Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15054 del 21/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 21/07/2016, (ud. 17/03/2016, dep. 21/07/2016), n.15054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10885-2011 proposto da:

B.G., (OMISSIS), C.T. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, V.LE PARIOLI 180, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO LUIGI BRASCHI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato VINCENZO CATTELINO;

– ricorrenti –

contro

V.A., V.V., V.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, P.ZZA GIUNONE REGINA 1, presso lo studio

dell’avvocato ANSELMO CARLEVARO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FELICE CARLO ASSERETO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1904/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 31/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato BRASCHI Francesco Luigi, difensore dei ricorrenti

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e della memoria;

udito l’Avvocato CARLEVANO Anselmo, difensore dei resistenti che ha

chiesto di riportarsi al controricorso e alla memoria;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del quarto e

quinto motivo e il rigetto dei primi tre motivi di ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

C.T. e B.G. convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Aosta Ba.Ca. esponendo di aver stipulato il 20 dicembre 2001 con quest’ultima contratto preliminare di compravendita di un alloggio con accessori sito in (OMISSIS) e che avevano versato vari acconti di cui in atti.

Chiedevano, quindi, pronuncia declaratoria di risoluzione del detto preliminare con condanna alla restituzione degli acconti versati.

Costituitisi in giudizio gli eredi della promittente venditrice ovvero V.V., A. e G. aderendo alla domanda di risoluzione, contestavano il quantum della domanda restitutoria.

Con sentenza n. 398/2006 l’adito Tribunale di prima istanza dichiarava risolto il contratto de quo con condanna alla restituzione degli acconti nella misura, ritenuta provata, di Euro 14.968,48 e compensazione, in ragione della metà, delle spese del giudizio accollate – quanto alla parte rimanente – a carico dei convenuti.

Avverso la suddetta decisine interponevano appello (fondato su due motivi di gravame) i C.- B..

Resistevano al gravame, di cui chiedevano il rigetto, i V. chiedendo la riforma dell’appellata sentenza in punto di regolamentazione delle spese di lite.

L’adita Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 1904/2010, confermava integralmente l’impugnata decisione di primo grado con condanna degli appellanti principali al rimborso delle spese di causa.

Per la cassazione della suddetta sentenza ricorrono i C.- B. con atto affidato a cinque ordini di motivi.

Resistono con controricorso i tre eredi V..

Nel’approssimarsi dell’udienza hanno depositato memorie, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., sia le parti ricorrenti che quelle contro ricorrenti.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura la “violazione degli artt. 112 – 115 – 116 – 177 e 178 c.p.c., richiamati dal successivo art. 359, in relazione al successivo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere ritenuto “inutilizzabile” la prova testimoniale espletata ed “inconferenti” i documenti prodotti dagli appellanti”.

Nella sostanza si contesta, col motivo qui in esame, il giudizio di inutilizzabilità/inconferenza di prove prima ammesse dalla stessa Corte di Appello in diversa composizione.

La censura è infondata.

Innanzitutto deve evidenziarsi che una ordinanza (come quella con cui, in un primo momento, la Corte distrettuale aveva ammesso le prove) non può mai pregiudicare la rivedibilità di ogni inerente questione in sede di decisione definitiva, nel merito, della controversia.

In proposito non può che richiamarsi la ratio della norma di cui all’art. 177 c.p.c. (per cui l’ordinanza non può mai pregiudicare la decisione della causa) ed il noto generale principio della revocabilità delle ordinanze (e, peraltro, nella concerta fattispecie processuale non vi è stata neppure una formale revoca della pregressa ordinanza ammissiva della prova poi espletata).

Per di più la Corte di Appello, già in sede di ammissione delle prove, aveva riservato espressamente riservato al merito ogni valutazione sull’attendibilità del teste”.

In conclusione ed in via di principio la valutabilità dell’esito della prova non era preti usa alla Corte (salvo – ovviamente e come si dirà in seguito – l’aspetto differente della dovuta corretta motivazione in ordine all’indispensabilità ed alla utilizzabilità della prova).

Il motivo va, quindi, respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si censura il vizio di “violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3 per aver erroneamente valutato non ammissibile la prova testimoniale e non producibili i documenti”.

3.- Con il terzo motivi di ricorso si prospetta il vizio di insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per avere erroneamente dichiarato l’inutilizzabilità della prova testimoniale assuma in appello e la inconferenza dei documenti prodotti dagli appellanti”.

4.- I due motivi di cui innanzi sub 2. e 3. possono essere trattati congiuntamente, attesa la loro continuità e contiguità argomentativa e logica, che caratterizza la loro intrinseca connessione.

I detti motivi sono fondati.

