello confermato la revoca di entrambi i decreti ingiuntivi (portanti, quale somma ingiunta, Euro 5.164,57 cadauno), mentre avrebbe dovuto, per contro, respingere l’opposizione proposta avverso il primo decreto ed accoglierla parzialmente per il secondo, poichè la somma oggetto della condanna del ricorrente alla restituzione di quanto ricevuto in più (Euro 3.356,97), era integralmente ricompresa in quella portata dal secondo decreto ingiuntivo.

d) Con il quarto motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c., il punto della sentenza riguardante la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, ritenendo tale decisione ingiusta dato che G.L. è stato condannato a restituire all’acquirente la somma di soli Euro 3.356,97, quindi meno di un quarto dell’importo richiesto nella domanda di restituzione di Euro 14.776,86 formulata in via incidentale dall’appellata società F.lli Zanini s.n.c. di Z.V. e C..

1.1.= I motivi di ricorso sono tutti infondati, e devono quindi essere rigettati per i motivi di seguito esposti.

1.1.a.= Quanto al primo motivo di ricorso, riguardante la violazione della disciplina in materia di onere della prova nell’azione per inadempimento per vizi della cosa venduta, è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 20110 del 2013), secondo cui: “in tema di inadempimento del contratto di compravendita, è sufficiente che il compratore alleghi l’inesatto adempimento, ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all’uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre è a carico del venditore, quale debitore di un’obbligazione di risultato ed in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l’onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione odi realizzazione del bene; ne consegue che, ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore di dimostrare l’esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore.”.

Ora, nel caso di specie, è pacifico che l’acquirente F.lli Zanini s.n.c. di Z.V. e C., denunciò, in sede di opposizione ai decreti ingiuntivi azionati dal venditore, i vizi di funzionamento dell’impianto di autolavaggio, così assolvendo allo specifico onere di denuncia incombente su di lui. Le ragioni tecniche del malfunzionamento dell’impianto furono poi accertate dalle due puntuali consulenze tecniche disposte nel corso del giudizio di merito. La sentenza impugnata, dunque, fa corretto uso dei principi di diritto sopra esposti, motivando sul punto in maniera congrua e senza incorrere in alcun vizio logico – giuridico.

1.1.b) Come ha avuto modo di chiarire questa Corte in altra occasione (Cass. n. 10222 2009) che qui si condivide e si conferma: Non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca “per relationem” le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito; pertanto, per infirmare, sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, tale motivazione è necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d’ufficio già dinanzi al giudice “a quo”, la loro rilevanza ai fini della decisione e l’omesso esame in sede di decisione; al contrario, una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell’elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità”.

Ora, nel caso di specie, il ricorrente non ha indicato le sue eventuali censure mosse in primo grado alle conclusioni del C.T.U., limitandosi a ripresentare le censure formulate in sede di appello (si veda pag. 27 del ricorso), riguardanti, in particolare, la necessità di distinguere con chiarezza le opere di manutenzione ordinaria (escluse dalla garanzia data dal venditore) da quelle straordinarie, in quanto il costo delle prime avrebbe dovuto essere del tutto ininfluente circa l’abbattimento del prezzo di vendita dell’impianto.

In ogni caso, questo Collegio ritiene che la sentenza impugnata abbia potuto correttamente recepire per relationem le conclusioni espresse dal C.T.U., in quanto svolte sulla scorta di un’attenta valutazione, anche delle censure mosse dall’appellante. Infatti in motivazione si fa espresso riferimento al supplemento di indagine tecnica depositato in data 30 luglio 1997, che aveva individuato i costi necessari per rendere funzionante l’impianto in questione. Appare evidente, dunque, che tali costi, poi incidenti nella riduzione del prezzo finale decisa dalla Corte ritenute necessarie per assicurare il funzionamento stesso dell’impianto.

In ogni caso, questo collegio ritiene che la sentenza impugnata abbia potuto correttamente recepire per relationem le conclusioni espresse dal CTU, in quanto svolte sulla scorta di un’attenta valutazione, anche delle censure mosse dall’appellante. Infatti in motivazione di fa espresso riferimento al supplemento di indagine tecnica depositato in data 30 luglio 1997, che aveva individuato i costi necessari per rendere funzionante l’impianto in questione. Appare evidente, dunque, che tali costi, poi incidenti nella riduzione del prezzo finale decisa dalla corte bresciana, non possano che rientrare nelle opere di manutenzione straordinaria, in quanto ritenute necessarie per assicurare il funzionamento stesso dell’impianto.

Anche sotto questo profilo, la sentenza impugnata appare congruamente e correttamente motivata.

1.1.c). Infondato è anche il terzo motivo, avendo la Corte distrettuale osservato i principi espressi da questa Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez. U., n.7448 del 1993, Rv. 483032, ma vedi anche Cass. n. 21432 del 2011) secondo cui “(…) il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall’opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l’atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto (….)”.

Orbene, nel caso di specie, appare evidente che i due decreti ingiuntivi di pari importo ciascuno, riguardavano due rate del prezzo non pagate dall’acquirente, e che l’opposizione da quest’ultimo formulata aveva la medesima causa petendi, ossia la presenza di vizi di funzionamento della cosa venduta. La rideterminazione del prezzo di vendita disposta ai sensi dell’art. 1492 c.c., rendeva necessario, perciò, revocare entrambi i decreti ingiuntivi in quanto fondati su un titolo, l’originario accordo sul prezzo, venuto meno a seguito dell’accoglimento dell’opposizione alle due ingiunzioni.

1.1.d) Quanto al quarto motivo di ricorso, inerente la statuizione relativa alla condanna del G. alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, si osserva che il giudizio sulla soccombenza va considerato unitariamente all’esito finale della lite (Cass. n.6259/2014, n. 19880 del 2011).

Nel caso di specie, seppure la Corte territoriale ha deciso in parziale riforma della sentenza di primo grado impugnata dall’attuale ricorrente, emerge che le ragioni del debitore per opporsi alla pretesa creditoria del G., così come da lui azionata con i decreti ingiuntivi oggetto di causa, erano fondate, in quanto il bene venduto era mal funzionante. Ne consegue che in forza di una valutazione unitaria il ricorrente è risultato soccombente, e quindi il regolamento sulle spese adottato dalla sentenza di appello non viola alcun principio regolatore della materia.

In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ragione del principio dl soccombenza ex art. 91 c.p.c. condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso proposto da G.L., e lo condanna alle spese che liquida, in favore della società F.lli Zanini s.n.c. di Z.V. e C. in liquidazione, in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi,oltre spese generali ed accessori come per legge.

Si dà atto che questa sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’assistente di studio dott. M.G..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA