Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15056 del 19/06/2017

Cassazione civile, sez. un., 19/06/2017, (ud. 06/06/2017, dep.19/06/2017),  n. 15056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di Sez. –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5580-2017 proposto da:

C.E.F., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANDREA VERNAZZA;

– ricorrente –

contro

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI

CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 8/2017 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 23/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2017 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Andrea Vernazza.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura, con sentenza n. 8 pubblicata il 23/01/2017, ha irrogato al Dott. C.E.F., al momento sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Genova, la sanzione dell’ammonimento per un atto vandalico ai danni della porta d’ingresso del vicino di casa commesso il (OMISSIS), all’esito del procedimento disciplinare per l’illecito di cui “al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 4, comma 1, lett. d), in relazione all’art. 635 c.p., perchè, in data 13 agosto 2011, dopo avere “oscurato” con una busta di plastica nera una telecamera di videosorveglianza posta a tutela dell’appartamento sito in (OMISSIS), di proprietà del Sig. N.G., suo vicino di casa, danneggiava la serratura della porta d’ingresso al terrazzo nonchè la serratura della porta d’ingresso all’abitazione, l’apparecchiatura di inserimento dell’allarme e la serratura della cassetta delle lettere del vicino, introducendovi della colla liquida, in tal modo rendendole inservibili”; ed al riguardo essendogli stato contestato di avere, con tali condotte – per le quali era stato aperto dalla Procura della Repubblica di Torino il procedimento penale n. 22080/2011 R.G.N.R., in relazione al delitto di danneggiamento, a seguito di denuncia-querela della persona offesa conclusosi con sentenza di non doversi procedere perchè il reato è estinto per remissione di querela – gravemente leso la propria immagine di magistrato, in particolare in relazione al ruolo da lui ricoperto e alla risonanza che tale vicenda aveva avuto attraverso organi di informazione, nazionali e locali.

2. Quanto ai fatti contestati, il (OMISSIS) il vicino di casa dell’incolpato, N.G., aveva sporto querela per danneggiamento nei confronti di lui, esponendo: di aver acquistato, nell’anno 2008 e ad un’asta giudiziaria, l’appartamento sito in (OMISSIS), subendo – a seguito e presumibilmente in ragione di quella tipologia di acquisto – diversi episodi di vandalismo e disturbo, tali da averlo indotto a montare un sistema di videosorveglianza con cinque telecamere; di avere, in particolare, patito precedenti ulteriori anche analoghi danneggiamenti ad opera di ignoti, che non aveva ritenuto di denunciare, sebbene nè lui nè la moglie avessero avuto screzi o dissapori con chicchessia; che, tra il (OMISSIS), aveva trascorso con la propria famiglia le ferie fuori (OMISSIS); che, rientrato il pomeriggio del (OMISSIS), aveva constatato l’ennesimo danneggiamento mediante l’introduzione di colla liquida all’interno delle serrature della porta di casa, della porta di accesso al terrazzo nonchè al ricevitore dell’allarme di casa ed alla cassetta delle lettere; di essere comunque riuscito ad accedere al proprio appartamento (grazie ad un “defender anticolla” che aveva installato proprio a seguito dei continui danneggiamenti) e di aver poi visionato le registrazioni fatte dalle telecamere poste sul pianerottolo nonchè le registrazioni effettuate attraverso lo spioncino del portone d’ingresso, dietro cui era l’obiettivo di altra telecamera; che, essendo stata la telecamera esterna oscurata con un sacchetto nero per i rifiuti, il sistema di allarme era entrato in funzione ed aveva registrato continuamente; che, dalla visione delle registrazioni, l’esponente aveva osservato che il vicino di casa, il Dott. C., alle ore 23:10 del (OMISSIS) era uscito di casa ed aveva tentato di posizionare sulla telecamera posta sul pianerottolo un sacchetto di carta utilizzando un bastone (o un manico di scopa) avendo cura di rimanere nascosto; che, dopo il primo tentativo andato a vuoto, il C. aveva riprovato il giorno dopo alle ore 18:51, posizionando, con la stessa tecnica del bastone, un sacchetto della spazzatura, oscurando stavolta con successo l’obiettivo della telecamera; che, nonostante l’oscuramento della telecamera esterna, aveva continuato a funzionare l’altra telecamera, che, operando dallo spioncino della porta d’ingresso, aveva registrato, alle 19:58 dello stesso (OMISSIS), il C. mentre saliva verso la porta di accesso al terrazzo di esso N. con in mano un tubetto, per poi scendere dopo circa un minuto per dirigersi, sempre con il tubetto in mano, verso la porta d’ingresso di esso querelante; che l’incolpato aveva poi introdotto il contenuto del tubetto nella serratura e si era spostato verso l’inseritore dell’allarme; che il C. era tornato subito indietro per aggiungere ulteriore liquido sia alla serratura che all’inseritore.

3. Il querelante, sentito addì (OMISSIS) dall’autorità giudiziaria di Torino, aveva aggiunto che, nelle stesse immagini che gli erano mostrate dal pubblico ministero procedente, riconosceva in modo inequivocabile nella persona ripresa dalla telecamera il suo vicino dott. C.; per poi confermare ulteriormente tali dichiarazioni quando era stato sentito dalla procura della Repubblica di Genova il (OMISSIS), in quella sede evidenziando che, dalle riprese effettuate nei giorni tra l’oscuramento della telecamera ed il suo rientro a (OMISSIS), nessuna persona diversa dal C. era stata ripresa, ma precisando che i suoi rapporti con la famiglia C. erano buoni.

4. Il procedimento penale si era poi estinto per remissione della querela ed il pagamento, da parte del querelato, della somma di Euro 20.000,00 – come precisato dalla parte offesa anche nel dibattimento disciplinare – al querelante a titolo di rimborso di spese legali, mentre le impugnazioni dell’imputato, che invocava l’assoluzione con formula piena, avverso la sentenza erano state dichiarate inammissibili.

5. La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, dopo avere affermato che la fattispecie sanzionatoria contemplata dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 4, lett. d), manteneva la propria attualità anche nelle ipotesi di abolitio criminis intervenuta nel corso del procedimento disciplinare instaurato in pendenza di un fatto costituente reato, ha poi:

– dapprima identificato come danneggiamento anche la condotta dell’oscuramento della telecamera, del resto ammessa dall’incolpato sia pure adducendo il motivo di proteggere la propria riservatezza e la circostanza di avere applicato un “post-it” vicino al campanello per comunicare di non volere essere ripreso dalla telecamera appena oscurata;

– ha escluso la prova – per non essere stato rinvenuto alcun post-it – e la rilevanza – perchè altrimenti la condotta avrebbe integrato il diverso delitto ed illecito disciplinare di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, anche quanto al diritto alla riservatezza – di tale seconda circostanza, così concludendo nel senso della finalizzazione dell’oscuramento della telecamera alla libertà di movimento delle appena successive condotte di vandalismo (inserimento della colla liquida nelle serrature e nell’inseritore dell’allarme);

– ha ritenuto provato queste ultime dall’esame dei fotogrammi ripresi dall’ulteriore telecamera funzionante dallo spioncino, valutando essersi avvicinato il C. con un tubetto di colla in mano – così qualificato l’oggetto di piccole dimensioni tenuto tra le dita e rilevabile dai fotogrammi, in un contesto in cui ha reputato provato nessun altro essersi avvicinato alla porta fino al rientro della parte offesa – e averlo avvicinato inequivocabilmente verso i punti dove quella sarebbe stata poi rinvenuta inserita, alla stregua della condotta successiva del pagamento, da parte dell’incolpato stesso, della somma di Euro 20.000,00 in tempo immediatamente precedente la remissione della querela, ritenuta connotata da contenuto risarcitorio e quindi implicitamente confessorio, tale potenzialità ben dovendo e potendo essere tenuta in considerazione dal magistrato proprio per le funzioni svolte;

– ha ritenuto integrati sia le condotte materiali di danneggiamento a lui espressamente contestate, che il danno al suo prestigio, il discredito all’ordine giudiziario e la negativa incidenza sulla fiducia e sulla considerazione di cui il magistrato deve godere, “dovendosi esigere da un rappresentante dell’ordine giudiziario un livello di correttezza più alto rispetto al comune cittadino”;

– ha così, in considerazione dell’ampio risalto dato alla vicenda in sede locale e delle modalità delle condotte, escluso pure l’applicabilità del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3-bis, per poi ritenere adeguata la sanzione dell’ammonimento, corrispondente alla minima irrogabile.

6. Invoca la cassazione di tale sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, a lui notificata il 07/02/2017, il Dott. C., affidandosi a sei motivi (rubricati da “A” a “F”) e depositando il relativo ricorso, formato e sottoscritto sia da avvocato cassazionista – unico peraltro al quale è stata conferita la relativa rituale procura – che dal suo difensore disciplinare dinanzi al Consiglio Superiore della Magistratura, nella segreteria di quest’ufficio il 09/03/2017, poi trattato alla pubblica udienza del 06/06/2017.

Diritto

Ragioni della decisione

1. Va, in via preliminare, precisato che l’unica rituale procura a rappresentare e difendere il ricorrente in questa sede è ritualmente conferita – con mandato su foglio separato in calce al ricorso a queste Sezioni Unite – all’avv. Andrea Vernazza, cassazionista, che ritualmente sottoscrive comunque il ricorso, sicchè non rileva, ai fini dell’ammissibilità di quest’ultimo, la circostanza che esso sia stato sottoscritto anche dal difensore in sede disciplinare, il quale non possieda o almeno non abbia speso – come nella specie – la qualità di avvocato cassazionista.

2. Ciò posto, si ha che il C. prospetta:

– col primo motivo (rubricato sub “A”, a pag. 3 del ricorso), “violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione agli artt. 521 e 522 c.p.p. (e, volendo, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4)”, dolendosi di non corrispondenza tra contestazione e decisione: poichè l’unica condotta contestata era il danneggiamento da occlusione delle serrature e non anche quello da oscuramento della prima telecamera, egli non era stato messo in condizione di difendersi da questo se inteso come reato, perchè avrebbe contestato che lo costituisse;

– col secondo motivo (rubricato sub “B”, a pag. 5 del ricorso), “violazione dell’art. 6 par. 3 lett. a) e b) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)”, invocando l’elaborazione della Corte di Strasburgo sul diritto ad un processo equo, da cui discende quello alla pienezza della difesa e del contraddittorio sulle accuse mosse: sicchè, mancando nell’originaria incolpazione una contestazione di oscuramento della prima telecamera, tale circostanza essendovi stata addotta quale mero antecedente storico, era imprevedibile una tale immutazione e va qualificata anche sotto questo profilo violata la corrispondenza tra fatto contestato e fatto deciso;

– col terzo motivo (rubricato sub “C”, a pag. 9 del ricorso), “violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e) (e, volendo, dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4), per inosservanza e falsa applicazione di norme giuridiche, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità; mancata assunzione di prova decisiva; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della decisione”: ampiamente argomentando per la violazione delle regole processuali e logiche per accertare e valutare i fatti ed in particolare ricordando essere state ignorate le risultanze della consulenza di parte, che smentivano la possibilità dell’inserzione della colla da parte di esso incolpato, nonchè disattesa la richiesta di una perizia sulle immagini (da cui risultava che l’oggetto tra le mani era piatto), incompatibili con la ricostruzione del possesso di un oggetto idoneo ad inoculare la colla; sicchè, pur nella consapevolezza dei limiti del sindacato di legittimità sull’accertamento fattuale del giudice di merito, all’esito di un ampio excursus sulla disposizione di cui alla nuova lett. e) dell’art. 606 c.p.p., prospetta gravi errori logico-giuridici e soprattutto – inquadrata da quella che prospetta come prevenzione dei giudici disciplinari, resa manifesta dalla presupposizione a dibattimento di incompletezza dei fotogrammi esaminati dal consulente di parte – la fallacia dell’interpretazione dei suoi gesti, perchè fuorviata dalla precedente condotta di oscuramento e dal ritrovamento di colla nella serratura, nonostante però la praticabilità di altre ricostruzioni plausibili;

– col quarto motivo (rubricato sub “D”, a pag. 16 del ricorso), “violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) (e, volendo, dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4), per inosservanza e falsa applicazione di norme giuridiche, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Travisamento della prova”: premesso un diffuso esame del vizio di travisamento della prova dopo la riforma introdotta dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46 (“c.d. legge Pecorella”), ormai ricondotto al vizio motivazionale (se, dal solo esame dell’atto specificamente indicato, emerga il vizio di motivazione che abbia il carattere di decisività), il ricorrente sottolinea come quello si riferisca ad atti che abbiano un contenuto da solo idoneo a disarticolare la congruenza logica delle conclusioni cui è pervenuto il giudice del merito, come implichi la possibilità di verificare l’esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall’assunzione della prova e quelli che il giudice del merito ne abbia inopinatamente tratto; e poi lamenta essere tre le circostanze su cui si è travisata la prova: il fatto che egli stesso avrebbe avuto cura di rimanere nascosto (in contrario, sarebbe bastato visionare le immagini); il fatto che nessun altro dopo la ripresa del C. si era avvicinato alla porta, mentre invece la stessa parte offesa aveva affermato di non avere visionato le immagini successive, ritenendolo non necessario; il fatto che il C. aveva un tubetto di colla in mano, sul punto essendovi solo la prima interpretazione soggettiva del querelante, smentita dalle risultanze del c.t.p.;

– col quinto motivo (rubricato sub “E”, a pag. 24 del ricorso), “violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per violazione e falsa applicazione dell’art. 635 c.p., comma 1; mancanza di motivazione su un punto decisivo (e, volendo, dell’art. 360, comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione della medesima norma del codice penale e n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio)”: contestando in modo analitico la stessa configurabilità della fattispecie tipica di danneggiamento; e ciò in quanto, da un lato, pur potendo essere integrato tale illecito da una limitazione anche dell’utilità della res e perfino solamente temporanea, allora a condizione che l’intervento ripristinatorio non sia agevole; dall’altro lato, perchè manca ogni motivazione sull’elemento soggettivo del reato, costituendo un vero e proprio “atto a sorpresa” la svalutazione delle difese del C. (il dolo che aveva sorretto la sua condotta era quello di rimostrare a tutela della propria privacy) a fattispecie incriminatrice differente (art. 392 c.p.);

– col sesto motivo (rubricato sub “F”, a pag. 29 del ricorso), “violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza e manifesta illogicità della motivazione su punti decisivi (e, volendo, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio)”: sostenendo la carenza di motivazione sul movente, questo dovendo escludersi per i rapporti sempre ottimi col vicino, nonchè su possibili altre persone che avevano motivi di risentimento (almeno dieci, secondo lo stesso querelante) e che già in passato (almeno due) avevano agito in modo analogo con il danneggiamento mediante inoculazione di colla; mentre era illogico pretendere che il post-it fosse rimasto in loco a lungo, essendo il querelante N. rientrato dopo qualche giorno, restando infine irrilevante o processualmente illegittimo il richiamo all’esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

3. Assume priorità logica il quinto motivo: il quale, benchè incentrato su di una questione di diritto almeno in parte corretta, non comporta la cassazione della gravata sentenza. E’ infatti ben vero che, come riferisce il ricorrente, il danneggiamento postula la riduzione della capacità della cosa di soddisfare i bisogni umani ovvero della sua idoneità a rispettare la propria naturale destinazione (da ultimo, Cass. pen. 10/02/2016, n. 15460, imp. Ingegneri) ed anche solo impedendone pure parzialmente o temporaneamente l’uso (Cass. pen. 21/05/2014, n. 38574, imp. Ellero), ma pur sempre a condizione che la cosa deteriorata, che costituisce oggetto del delitto – ora depenalizzato – di danneggiamento mediante deterioramento sia ridotta in uno stato tale da rendere necessaria, per il ripristino, un’attività non agevole (Cass. pen. 22/02/2012, n. 20930, imp. Di Leo; Cass. pen. 23/09/2009, n. 41284, imp. Pisetta): e ciò in quanto (da ultimo, Cass. pen. 02/12/2011, n. 4481, imp. Scala) l’elemento oggettivo del reato di danneggiamento consiste in una modificazione funzionale o strutturale della cosa, di talchè, quando il danno prodotto è talmente esiguo da risultare irrilevante, va esclusa la sussistenza dell’illecito penale.

4. Pertanto l’oscuramento, mediante semplice giustapposizione di un sacchetto di spazzatura o altro simile ostacolo precario e mobile, di una telecamera, pur certo comportando l’impedimento del suo uso o funzionamento, poichè però può essere – per nozioni di comune esperienza di intuitiva e logica immediata evidenza – rimosso con un’attività assai agevole di contenuto uguale e contrario a quello dell’apposizione del corpo oscurante e cioè con quella della sua semplice rimozione mediante scostamento, in nessun modo implica di per sè solo il deterioramento della telecamera ai fini dell’art. 635 c.p. e non può dirsi corretta quindi la qualificazione della gravata sentenza sul punto.

5. Ad analoga conclusione si giunge pure ove si volesse per un momento seguire la possibilità di una riqualificazione della condotta in esame quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni, quale reato previsto e punito dall’art. 392 c.p., visto che anche per tale fattispecie criminosa (a prescindere dai profili di necessario rispetto dell’art. 521 c.p.p., oggetto dei primi due motivi e di cui comunque si dirà) la violenza sulle cose presuppone un’alterazione di queste, la quale sia superabile con un’attività di ripristino non agevole (Cass. pen. 29/08/2013, n. 46153, imp. Mediate).

6. Pertanto, la censura del C. alla qualificazione come danneggiamento delle condotte ascrittegli, come operata dalla qui gravata sentenza, è fondata quanto alla condotta di oscuramento della prima telecamera, mentre a conclusione opposta – ove possa dirsi tentata dal ricorrente una ricostruzione in tal senso – deve pervenirsi quanto all’introduzione della colla nelle serrature e nell’apparecchiatura di difesa, visto che – anche in tal caso per nozioni di comune esperienza di intuitiva e logica immediata evidenza – la solidificazione del materiale adesivo nella serratura l’avrebbe resa impraticabile e pertanto avrebbe comportato la necessità di un intervento importante ed urgente di sostituzione, nonchè il duplice danno immediato dell’inagibilità delle porte a cui difesa le serrature erano poste e dell’inaccessibilità degli ambienti cui davano accesso.

7. E tuttavia l’esclusione della rilevanza disciplinare, sotto qualsiasi profilo possa in astratto essere considerata e per un momento accantonato l’esame di ogni profilo di legittimità della contestazione (ciò che è reso oggetto dei primi due motivi di ricorso) della distinta condotta di oscuramento della prima telecamera, non potrebbe mai di per sè sola condurre ad una modifica della finale decisione in senso favorevole all’incolpato, atteso che a lui è stata comunque comminata la minima delle sanzioni e cioè l’ammonimento: in altri termini, anche ammesso – e non concesso che la condanna disciplinare possa avere riguardato anche quella condotta, l’esclusione di questa quale ragione di responsabilità disciplinare e quindi presupposto della determinazione della sanzione finale irrogata non avrebbe alcun effetto pratico ai fini della stessa individuazione di quest’ultima, ove poi per la responsabilità in ordine alla condotta di danneggiamento delle serrature – esplicito oggetto di contestazione disciplinare per il delitto (poi depenalizzato) di danneggiamento – fosse riconosciuta raggiunta la prova; pertanto, ogni definitiva determinazione sulle conseguenze della pure parziale fondatezza di tale motivo potrà essere tratta solo all’esito dell’esame degli altri, relativi alla condotta principale oggetto di condanna.

8. Possono ora esaminarsi, tra loro congiuntamente per la loro intima connessione, i primi due motivi: i quali però non sono fondati, non sussistendo la lamentata mancanza di corrispondenza tra contestazione e decisione; e dovendo sul punto premettersi che “nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, si ha modificazione del fatto, dalla quale scaturisce la mancanza di correlazione tra l’addebito contestato e quello diverso ritenuto in sentenza, soltanto quando venga operata una trasformazione o sostituzione degli elementi costitutivi dell’addebito, ma non quando gli elementi essenziali della contestazione formale restano immutati nel passaggio dalla contestazione all’accertamento dell’illecito, variando solo elementi secondari e di contorno, ovvero quando ai primi si aggiungono altri elementi sui quali l’incolpato abbia comunque avuto modo di difendersi nel procedimento” (così, testualmente, Cass. Sez. U. 27/04/2017, n. 10415); in quanto il rispetto del principio della necessaria correlazione tra il fatto addebitato e quello ritenuto in sentenza va valutato non in senso rigorosamente formale, ma con riferimento alla finalità cui esso è diretto, anche alla stregua della sua elaborazione secondo i principi della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo (in particolare, Corte EDU, 11/12/2007, Drassich c. Italia), sicchè la sua violazione è ipotizzabile esclusivamente in presenza di un effettivo pregiudizio per la possibilità di difesa (Cass. Sez. U. 27/11/2013, n. 26548), oltretutto di difficile configurabilità proprio per la possibilità di farlo valere con il ricorso per cassazione (Cass. Sez. U. 12/03/2015, n. 4954) e benchè la difesa sia in tal modo ed ovviamente confinata ad un tempo successivo, ovvero posticipata.

9. Da un lato, può, invero, bene affermarsi che la circostanza dell’oscuramento della telecamera visibile è stata adeguatamente portata a conoscenza dell’incolpato, tanto che sulla medesima e perfino non solo sulle sue motivazioni ma pure sulle implicazioni della sua indicazione nel medesimo contesto della immediatamente successiva condotta di danneggiamento, l’incolpato è stato messo in grado di difendersi compiutamente, così soddisfacendosi i requisiti per la corrispondenza tra contestazione e decisione, come elaborati dalla giurisprudenza in materia disciplinare appena richiamati; dall’altro lato, poi ed in via dirimente, va osservato che la qui gravata sentenza, benchè qualificandola effettivamente in modo improprio – come si è visto esaminando il quinto motivo di ricorso – come danneggiamento, esamina sì e a lungo la condotta di oscuramento della telecamera, ma per prenderla in considerazione sostanzialmente quale elemento di un complessivo contesto fattuale idoneo e funzionale a ricostruire come sussistente quella che può dirsi la sola condotta rilevante ai fini della condanna disciplinare, cioè quella descritta in via principale nel capo di incolpazione quale delitto di danneggiamento, cioè il plurimo atto di introdurre la colla liquida nelle serrature – della porta d’ingresso al terrazzo ed all’abitazione, nonchè della cassetta delle lettere – e nell’apparecchiatura di inserimento dell’allarme dell’abitazione del vicino.

