Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15056 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 07/07/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 07/07/2011), n.15056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 510-2010 proposto da:

REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 36 presso

la Delegazione della REGIONE PUGLIA, rappresentata e difesa

dall’Avvocato DI LECCE SABINA ORNELLA, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5262/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI del

16/12/08, depositata il 23/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott CARLO DESTRO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

La Corte d’Appello di Bari con la sentenza qui impugnata ha confermato la decisione del primo giudice che aveva riconosciuto a S.R., lavoratore addetto alla formazione professionale alle dipendenze di AGEN.FORM sud, una determinata somma a titolo di indennità una tantum, aggiuntiva al TFR, in relazione agli anni mancanti per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia, a norma della L.R. Puglia n. 27 del 2001.

La Regione Puglia chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per un motivo.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Con l’unico motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento alla L.R. Puglia n. 27 del 2001.

L’illustrazione del motivo si conclude con il seguente testuale quesito di diritto: “dica la Suprema Corte se nella decisione impugnata possa ravvisarsi la violazione del dato normativo rappresentato dalla L.R. Puglia n. 27 del 2001, e, comunque, la erronea interpretazione dello stesso, avendo la corte di appello lavoro di Bari riconosciuto la sussistenza del diritto contestato in assenza dei presupposti di legge”.

Il ricorso è palesemente inammissibile, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale con riferimento al quesito di diritto richiesto dall’art. 366 “bis” cod. proc. civ., lo stesso è inadeguato, con conseguente inammissibilità dei relativi motivi di ricorso, quando, essendo la formulazione generica e limitata alla riproduzione del contenuto del precetto di legge, è inidoneo ad assumere qualsiasi rilevanza ai fini della decisione del corrispondente motivo, mentre la norma impone al ricorrente di indicare nel quesito l’errore di diritto della sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie. (v. per tutte, Cass. Sez. Un. Sentenza n. 18759 del 09/07/2008).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza provvedimenti sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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