Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15056 del 17/07/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 15056 Anno 2015
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA
sul ricorso 18495-2012 proposto da:
BRIGANDI

SEBASTIANO

C.F.

BRGSST66S26C665L,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE
9, presso lo studio dell’avvocato ENRICO LUBERTO, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ROBERTO PREVE, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015
1282

contro

TRENITALIA S.P.A. C.F. 05403151003, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA CROCE ROSSA l,

Data pubblicazione: 17/07/2015

presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA CARINO,
rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLO TOSI,
ANDREA UBERTI, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 81/2012 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/03/2015 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato LUBERTO ENRICO;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega verbale
TOSI PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto.

di TORINO, depositata il 17/02/2012 r.g.n. 886/2011;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17 febbraio 2012 la Corte d’appello di Torino, in
riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 6 aprile 2011, ha
condannato Brigando Sebastiano a restituire a Trenitalia s.p.a. da cui era
stato licenziato per giusta causa, la somma di E 28.796,14 corrispondente

sospensione cautelare disposto ai sensi dell’art. 60 del CCNL di categoria
detratto l’importo di E 15.628,66 dovuto a titolo di trattamento di fine
rapporto. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia considerando che
la retribuzione corrisposta per il periodo di sospensione cautelare, in caso
di esito sfavorevole al lavoratore del procedimento disciplinare con
irrogazione del licenziamento, debba essere totalmente restituito avendo il
licenziamento efficacia ex tunc e non potendosi prevedere un trattamento di
favore per il lavoratore nel caso di prolungamento della sospensione oltre il
termine di sessanta giorni con la previsione della corresponsione della
retribuzione. La stessa Corte territoriale ha inoltre ritenuto ammissibile la
compensazione delle retribuzioni con il trattamento di fine rapporto
condannando conseguentemente il lavoratore al pagamento della
differenza.
Brigandi Sebastiano ha proposto ricorso per cassazione avverso tale
sentenza articolato su due motivi.

alla somma delle retribuzioni percepite dal lavoratore durante il periodo di

Resiste Trenitalia con controricorso illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta l’erronea interpretazione dell’art. 60 del
CCNL di categoria e si deduce che tale norma prevedendo il limite
massimo di durata di sessanta giorni della sospensione cautelare,

i

*

garantirebbe la retribuzione al lavoratore in caso di violazione di tale
termine di durata.
Con il secondo motivo si contesta l’applicabilità della compensazione
delle retribuzioni con il trattamento di fine rapporto.

di interpretazione dei contratti collettivi, che il vizio denunziabile in sede di
legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale
risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di
punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un
apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso
dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione
il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di
controllare sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica,
l’esame e la valutazione fatta dai giudice del merito al quale soltanto spetta
di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le
prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le
risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in
discussione. (in tali termini ex plurimi Cass. 9 agosto 2004 n. 15355 cui
adde tra le moltissime altre e più di recente Cass. 14 novembre 2013 n.
25608). Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la
sentenza impugnata nella lettura della contrattazione collettiva di categoria
e specificamente dell’art. 60 di detta contrattazione ha rimarcato come la
giurisprudenza di legittimità abbia, seppure con riferimento ad altra
normativa contrattuale, evidenziato l’efficacia retroattiva del licenziamento
disciplinare sino a saldarsi con la sospensione cautelare del servizio (Cass.
9 settembre 2008 n. 22863 e Cass. 23 gennaio 1998 n. 624). E come
corollario di tale principio ha poi affermato che nella fattispecie in esame la
precedente sospensione cautelare pur strutturalmente e funzionalmente
autonoma rispetto al provvedimento risolutivo del rapporto in quanto

Il primo motivo non è fondato. Questa Corte ha più volte ribadito in tema

adottata in via cautelare in attesa del secondo, si salda con il licenziamento
tramutandosi in definitiva interruzione del rapporto e legittimando il
recesso del datore di lavoro retroattivamente con perdita ex nunc del diritto
alla retribuzione a far data dal momento della sospensione anche per non
Att-u.41
potersi richiamare il principio della sinallagmaticità, stante timeilit la

sospensione cautelare.
Anche il secondo motivo di ricorso va rigettato perché infondato avendo
la sentenza impugnata ricordato puntualmente che – come ha statuito questa
Corte di Cassazione – è configurabile la cosiddetta compensazione atecnica
allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto ( la
cui identità non è peraltro esclusa dal fatto che uno dei crediti abbia natura
risarcitoria derivando da inadempimento) nel qual caso la valutazione delle
reciproche pretese comporta un accertamento che ha la funzione di
individuare il reciproco dare ed avere senza che sia necessario la
proposizione di una apposita domanda riconvenzionale o di una apposita
eccezione di compensazione (cfr. in tali sensi Cass. 5 dicembre 2008 n.
28555 cui adde da ultimo tra le altre Cass. 29 agosto2012 n. 14688).
Il ricorso va conseguentemente rigettato.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in €
100,00 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi professionali oltre accessori
di legge.
Così deciso in Roma il 18 marzo 2015.

mancanza delle prestazioni lavorative nell’intero periodo di durata della

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