10. Tanto si ricava dal passaggio decisivo a pag. 9, quart’ultimo capoverso, della sentenza gravata, dove appunto si ritiene raggiunta la prova a carico dell’odierno ricorrente quanto al fatto di avere inserito la colla nelle serrature, ciò che è il solo – e giuridicamente corretto – elemento materiale del reato di danneggiamento, per di più solo ad essere descritto come tale nel capo di incolpazione: dal che deriva – da un lato – che, per la gravata sentenza, è questa seconda condotta a costituire l’effettiva ragione del riconoscimento della responsabilità disciplinare dell’incolpato e – dall’altro lato – a fortiori l’esclusione di ogni violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., in quanto la decisione disciplinare ha finito con il sanzionare appunto la condotta – di danneggiamento delle serrature ed apparecchiatura antifurto – resa specificamente oggetto del capo di incolpazione, mentre l’ulteriore condotta di oscuramento è stata presa in considerazione come elemento del quadro probatorio a carico dell’incolpato ed a sostegno della prova quanto alla prima, restando allora irrilevante la pure effettivamente incongrua sua qualificazione quale danneggiamento.

11. Vanno ora esaminati, tra loro congiuntamente per intima connessione, gli altri motivi di ricorso e cioè il terzo, il quarto ed il sesto motivo, con i quali, sotto diversi profili analiticamente presi in considerazione, il ricorrente tende a prospettare il riconoscimento della sua responsabilità disciplinare come fondato su di un procedimento di ricostruzione del fatto gravemente viziato sotto il profilo logico per omessa considerazione della plausibilità delle ricostruzioni alternative (e conseguente affermazione di responsabilità avvenuta non al di là di ogni ragionevole dubbio), per di più sulla base di tre prove travisate (una delle quali assistita dall’indicazione specifica dell’atto processuale, e cioè la ritenuta positiva prova dell’assenza di intervento di altre persone dopo i fatti ascritti, travisata perchè invece mancavano invece del tutto le prove su cosa fosse accaduto nei quattro giorni successivi), nonchè in violazione di specifiche norme processuali.

12. Non è questa la sede per ripercorrere l’elaborazione processualpenalistica dell’istituto del travisamento della prova (o contraddittorietà “processuale”, tuttora comunque contrapposta al travisamento del fatto, quest’ultimo mai deducibile in sede di legittimità: sul quale punto, tra molte, v. Cass. pen. 07/10/2015, n. 47204, imp. Musso) e delle conseguenze, sul vizio di illogicità per difetto di giustificazione esterna, dell’introduzione della regola di giudizio di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio (che comunque preclude la deducibilità, in sede di legittimità, della preferibilità di una ricostruzione fattuale alternativa, ove sottoposta al giudice del merito e da questi disattesa: per tutte, Cass. pen. 11/07/2014, n. 53512, imp. Gurgone), tutti a vario titolo dovuti alla riforma di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46 (rispettivamente, ai suoi artt. 8 e 5).

13. Va, nella specie, certamente escluso un vizio nella mancata assunzione di prova decisiva, quale la prospettata visione diretta dei filmati o la perizia o consulenza tecnica sugli stessi: da un lato, per prova decisiva si deve intendere quella che arricchisce il materiale probatorio, facendo acquisire un elemento conoscitivo ulteriore (ovvero un elemento di fatto diverso e non una circostanza del fatto già agli atti del processo: Cass. pen. 24/10/2005, n. 14161, imp. Bolognini) e non quella che contesta quello già acquisito, al massimo rilevandone la considerazione come vizio di valutazione critica e quindi di ricostruzione del fatto; dall’altro lato, per come si vedrà, la ricostruzione del fatto si articola su di una considerazione complessiva di elementi fortemente indizianti e pertanto, quand’anche emendati di alcune obiettive e talvolta serie imprecisioni o incongruenze, del tutto idonei a fondare il giudizio finale di attribuzione della condotta disciplinarmente rilevante al C..

14. Giova poi premettere sommariamente, quanto al vizio di travisamento della prova, da un lato, che la dottrina descrive con varietà di accenti e differente ampiezza di ambito, ma descrive come contrasto tra il discorso giustificativo e quanto risulta dal materiale acquisito al processo, mentre, dall’altro lato, che la giurisprudenza ha statuito che un tale vizio ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su di una prova che non esiste o su di un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale (per tutte, Cass. pen. 22/01/2014, n. 10289), o – in altri termini – nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o nell’omissione della valutazione di una prova, tutte accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica (tra molte: Cass. pen. 29/05/2015, n. 44383, imp. Spadoni), ovvero dalla caratteristica che l’errore che ne derivi sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la potenziale forza dimostrativa del dato processuale o probatorio (Cass. pen. 16/01/2014, n. 5146, imp. Del Gaudio).

