Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15054 del 07/07/2011
Cassazione civile sez. VI, 07/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 07/07/2011), n.15054
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 7603-2010 proposto da:
SOCIETA’ DE LUXE COMUNI CATION A RL (OMISSIS) in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA ANAPO 29, presso lo studio dell’avvocato GRANZOTTO GUIDO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
G.G.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA GREGORIO VII n. 508, presso lo studio dell’avvocato
GENTILE GIANCARLO, rappresentato e difeso dall’avvocato CARICATO
CRISTINA, giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
FALLIMENTO SOCIETA’ DE LUXE COMUNICATION SRL;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4636/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
2.11.09, depositata il 23/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito per il controricorrente l’Avvocato Giancarlo Gentile che si
riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE
PRATIS che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La Corte rilevato: che sul ricorso proposto dalla De Luxe
Comunication srl fallimento il consigliere relatore ha depositato la
relazione che segue.
Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati:
Fatto
RILEVA IN FATTO
CHE la De Luxe Comunication srl ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dalla Corte d’appello di Roma, dep. il 23.11.09, con cui veniva rigettato il reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa del proprio fallimento;
Che il G. ha resistito con controricorso, mentre il fallimento intimato non ha svolto attività difensiva.
Diritto
OSSERVA IN DIRITTO
Va premesso che al caso di specie va applicata la legge fallimentare non solo come la stessa è stata modificata dal D.Lgs. n. 5 del 2006, ma altresì come la stessa risulta novellata dal D.Lgs. n. 169 del 2007 poichè il fallimento è stato dichiarato con sentenza del 26.11.08.
Ciò posto, rileva la Corte che la sentenza della Corte d’appello è stata notificata, come riportato dallo stesso ricorrente nel ricorso, in data 11.1.10, mentre il ricorso risulta notificato il 11.3.10 oltre quindi il termine di trenta giorni di cui all’art. 18, L. Fall., quale risulta dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 169 del 2007.
Il ricorso risulta pertanto inammissibile.
In conclusione, ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c..
considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del G. liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile, condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 2000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi,oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011