Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15056 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15056 Anno 2014
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: SCODITTI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso 2499-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato. in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI

12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
CALZATURIFICIO MIKAEL SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato,avverso la sentenza n.

189/2007

della COMM.TRIB.REG.

di NAPOLI, depositata il 03/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 02/07/2014

udienza del 13/05/2014 dal Consigliere Dott. ENRICO
SCODITTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO

DEL

CORE che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo
Calzaturificio Mikael s.r.l. impugnava avviso di accertamento in rettifica della
dichiarazione per l’anno d’imposta 2000, relativo a rimborso del credito IVA
esposto nella dichiarazione, per inesistenza in parte delle operazioni imponibili,
e la CTP annullava l’atto impositivo con sentenza depositata in data 13 marzo
2003. Successivamente, in data 18 marzo 2003, la contribuente presentava

289/02, reputata regolare dall’Ufficio, ed in data 17 gennaio 2005 istanza di
rimborso del credito IVA esposto in dichiarazione, che l’Ufficio accoglieva
limitatamente alla somma di €39.826,00, non disconosciuta in sede di verifica
fiscale, e denegava per la maggior somma di €140.933,26 sulla base della
seguente motivazione: “in presenza di definizione ex art. 16 I. 289/02, la
chiusura della lite fiscale pendente comporta la non ammissibilità del rimborso
richiesto in dichiarazione e ridotto per effetto dell’accertamento oggetto di
contestazione e l’acquisizione alle casse erariali delle somme in contestazione
alla data di entrata in vigore della legge di condono”. Avverso tale diniego
parziale la contribuente proponeva ricorso innanzi alla CTP, che accoglieva
l’impugnazione, affermando che nel caso di specie non si era in presenza di
una richiesta di rimborso delle somme versate in precedenza, ma di somme
richieste a rimborso in base ad un accertamento annullato dal giudice
tributario. Proponeva appello l’Ufficio deducendo che, nei termini per
l’impugnazione della sentenza che aveva annullato l’avviso di accertamento, la
contribuente aveva presentato istanza di definizione ai sensi dell’art. 16 I. n.
289/2002 e che la chiusura della lite fiscale pendente comportava la non
ammissibilità del rimborso richiesto in dichiarazione e ridotto per effetto
dell’accertamento oggetto della contestazione. La Commissione Tributaria
Regionale della Campania rigettava l’appello sulla base della seguente
motivazione: il diniego di rimborso delle somme residue appare come
determinazione incoerente rispetto a quella di rimborso parziale, ed è
censurabile anche sotto “il profilo della correttezza e illogicità”.
Ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di
due motivi.

1

istanza di definizione della lite fiscale pendente ai sensi dell’art. 16 I. n.

Motivi della decisione
Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 9,
commi 9 e 10, I. n. 289/02 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.. Deduce la
ricorrente che l’art. 9 I. n. 289/02 non impedisce all’Ufficio di accertare la
fondatezza del credito o del rimborso esposto in dichiarazione in quanto la
liquidazione delle imposte a seguito di condono tombale concerne solo i debiti

Il motivo è infondato. La ricorrente censura la sentenza impugnata
deducendo come applicabile ad una fattispecie di chiusura della lite fiscale
pendente, regolata dalla norma di cui all’art. 16 I. n. 289/02, la disciplina di cui
all’art. 9 I. n. 289/02, applicabile alla diversa fattispecie della definizione
automatica per gli anni pregressi. L’indipendenza del rapporto giuridico relativo
ai crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco rispetto al
rapporto relativo al debito d’imposta è pertanto affermata nel motivo non
denunciando la violazione della disciplina della chiusura della lite fiscale
pendente, ma la violazione di quella del c.d. condono tombale.
Con il secondo motivo si denuncia omessa motivazione su fatto decisivo
in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Lamenta la ricorrente che il
giudice di appello ha omesso di esaminare la circostanza che il diniego parziale
di rimborso era limitato all’eccedenza detraibile disconosciuta in sede di verifica
in quanto afferente ad operazioni inesistenti. Ove il giudice avesse esaminato
tale circostanza la parzialità del diniego di rimborso sarebbe apparsa logica e
coerente.
Il motivo è fondato. Nella motivazione si pretermette il fatto che il
rimborso era stato effettuato limitatamente all’importo non disconosciuto in
sede di verifica fiscale, mentre la quota non rimborsata era relativa all’importo
disconosciuto in quanto dall’Ufficio ritenuto afferente ad operazioni inesistenti.
Il giudice del merito ha posto sullo stesso piano rimborso parziale e diniego di
rimborso, giudicando incoerente la condotta dell’Ufficio, senza però motivare in
ordine alla circostanza di fatto alla base delle due diverse condotte dell’Ufficio,
l’una di riconoscimento del rimborso, l’altra di diniego, costituita dalla

2

d’imposta, ma non gli asseriti crediti.

’ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. – N. 5
MATERIA TRiBUTAMA
limitazione del rimborso all’importo non disconosciuto in sede di verifica
fiscale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo, e cassa la
sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria
Regionale della Campania, che provvederà sulle spese del giudizio di

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il giorno 13 maggio 2014
Il consigjfére est.

cassazione.

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