15. Ed è utile altresì premettere, quanto al vizio di illogicità della motivazione, che, mentre la dottrina ha evidenziato che, a seguito dell’introduzione della regola dell'”oltre ragionevole dubbio” nell’art. 533 c.p.p., comma 1, il vizio denunziabile si estende anche all’implausibilità del discorso giustificativo (la quale si ha nel caso di inaccettabilità razionale delle premesse – dati probatori e massime di esperienza – o nel caso di ipotesi ricostruttiva del fatto assistita da un basso grado di probabilità logica o comunque avversata da ipotesi rivali di pari o maggiore ragionevolezza), la giurisprudenza di legittimità esige pur sempre dall’imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l’esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, l’onere di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, ma non meramente ipotetici o congetturali (Cass. pen. 19/02/2014, n. 18999, imp. C e altro), comunque presupponendo, per la configurabilità del vizio, che la ricostruzione alternativa sia stata sottoposta al giudice del merito e non sia stata da questi adeguatamente vagliata (Cass. pen. 11/07/2014, n. 53512, imp. Gurgone; Cass. pen. 28/01/2013, n. 10411, imp. Viola), non avendo quella regola mutato la natura del sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza e permanendo la validità del principio generale in forza del quale la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito propone effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione è compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (tra le più recenti: Cass. pen. 18/10/2016, n. 48813, imp. Scaffidi).

16. Stima il Collegio che, sulla base di queste premesse, possono allora escludersi tutti i residui vizi ricondotti dal ricorrente a vario titolo sotto i motivi terzo, quarto e sesto del ricorso del C.: infatti, la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ricostruisce la sussistenza della condotta di introduzione della colla nelle serrature – delle porte d’ingresso al terrazzo ed all’abitazione e della cassetta delle lettere – e nell’apparecchiatura di inserimento dell’allarme sulla base di un complesso di elementi, l’imprecisione di alcuni dei quali o perfino l’insussistenza di uno dei quali non possono inficiare la sintesi cui il giudice disciplinare perviene nel formulare il relativo giudizio di fatto.

17. Per la precisione, reputa il Collegio che alla conclusione che l’odierno ricorrente abbia in effetti, quando si è indubbiamente avvicinato alla porta dell’abitazione del N. con un oggetto di piccole dimensioni in mano e di incerta identificazione, introdotto poi la colla rinvenuta quattro giorni dopo al suo rientro dalla parte offesa, il giudice disciplinare correttamente pervenga in base alla valutazione complessiva del contesto in cui l’incolpato ha operato, dapprima oscurando la sola telecamera di cui poteva conoscere l’esistenza, evidentemente per conseguire l’impunità della successiva condotta e non ritenendo plausibile – sia perchè in ogni caso disciplinarmente e penalmente comunque rilevante, sia perchè non preceduta da alcuna altra rimostranza al vicino, con cui pure i rapporti sarebbero stati altrimenti ottimi – la giustificazione addotta di tutelare la propria riservatezza, ma poi anche e soprattutto offrendo, a procedimento penale avviato, una somma ad evidente componente risarcitoria (vista l’entità, di Euro 20.000,00, obiettivamente sovradimensionata rispetto al dichiarato fine del rimborso delle spese legali per un procedimento penale per un reato di danneggiamento di quattro serrature o simili), nell’evidente consapevolezza della propria non innocenza per il delitto di danneggiamento per il quale era perseguito.

18. In tale complessiva considerazione delle diverse circostanze di fatto antecedenti e successive all’episodio dell’avvicinamento alla porta di ingresso interpretato come univocamente finalizzato alla introduzione della colla nelle serrature, circostanze sicuramente ascrivibili al C. (la prima perchè oggetto di fotogrammi non contestati e comunque ammessa, la seconda perchè riferita dalla parte offesa), considera il Collegio del tutto prive di rilevanza sia la prospettata carenza di vaglio di ipotesi ricostruttive alternative o gli altri vizi di illogicità denunziati, sia ognuna delle tre circostanze oggetto delle prove che il ricorrente indica come travisate.

