Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15054 del 19/06/2017


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Cassazione civile, sez. un., 19/06/2017, (ud. 23/05/2017, dep.19/06/2017),  n. 15054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di sez. –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5662-2016 proposto da:

D.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TERENZIO 10,

presso lo studio dell’avvocato FABIO PISTORINO (Studio Legale Mauro

Giaquinto), rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE ARIETA;

– ricorrente –

contro

REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 12,

presso lo studio dell’avvocato GRAZIANO PUNGI’, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANTONELLA COSCARELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 906/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 21/08/2015;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

udito l’Avvocato Antonella Coscarella.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza pubblicata il 21.8.15 la Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato il gravame di D.T. contro la sentenza con cui il 24.4.13 il Tribunale di Paola aveva declinato la propria giurisdizione sulla domanda, proposta dalla stessa D., di condanna della Regione Calabria a pagarle le differenze retributive maturate per il periodo gennaio 1991 – marzo 1998.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre D.T. affidandosi ad un solo articolato motivo.

3. La Regione Calabria resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con unico articolato motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, artt. 24, 102, 111 e 137 Cost., nonchè della L. n. 69 del 2009, art. 59 e D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 11 per avere la Corte territoriale negato la giurisdizione del giudice ordinario nonostante che, in forza della giurisprudenza di queste S.U. relativa alla tendenziale unitarietà della giurisdizione, versandosi in un caso di unico inadempimento dell’amministrazione, doveva essere ravvisata la giurisdizione del giudice amministrativo anche per i crediti retributivi maturati anteriormente alla data del 30.6.98.

1.2. Il ricorso è infondato.

Per ormai consolidata giurisprudenza di queste S.C. (cfr. Cass. S.U. n. 11851/16; Cass. S.U. n. 142/13; Cass. S.U. n. 3183/12), la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo in tema di pubblico impiego contrattualizzato, regolata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicchè, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell’amministrazione, il protrarsi della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia.

In tutti i casi esaminati dalle sentenze sopra menzionate il lavoratore deduceva inadempimenti protrattisi per periodi collocati a cavallo della data del 30.6.98.

Invece, nella vicenda per cui è causa, la domanda proposta contro la Regione Calabria non deduce nè presuppone un inadempimento unitario da parte dell’amministrazione protrattosi oltre il 30.6.98, atteso che ha ad oggetto crediti retributivi concernenti soltanto il periodo gennaio 1991 – marzo 1998, cioè soltanto crediti relativi ad un periodo anteriore al trasferimento della giurisdizione in materia di pubblico impiego dal giudice amministrativo a quello ordinario.

In breve, nel caso di specie non si è verificato alcun inadempimento a cavallo del 30.6.98 tale da giustificare, in nome dell’unitarietà della giurisdizione e in virtù della giurisprudenza innanzi ricordata, l’attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario.

2.1. In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità si compensano per intero (alla luce dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo in vigore all’epoca di instaurazione della presente controversia), considerato che il meccanismo legislativo di trasferimento della giurisdizione in materia di pubblico impiego dal giudice amministrativo a quello ordinario ha in passato posto numerose questioni interpretative, non sempre di agevole soluzione.

PQM

 

rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2017

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