Giova, al riguardo, premettere – in breve – che la vicenda per cui è causa si incentra, per quanto rileva e qui interessa, sull’accertamento del versamento o meno della somma di L. 100 milioni da parte degli odierni ricorrenti alla signora B.C. quale acconto sul prezzo della vendita comportante, quindi, l’eventuale conseguenza dell’obbligo alla restituzione. Orbene, al cospetto di tale rilevante profilo della vicenda, la Corte aveva l’obbligo di una approfondita disamina – corredata da adeguata motivazione – della utilizzabilità di ogni prova (testimoniale e documentale) al fine di vincere una situazione di stallo probatorio ed evitare, se possibile, di affidare il complesso della decisione ad una semplice valutazione di presunzione (quella, per intendersi, su cui è incentrato il quarto motivo del ricorso qui scrutinato e succedaneo al primo motivo dell’ appello a suo tempo proposto e con il quale già si censurava il vizio di – mancata valutazione di presunzioni, con violazione delle norme di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c.”).

In effetti la sentenza gravata ha, invece, ritenuto – con stringata motivazione – la non “indispensabilità dei mezzi di prova – testimonianze o documenti che siano -…perchè la causa civile può sempre essere decisa in base all’onere della prova”, finendo, poi, conseguentemente, per valutare come “non valida presunzione (la serie di) altri elementi allegati dagli appellanti” quali – e solo ad esempio – la pur significativa circostanza che “la Ba. non abbia mai richiesto il pagamento del cospicuo acconto”.

Orbene proprio il sostanziale affidamento della decisione ad una mera presunzione imponeva, nella concreta e non semplice ipotesi, una valutazione, con approfondita motivazione (nella fattispecie mancante), in ordine sia alla indispensabilità delle anzidette prove che alla stessa decisione in ordine alla presunzione de qua, da effettuarsi – più correttamente – proprio all’esito di una più completa ponderazione della anzidetta ammissibilità e, quindi, dell’esito delle medesime prove.

La decisione impugnata appare, in punto, carente sotto il profilo logico e, quindi, non immune dalle svolte censure di cui ai motivi qui scrutinati.

Più in particolare, ancora, deve evidenziarsi che le parti ricorrenti hanno svolto le loro doglianze nei confronti della mancata valutazione, da parte della Corte territoriale, della indispensabilità delle medesime prove nuove in appello ai sensi dell’art. 345 c.p.c..

Sul punto devono richiamarsi i condivisi principi che questa Corte ha già avuto modo di affermare allorchè si è precisato come l’ordinamento impone al giudice del gravame – tenuto conto delle allegazioni delle parti sulle ragioni che le rendano indispensabili e verificatane la fondatezza – di motivare espressamente sulla ritenuta attitudine, positiva o negativa – delle nuove prove a dissipare lo stato di incertezza su fatti controversi” (Cass. civ., Sez. Prima, Sent. 31 agosto 2015, n. 17341 e, prima, conformemente, Cass. n. 16745/2014 sull'”obbligo di espressa motivazione” sul carattere di indispensabilità).

Al riguardo non può non rammentarsi anche la precedente pronuncia delle SS.UU. di questa Corte (Seni. n. 8203/2005), che già espressamente affermava la necessità di manifestazione, attraverso adeguata motivazione, del “convincimento del giudice sulla indispensabilità o meno delle prove nuove” in appello.

Le doglianze delle parti ricorrenti traggono ulteriore fondamento dalla circostanza che l’apprezzamento, succintamente esposto dalla gravata decisione (“la causa civile può sempre essere decisa in base alla regola dell’onere della prova”) allorchè ha ritenuto la non indispensabilità dei mezzi di prova collide con altro profilo di indubbia rilevanza.

Si tratta dell’aspetto connesso alla doverosità della valutazione, il più approfondita possibile, di altre circostanze, pure accennate nella gravata decisione, quali quelle dell’avvenuto pagamento di una cospicua somma (cento milioni di Lire) e dei connessi aspetti -anch’essi da valutare ponderatamente – relativi all’approvvigionamento del relativo contante ed alla “comune prassi commerciale” di modalità di pagamento di somma di quella entità.

In conclusione entrambi i motivi congiuntamente esaminati vanno, quindi, accolti.

5.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di insufficiente motivazione quanto alla reiezione del primo motivo di appello riguardante la mancata valutazione delle presunzioni e, quindi, con violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5″.

6.- Con il quinto ed ultimo motivo del ricorso si denuncia il vizio di “omessa motivazione quanto alla reiezione del secondo motivo di appello riguardante la mancata valutazione del contegno delle parti nel processo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

7.- Gli esposti ultimi due motivi devono ritenersi assorbiti per effetto dello statuito accoglimento di cui innanzi al punto sub 4..

8.- Il ricorso va, pertanto, accolto in ragione dei motivi accolti con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio ad altra Sezione delle Corte di Appello di Torino che dovrà decidere uniformandosi ai principi innanzi espressi e che, in particolare, possono essere opportunamente condensati nel seguente:

il principio per cui la causa civile può sempre essere decisa in base all’onere della prova impone, prima del ricorso alla mera presunzione (ed all’affidamento della decisione alla sua ritenuta validità o meno) ad una valutazione, con congrua motivazione, in ordine alla indispensabilità di altre prove comunque acquisite ed in relazione allo stesso giudizio di validità della presunzione, da effettuarsi – più correttamente – proprio all’esito del presupposto profilo dell’indispensabilità e della valutazione dei mezzi di prova.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso, rigettato il primo motivo, assorbiti i motivi quarto e quinto, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese ad altra Sezione della Code di Appello di Torino.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

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