Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15055 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/06/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 22/06/2010), n.15055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3500/2007 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA

PAMPHILI 59, presso lo studio dell’avvocato SALAFIA ANTONIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARBONE LEONARDO,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA

FABRIZIO, CALIULO LUIGI, SGROI ANTONINO giusta mandato in calce al

controricorso;

– I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio dell’avvocato PIGNATARO ADRIANA, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ZAMMATARO VITO, giusta mandato in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 382/2006 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 25/09/2006 R.G.N. 124/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/05/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato SALAFIA ANTONIO;

udito l’Avvocato FRASCONA’ LORELLA per delega ADRIANA PIGNATARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato il 26.2.2003 avanti al Tribunale di Ascoli Piceno, giudice de lavoro. R.G., titolare dell’omonima impresa di autofficina meccanica, convenne in giudizio l’Inps e l’Inail per l’annullamento delle pretese contributive degli enti convenuti (quanto all’Inps, Euro 4.386,00 per sorte ed Euro 1.331,00 per sanzioni; quanto all’Inail, Euro 316,78, oltre sanzioni come per legge) derivanti dal verbale di accertamento della Direzione Provinciale del Lavoro del 12.6.2002, con il quale era stato contestato che, dopo la trasformazione del rapporto di apprendistato del dipendente C.M., originariamente instaurato per l’acquisizione della qualifica di operaio meccanico autoriparatore, di fatto non era stato consentito al citato lavoratore di utilizzare la qualifica anticipatamente attribuitagli il 16.07.2001, giacchè dalla stessa data il C. aveva effettivamente operato in qualità di impiegato addetto alle revisioni, con la conseguenza che ciò comportava la perdita degli ulteriori benefici contributivi, previsti dalla L. n. 56 del 1987, (art. 21, comma 6) per un anno dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

Radicatosi il contraddittorio e sulle resistenza dei convenuti, il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza in data 10 – 29.12.2004, rigettava il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.

2. Avverso l’anzidetta sentenza, notificata il 25.1.2005, il R., con ricorso depositato in data 22.2.2005, ha interposto tempestivo appello, lamentando in particolare che non era stato tenuto conto che al lavoratore era stata dapprima (in data 6.7.2001) attribuita la qualifica che avrebbe dovuto conseguire al termine del periodo di apprendistato (“operaio meccanico riparatore”) e solo successivamente (in data 20.7.2001), quella di “impiegato addetto alle revisioni”; peraltro gli Enti previdenziali non avevano dimostrato che, dopo l’attribuzione della qualifica “operaio meccanico riparatore” e prima dell’attribuzione di quella di “impiegato addetto alle revisioni”, il C. fosse stato adibito ad attività diverse da quelle proprie della qualifica attribuita; al contempo doveva rilevarsi che la trasformazione del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato è Tunica condizione richiesta dalla legge per il prolungamento dei benefici previdenziali e assistenziali e che tale prolungamento non può essere negato a cagione della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato prima del termine massimo dell’apprendistato, essendo in facoltà delle parli di ridurre detto limite.

Gli appellati si sono costituiti in giudizio resistendo al gravame; l’inps ha inoltre spiegato appello incidentale in ordine all’intervenuta compensazione delle spese di lite.

3. La Corte d’appello di Ancona con sentenza del 15 – 25 settembre 2006 ha accolto l’appello incidentale dell’INPS rigettando quello principale del R. e condannando quest’ultimo al pagamento delle spese di lite in favore delle parti appellate.

4. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione l’originario ricorrente.

Resistono con controricorso le parti intimate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in tre motivi.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 21, comma 6. Argomenta che la problematica affrontata e risolta (erroneamente) dalla gravata sentenza della Corte di Appello di Ancona, concerne il diritto del datore di lavoro, che ha anticipatamente convertito un rapporto di apprendistato dopo tre anni in rapporto a tempo indeterminato, al beneficio degli sgravi contributivi per l’anno successivo alla trasformazione dell’apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La gravata sentenza subordina (erroneamente) il beneficio contributivo previsto dalla L. n. 56 del 1987, art. 21, comma 6, per l’anno successivo alla trasformazione dell’apprendistato, alla condizione che il lavoratore per tale anno venga “adibito” nella qualifica per l’acquisizione della quale l’apprendistato è stato svolto.

Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e degli artt. 2697 e 2700 c.c., contesta il valore probatorio del verbale di accertamento della infrazione.

Con il terzo motivo il ricorrente si duole del difettoso regolamento delle spese di lite.

2.11 primo motivo del ricorso è infondato.

Nella sua formulazione letterale la L. n. 56 del 1987, art. 21, comma 6, così recita: “i benefici contributivi previsti dalla L. 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza ed assistenza sociale, sono mantenuti per un anno dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato”.

Il testuale riferimento alla “trasformazione” del rapporto implica una continuità tra iniziale apprendistato e successivo rapporto a tempo indeterminato, continuità che è assicurata proprio dall’utilizzo, nella qualifica appropriata, della formazione ricevuta dal lavoratore come apprendista. E’ questo “buon esito” dell’apprendistato, traslato nell’ordinario rapporto a tempo indeterminato, a giustificare che il beneficio contributivo si protragga per un ulteriore anno, laddove il beneficio stesso sarebbe senza causa se il lavoratore, completato con esito favorevole l’apprendi stato in riferimento a determinate mansioni, fosse assegnatario di mansioni diverse, non riferibili alla formazione ricevuta durante l’apprendi stato, trattandosi in tale evenienza della costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, che seguirebbe quello di apprendistato solo in termini temporali, e non già della “trasformazione” di quest’ultimo.

Correttamente quindi ha osservato la Corte d’appello che, dal complesso delle ricordate disposizioni, si evince come l’apprendistato non rappresenti una semplice forma di instaurazione di rapporto di lavoro propedeutica ad una qualsivoglia futura eventuale utilizzazione del lavoratore, bensì lo strumento per conseguire il suo addestramento nella specifica qualifica per la quale, in esito al positivo espletamento del tirocinio, egli potrà essere impiegato nella medesima impresa. Ne consegue che la L. n. 56 del 1987, art. 21, comma 6, laddove prevede che “i benefici contributivi previsti dalla L. 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza ed assistenza sociale, sono mantenuti per un anno dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato”, va interpretato nel senso che il prolungamento di detti benefici in tanto spetterà in quanto la successiva utilizzazione del lavoratore, a seguito della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato e per il lasso temporale di un anno ivi indicato, avvenga nella specifica qualifica per l’acquisizione della quale l’apprendistato stesso è stato svolto.

Nella specie, sulla base delle stesse allegazioni della parte datoriale – ha evidenziato la Corte territoriale – ciò non è avvenuto, poichè, dopo soli quattro giorni dalla formale attribuzione di detta specifica qualifica (nel caso in esame quella di “operaio meccanico riparatore”), al C. è stata riconosciuta quella, diversa, di “impiegato addetto alle revisioni”.

3. Quanto alle altre censure, deve considerarsi che da una parte inammissibile è il secondo motivo di ricorso in quanto il ricorrente deduce una censura non posta in grado d’appello e quindi nuova, come tale inammissibile.

D’altra parte infondato è il terzo motivo sul regolamento delle spese di lite, correttamente fatto dalla Corte d’appello sulla base della soccombenza.

4. Il ricorso va quindi nel suo complesso rigettato.

Sussistono giustificati motivi (in considerazione delle questioni dibattute e della problematicità’ della ricostruzione dei fatti rilevanti in causa) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

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