19. Invero, quanto al primo profilo (carenza di vaglio di ipotesi ricostruttive alternative o gli altri vizi di illogicità denunziati), non era necessaria alcuna confutazione di ipotesi alternative, dinanzi all’esaustività, per obiettiva intrinseca congruenza, della ricostruzione operata dal giudice disciplinare, fondata sulla considerazione della condotta dell’incolpato successiva ai fatti quale sostanziale riconoscimento della sua non innocenza dinanzi alla prova inconfutabile del suo personale avvicinamento alla porta di casa della parte offesa nelle circostanze contestate (ciò che aveva reso ininfluente ed irrilevante ogni altro precedente eventuale episodio di vandalismo da parte di altri ed ignoti ai danni del medesimo vicino dell’incolpato e quindi del clima di particolare acrimonia in cui quegli si era venuto a trovare, nonostante i buoni rapporti nel suo complesso proclamati con l’incolpato stesso), ma pure sulla non credibilità e comunque sulla non condivisibilità della giustificazione addotta al suo avvicinamento alla porta del vicino con un oggetto, per quanto di difficile identificabilità, tra le mani, nonchè – va qui semmai soggiunto – per la non necessità di un dolo specifico nel delitto di danneggiamento (Cass. pen. 18/09/2012, n. 35898, imp. Adragna; ammettendo la desumibilità del dolo generico perfino dalle modalità della condotta Cass. pen. 18/03/2013, n. 32797, imp. Rubegni e aa.) e ad ogni buon conto essendo stato esaminato l’elemento soggettivo di questo, per di più con adeguata ampiezza, se non altro al momento di escludere la rilevanza delle giustificazioni addotte.

20. Quanto al secondo profilo e cioè alle prove prospettate come travisate, poi:

– non è decisivo al fine di disarticolare questa ricostruzione, così non integrando un vizio di travisamento di prova, il fatto che l’incolpato stesso avrebbe avuto cura di rimanere nascosto, obiettivamente riferibile al primo e non riuscito tentativo, quello del giorno precedente;

– non ha i caratteri del travisamento, dinanzi alla persistente opinabilità dell’interpretazione dei relativi fotogrammi o immagini, il divisato errore sull’identificazione dell’oggetto tenuto tra le mani dal C. (post-it o tubetto di colla): siccome, per quanto detto, il travisamento presuppone un macroscopico fraintendimento di una realtà obiettivamente risultante in modo univoco dagli atti;

– infine, non può che ritenersi, ad avviso del Collegio, comunque superata dalla complessiva valutazione degli altri e determinanti elementi probatori la pur sussistente carenza di positiva prova sulla circostanza del mancato avvicinamento di chiunque altro alla porta del N. dopo quello del C. e prima del rientro della parte offesa; si tratta di un elemento emerso a dibattimento disciplinare (v. pag. 13 e 14 del relativo verbale, correttamente indicato nel relativo ricorso), che è contrario alle (o non perfettamente collimante con le) prime indicazioni della stessa parte offesa nell’immediatezza della presentazione della querela (allorchè aveva invece positivamente escluso che chiunque si fosse avvicinato alla porta dopo il C. e prima del suo rientro, quattro giorni dopo); ed è un elemento che obiettivamente la Sezione disciplinare ha considerato in modo non corretto (avendo essa escluso in senso positivo che alcuno si fosse poi avvicinato alla porta nei quattro giorni successivi, anzichè considerare che non vi fosse alcuna prova che alcuno si fosse avvicinato, perchè non erano state visionate le relative immagini), ma è tuttavia ed appunto inidoneo di per sè solo, per la forza probante complessiva degli altri elementi, unitariamente e complessivamente valutati, a scardinare il discorso giustificativo del giudice disciplinare.

21. Infine, ogni altro vizio, di illogicità o di violazione di norme relative alla motivazione, siccome riferibile appunto alla conclusione in punto di fatto sull’attribuzione al C. della condotta disciplinarmente rilevante e posta a base della condanna (quella di danneggiamento di serrature ed apparecchiatura inserimento allarme con inserimento di colla liquida), deve intendersi escluso alla stregua dell’insindacabilità nella presente sede di legittimità che comunque assiste la ricostruzione dei fatti da parte del giudice disciplinare (in generale: Cass. Sez. U. 13/11/2012, n. 19704).

22. In conclusione, infondate essendo le censure avverso il riconoscimento di disciplinare responsabilità in ordine all’episodio correttamente qualificabile come danneggiamento (inserimento di colla liquida nelle serrature e nell’apparecchiatura inserimento allarme del vicino), rimane irrilevante anche la fondatezza della sola censura alla qualificazione, operata nella qui gravata sentenza, come danneggiamento dell’oscuramento della telecamera, per essere stata irrogata in concreto la minore delle sanzioni disciplinari comunque applicabili: ed il ricorso va allora, nel suo complesso, rigettato.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2017

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